5° convegno nazionale - Relazione Avv. Antonio F. De Simone

CONVEGNO del consulente tecnico e del perito:

Richiesta risarcimento a C.T.U.: esercizio di un diritto o intimidazione?

venerdì 24 ottobre 2014

ROMA

Corte d’Appello di Roma, sala Europa

 

Relazione

Avv. Antonio Ferdinando DE SIMONE
(Avvocato Foro di Roma, responsabi le relazioni esterne Associazione LE TOGHE)

 

La falsità della perizia e la responsabilità del perito


Le conoscenze tecniche e scientifiche nel procedimento penale rivestono sempre di più un’importanza particolare. Per affrontare il tema che ci interessa occorre partire dal fatto che la perizia nel procedimento penale è disciplinata negli art. 220 e ss nonché dall’art. 508 c.p.p.. La collocazione formale all’interno del nostro codice di rito è tra i mezzi di prova ditalchè apparentemente il problema che si tratti di una prova o un mezzo di valutazione della prova, almeno dal punto di vista del legislatore, ha trovato soluzione. (segue)

 

Si tratterebbe di un mezzo di prova che come recita l’art. 220 c.p.p. ammessa sia per svolgere indagini (conoscitiva) o acquisire dati (acquisitiva) anche per formulare valutazioni in specifiche competenze tecniche, scientifiche ed artistiche.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 220 c.p.p., al di fuori delle ipotesi previste dell’art. 70 comma III c.p.p. in riferimento alla capacità di intendere gli atti processuali e stare nel processo da parte dell’imputato nonché per le modalità di svolgimento ed assistenza nella fase esecutiva, non sono ammesse perizie di natura psicologica o criminologica in riferimento all’abitualità, professionalità al reato e per stabilire la tendenza a delinquere.

La perizia è un atto del giudice che può avvenire nella fase delle indagini, in udienza preliminare con i poteri del Giudice di cui agli art. 421 e 422 c.p.p. e nel dibattimento.

Come noto nel corso delle indagini lo strumento della perizia può essere assunto attraverso l’incidente probatorio: art. 392 e ss c.p.p..

In riferimento ai profili di responsabilità, per i consulenti ed i periti, occorre evidenziare che il nostro sistema giuridico annovera tre profili di responsabilità.

Civile, penale e disciplinare.

La responsabilità civile, che mi sembra la meno usata, se è lecita questa espressione, ma la più fondata, occorre evidenziare che sussiste nel nostro ordinamento una norma specifica che è l’art. 64 c.p.c. il quale recita.”Si applicano al consulente tecnico le disposizione del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino ad euro 10.329. Si applica l’art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento del danno causato alle parti”.

Evidentemente il richiamo alle norme sui periti e la genericità della disposizione potrebbe essere interpretata per tutti i consulenti del procedimento.

Si tratta delle violazioni, a mio parere, di specifica competenza del consulente, atteso che la colpa grave è riferita agli atti ad egli richiesti e, quindi, alla sua competenza specifica.

Tuttavia come indicato dalla giurisprudenza vi rientra certamente l’infedeltà ed il cattivo svolgimento dell’incarico. Controverso è il ragionamento se la norma valga solo per i consulenti nel processo civile e non anche nel procedimento penale, attesa l’assenza nel codice di procedura penale di una norma simile all’art. 64 c.p.c., ma ritengo che la norma abbia valenza generale e comunque nel procedimento penale varrebbe sempre e comunque il criterio dell’art 2043 c.c., in riferimento alla causazione del danno ingiusto.

Anzi non interpretando la norma in forma generale -art. 64 c.p.c.- si determinerebbe una diseguaglianza nel processo civile e nel processo penale in quanto nel processo civile il criterio sarebbe quello della colpa grave mentre nel procedimento penale i criteri di colpa sarebbero quelli ordinari anche riferiti, evidentemente alla colpa lieve.

La responsabilità penale ha diverse  ipotesi di reato :

L’art. 374 c.p.  La frode processuale.

L’art. 373 c.p. Falsa perizia o interpretazione

L’art. 366 c.p. il rifiuto di uffici legalmente dovuti

L’art. 380 c.p. patrocinio e consulenza infedele

L’art. 381 c.p. altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.

Il perito una volta che l’autorità giudiziaria ne faccia richiesta ha l’obbligo di assumere l’incarico, questo è il precetto generale anche se poi la norma tipizza le condotte sia attraverso l’uso dei mezzi fraudolenti per esentarsi dall’obbligo sia nel caso in cui si rifiuti di dare le sue generalità ovvero di prestare il giuramento, assumere ed adempiere alle funzioni assegnate. Ai sensi dell’ultimo comma si incorre nello stesso reato nel momento in cui, chiamati a deporre davanti all’autorità giudiziaria, ci si rifiuti dal farlo.

La falsa perizia o interpretazione si verifica, molto sinteticamente e parafrasando alla giurisprudenza della Suprema Corte, nel momento in cui il perito:

-      non svolga gli accertamenti tecnici, scientifici ed artistici richiesti nei termini e nei modi richiesti dall’autorità giudiziaria;

-      Non rilevi la causa di incompatibilità e quindi di eventuale ricusazione tassativamente previste;

-      Non precisi e rappresenti immediatamente la mancanza di competenze e titoli nella materia oggetto della sua valutazione;

-      Immuti la verità dei fatti affermando fatti non conformi al vero;

-      Fornisca interpretazione mendace.

La giurisprudenza, stante la chiara disposizione di legge, ha specificato che di tale reato possono rispondere solo gli ausiliari del giudice e non i consulenti delle parti compresi i consulenti del P.M.

Diverso ragionamento per gli art. 374, 380 e 381 del c.p. in cui le condotte descritte, sia in riferimento all’immutazione artificiosa dei luoghi, delle cose e delle persone che all’infedeltà del consulente e del patrocinatore, sono applicabili sia alla figura del perito che del consulente delle parti.

In riferimento poi alle ipotesi di cui agli artt. 476 c.p.p. e 479 c.p. si tratta dei reati di falsità applicabili al perito in quanto pubblico ufficiale che abbia formato in tutto o in parte un atto falso ovvero abbia attestato falsamente un fatto che è stato da lui posto in essere o avvenuto alla sua presenza.

Con riferimento ai consulenti del P.M. nel corso delle indagini preliminari ed agli atti compiuti per i cosiddetti atti irripetibili –art. 360 c.p.p.- e comunque destinati a formare pubblica fede è stata riconosciuta l’applicazione dell’art. 479 c.p.. E per la mia esperienza professionale e personale sul punto potrei raccontare una vicenda di cui non ho condiviso né il suo prologo né il suo epilogo.

In riferimento poi alla responsabilità disciplinare per i consulenti ed i periti iscritti nell’albo del Tribunale sussiste un particolare procedimento sostanzialmente disciplinato dall’art. 71 disp. Att. c.p.p..

Il potere e l’instaurazione del procedimento disciplinare compete al Presidente del Tribunale, tenutario dell’albo dei periti e consulenti, che potrebbe avere avuto notizia dell’illecito da parte dell’Ordine professionale, dal P.M. o dallo steso Organo Giudicante.

Il Presidente deve inviare a mezzo raccomandata A/r le specifiche contestazioni dell’illecito e dare il termine di dieci giorni per le memorie difensive e le prove a discarico della contestazione.

Il comitato disciplinare dopo aver ricevuto le giustificazioni, a mio parere, sentito l’ordine professionale a cui appartiene il professionista, archivia o irroga le sanzioni:

-      richiamo o avvertimento;

-      sospensione dall’albo sino al massimo di un anno;

-      cancellazione dall’albo.

Contro tale decisione è ammesso reclamo, da depositarsi sempre presso l’ufficio di Presidenza del Tribunale a mio parere, e su di esso decide una commissione composta dal Presidente della Corte d’Appello, dal Procuratore Generale, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dal Presidente dell’Ordine o del collegio al quale il professionista è iscritto.

Evidentemente si tratta di soggetti diversi di quelli che hanno irrogato la sanzione.

In termini generali e stante il  tempo messomi a disposizione dal Segretario Nazionale del Collegio Periti Italiani, Arch. Alessio Russo, non posso esimermi dal considerare alcuni aspetti del tutto necessari in questo convegno, rispondendo alle istanze di giustizia dei cittadini.

Nei termini indicati non possono esistere categorie professionali nell’ambito della giustizia che possono sottrarsi alle responsabilità derivanti dell’incarico ricoperto.

Fuori dalle ipotesi di responsabilità disciplinare e penale che sono tassativamente previste dalla legge sia per gli avvocati, magistrati e consulenti, il punto dolente è la responsabilità civile.

Come noto per noi avvocati è sempre esistita anzi è diventata oggetto, con la nuova legge professionale –N. 247 del 2012- di tutela specifica per i cittadini attraverso l’obbligo di assicurazione professionale per la responsabilità civile.

Non averla costituisce illecito disciplinare.

Per i Magistrati l’art. 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117 prevedeva, e prevede, una forma particolare di responsabilità civile nei casi di dolo e colpa grave ma come noto, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 24 novembre 2011 -causa C 379/10 contro Italia e le diffide della Commissione Europea -è in corso di esame la possibile, e ritengo obbligata- per non ricevere le sanzioni a seguito della sentenza della Corte di Giustizia- modifica del testo normativo con la presentazione di un progetto di legge dello stesso Ministero della Giustizia. Anche se le ragioni sono non solo di obblighi giuridici ma di civiltà democratica.

Per i consulenti ed i periti abbiamo visto la situazione attuale ma ritengo che dovrebbe imporsi l’obbligo di assicurazione professionale e usare i criteri utilizzati per la mia categoria professionale, sempre ed in ogni caso.

La giustizia italiana è amministrata in nome del popolo italiano, recita l’art. 101 della Costituzione, ed ad esso occorre risponderne e non possono esserci soggetti esentati dalla responsabilità di risarcire un danno causato attraverso il proprio operato.

Antonio F. de Simone

Per approfondire:

Cass. Pen. 6381/2005

Cassazione Sez. Unite 137/1998

Cass. Sez. IV 2141/1996

Cass. Pen. Sez. III 1264/2008

Cass. Penale III 38087/2009

Cass. Sez V n. 7076/2011

Cass. Sez. I 6826/2012