Il Nostro Statuto

STATUTO

 

Titolo I - Costituzione - Scopi - Sede – Durata.

 

Art. 1 – Costituzione - Ambiti

È costituito, con sede in Roma, il "Collegio Periti Italiani", che raggruppa anche i professionisti inquadrati nelle diverse forme disciplinate dalla Legge 4/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Collegio, unico e con carattere nazionale, senza scopi di lucro e per fini di interesse generale, al quale possono aderire coloro che, già esercitando una professione, un'arte od un mestiere, ed essendo iscritti nelle liste od Albi meglio descritti al successivo Art. 5 del presente Statuto, o che siano in grado di dimostrare, in conseguenza delle cognizioni e delle esperienze acquisite nel loro specifico ramo, e possedendo i necessari requisiti morali, culturali e tecnici, la propria capacità peritale nei seguenti campi od ambiti o categorie che potranno essere ampliate a decisione del Consiglio Direttivo:

 

I                       Cereali e derivati

II                      Orto - Floro - Frutticoltura - Droghe e Coloniali

III                     Viti - Vinicola e Olearia

IV                    Zootecnica e Pesca

V                     Legno

VI                    Tessili

VII                   Abbigliamento

VIII                  Siderurgia e Metallurgia

IX                    Meccanica

X                     Elettrotecnica

XI                    Ottica

XII                   Preziosi

XIII                  Mezzi di trasporto e spedizioni

XIV                  Chimica

XV                   Combustibili e Carburanti

XVI                  Carta e Stampa

XVII                 Costruzioni Edili

XVIII                Acqua - Gas – Elettricità

XIX                  Industrie estrattive

XX                   Vetro - Ceramica – Casalinghi

XXI                  Spettacolo

XXII                 Ospitalità - Sport ed attività creative

XXIII                Previdenza e Credito

XXIV               Attività marittime aeree e di navigazione interna

XXV                Antichità e Belle Arti

XXVI               Informatica e Telecomunicazioni

XXVII              Aziende e imprese

XXVIII             Attività varie

XXIX               Estimo Immobiliare

XXX                Sanità

XXXI               Interpreti e Traduttori

XXXII              Analisi e comparazione della Grafia

XXXIII             Trascrittori

XXXIV             Criminalistica

XXXV              Arti Marziali - Sicurezza Sociale

XXXVI             Privacy

XXXVII            Antiriciclaggio

XXXVIII           Anticorruzione

XXXIX             Commissari ad acta

 

Art. 2 - Soci

Il Collegio Periti Italiani comprende, Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Aspiranti.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo del Collegio Periti Italiani e saranno iscritti nell'Elenco Professionisti con diritto di voto.

Sono Soci Ordinari coloro che vi sono ammessi secondo le norme del presente Statuto, che saranno iscritti nell'Elenco Professionisti con diritto di voto.

Sono Soci Aspiranti coloro che vi sono ammessi per avere la preparazione adeguata a svolgere, in futuro, l'attività di Perito con l'espresso divieto, finché non abbiano superato l'esame per svolgere detta attività. Saranno iscritti in un elenco speciale e non hanno diritto al voto.

Tutti i Soci così come categorizzati saranno inseriti in un apposito Libro dei Soci che viene tenuto presso i locali della Sede ed aggiornato annualmente; detto Libro dei Soci può essere tenuto in modalità informatica ed annualmente salvato su apposito supporto.

 

Art. 3 - Scopi

Il Collegio Periti Italiani ha i seguenti scopi:

a) Valorizzare e tutelare l'attività professionale degli Associati, promuovendo e favorendo ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione tecnico – professionale e tecnico - forense, anche mediante seminari e corsi di perfezionamento al più alto livello; oltreché al miglioramento della assistenza sociale e della previdenza degli Associati;

b) Rappresentare gli Associati in qualsiasi sede, grado o giurisdizione, nonché presso Autorità, Enti Pubblici e Locali, ed assisterli in tutte le controversie professionali relative;

c) Designare, ove se ne presenti l'opportunità, propri rappresentanti presso Enti od Uffici statali, pubblici, amministrativi e tecnici;

d) Promuovere e mantenere rapporti con organizzazioni similari, nazionali ed estere;

e) Esprimere consigli e pareri nel campo tecnico ed amministrativo;

f) Pubblicare un periodico oltre a circolari, notiziari, manuali ed opuscoli, anche tramite il proprio sito web;

g) Promuovere ed eseguire corsi e visite di istruzione, conferenze e seminari;

h) Promuovere e sollecitare protocolli di intesa con Tribunali, Ordini Professionali ed ove possibile Ministeri, per la tutela e la collaborazione che il Collegio può dare nei singoli ambiti;

i) Promuovere e sollecitare protocolli di intesa con Associazioni, Associazioni dei Consumatori, negli ambiti delle Professioni rappresentate dal Collegio Periti Italiani.

 

Art. 4 – Sede e Durata

Il Collegio Periti Italiani ha la sua sede in Roma. La durata è illimitata.

Qualora si rendesse necessario, la Sede del Collegio Periti Italiani può essere trasferita in Italia od in Europa recependone la rispettiva normativa, senza necessità di variare il presente Statuto.

 

Titolo II - ASSOCIATI

 

Art. 5 - Iscrizione al Collegio Periti Italiani

Possono essere iscritti tutti coloro che fanno regolarmente parte, con la qualifica di Perito, Esperto e Consulente Tecnico, nei seguenti Ruoli, Albi ed Elenchi:

a) Periti ed Esperti della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;

b) Periti e Consulenti Tecnici del Giudice nei Tribunali;

c) Coloro che sono iscritti nei diversi Ordini, Collegi ed Albi Professionali riconosciuti;

d) Coloro che sono iscritti in qualità di Consulenti/Tecnici in appositi registri interni tenuti presso Direzioni Regionali delle Entrate (già Intendenza di Finanza), Ferrovie, Costruzioni Aereonautiche, Enti Portuali, Dogane ed Enti vari;

e) Coloro che possono comprovare, con attestati validi ed appropriata documentazione, la propria idoneità all'esercizio della funzione di Perito Esperto e Consulente Tecnico.

 

Art. 6 - Ammissione al Collegio Periti Italiani

Per essere ammessi occorre:

a) Avere l'esercizio dei diritti civili;

b) Essere di limpida condotta morale e civile;

c) Documentare a quale Albo, Ruolo od Elenco ufficiale si è già iscritti.

Sostenere colloqui tecnici fissati dal Consiglio Direttivo quando, a giudizio del Consiglio stesso, fosse ritenuto necessario effettuarli, in mancanza della iscrizione nei Ruoli, Albi od Elenchi previsti dall'articolo 5.

Il Consiglio Direttivo del Collegio Periti Italiani, esaminata la documentazione prodotta e ricorrendone i presupposti iscrive il Candidato fra i Soci Ordinari od i Soci Aspiranti a norma dell’Art. 2 (due) del presente Statuto.

 

Art. 7– Impegni di ogni ASSOCIATO

Gli Associati al Collegio Periti Italiani si assumono l'impegno di:

a) Osservare incondizionatamente le norme del presente Statuto e tutte le deliberazioni o le disposizioni dei competenti Organi Sociali;

b) Comportarsi con lealtà nei rapporti reciproci ed esercitare la loro attività con assoluta dignità;

c) Rispettare il segreto professionale ed osservare il codice deontologico del Collegio Periti Italiani;

d) Informare tempestivamente il Collegio Periti Italiani di tutte le vertenze nelle quali possono essere coinvolti sia gli Associati e sia gli interessi del Collegio stesso;

e) Corrispondere, oltre ad un contributo di iscrizione all'entrata "una-tantum", una quota associativa annua, nonché eventuali spese per diritti di segreteria per il rilascio di dichiarazioni, attestati od altro;

f) Appartenere al Collegio Periti Italiani per almeno 3 (tre) anni, ed al regolare versamento annuo delle relative quote;

g) Gli Associati sono impegnati ad adire prioritariamente al Collegio dei Probi Viri, di cui all’art. 27 del presente Statuto, per qualunque controversia dovesse sorgere con gli organi del Collegio e/o con altri Soci. Il Collegio dei Probi Viri è impegnato a dirimere la controversia sorta nel termine massimo di 3 (tre) mesi da quando è ufficialmente investito del problema.

 

Art. 8 - Perdita requisiti Socio

La qualità di Socio al Collegio Periti Italiani si perde:

a) Per dimissioni;

b) Quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata di impedimento per la iscrizione;

c) Per morosità che dura da almeno 3 (tre) anni;

d) Per radiazione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari.

 

Art. 9 – Cancellazione dal Collegio Periti Italiani

La cancellazione dal Collegio Periti Italiani comporta la materiale decadenza della validità della tessera comprovante l'appartenenza al Collegio stesso, ed è facoltà del Consiglio Direttivo del Collegio Periti Italiani segnalare la avvenuta cancellazione a tutti gli Enti come indicati nel precedente Art. 5 (cinque). La mancata restituzione della tessera personale e/od il suo uso improprio potrà essere perseguita a termini di legge.

 

Art. 10 – Riammissione al Collegio Periti Italiani

È consentita la riammissione al Collegio all'Iscritto allontanato per morosità previa corresponsione di tutti i contributi annuali, salvo casi eccezionali valutati volta per volta dal Consiglio Direttivo, riguardanti l'intero periodo intercorrente tra la data di cancellazione (ultima corresponsione) e quella di riammissione.

È altresì consentita la riammissione ex-novo del Socio radiato, decorsi 5 (cinque) anni dal provvedimento, ove decorrano sempre i requisiti voluti per la normale iscrizione e se nel frattempo l'interessato abbia tenuto una condotta irreprensibile e, nel caso di subìta condanna, sia intervenuta la riabilitazione.

 

Titolo III - Organi Del Collegio Periti Italiani

 

Art. 11– Organi del Collegio Periti Italiani

Sono Organi del Collegio Periti Italiani:

-- L'Assemblea Generale,

-- Il Consiglio Direttivo,

-- Il Collegio dei Revisori dei Conti,

-- Il Collegio dei Probiviri,

-- Le Commissioni,

-- Il Comitato Tecnico Scientifico,

-- I Delegati Territoriali,

-- I Delegati dei Gruppi Professionali.

Ogni Organo del Collegio Periti Italiani registrerà le proprie adunanze e le proprie deliberazioni in apposito Libro dei Verbali che sarà custodito presso la Sede del Collegio, ad eccezione dei Delegati Territoriali che terranno presso la propria Sede eventuali verbali.

Tutte le cariche decadono al decadere del Consiglio Direttivo.

 

Art. 12 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano del Collegio Periti Italiani, ed è costituita da tutti gli Associati in regola con i pagamenti delle quote sociali al momento dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea Generale:

a) modificare lo Statuto, con facoltà di nominare una apposita commissione di studio per le eventuali modifiche, da sottoporre poi alla successiva riunione assembleare;

b) approvare il bilancio annuale consuntivo;

c) approvare il bilancio preventivo;

d) determinare le linee generali dell'attività del Collegio Periti Italiani;

e) eleggere i Componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, a maggioranza dei presenti. Gli eletti a più cariche sociali dovranno optare per una sola carica. Sulle schede di votazione non dovranno figurare più di 7 (sette) nomi per i Consiglieri, di 3 (tre) nomi per i Revisori dei Conti e 3 (tre) dei Probiviri;

f) fissare i contributi di iscrizione, le quote associative annue e l'ammontare dei diritti di segreteria;

g) pronunciarsi su tutte le questioni per le quali è convocata.

 

Art. 13 – Validità Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale è valida:

a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, che dovrà essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto;

c) All’Assemblea Generale gli Associati aventi diritto di voto, possono essere portatori di massimo n.ro 5 (cinque) deleghe da Associati aventi parimenti diritto di voto; dette deleghe devono essere comunicate alla Segreteria del Collegio Periti Italiani a mezzo di posta elettronica (e-mail);

d) l'Assemblea Generale sarà valida mediante convocazione da effettuarsi, a mezzo e-mail od a mezzo di posta ordinaria, con almeno giorni 15 (quindici) di preavviso da effettuarsi ai recapiti forniti dall’Associato; parimenti la convocazione dell’Assemblea Generale degli Associati, dovrà essere pubblicizzata sia tramite idonea appostazione sul proprio sito internet recante l’Ordine del Giorno, e sia con l’affissione con indicazione di data certa, presso i locali della Sede.

Per sopravvenuti urgenti e gravi motivi, l’Assemblea Generale potrà essere convocata su istanza del Presidente del Collegio dei Revisori con le modalità sopra descritte.

L'Assemblea Generale delibera con le maggioranze previste dal primo comma dell'art.21 del codice civile dei votanti. Per le modifiche statutarie è necessaria il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole

di almeno il 75% (settantacinque percento) degli Associati, ed in tal caso non sono ammesse deleghe.

Per la elezione delle cariche sociali, che avviene con scheda segreta ed a maggioranza dei voti validi è obbligatoria la votazione presso la sede del Collegio Periti Italiani con obbligo di firmare un registro di presenze nel quale verranno annotati gli estremi di un documento identificativo valido o tessera sociale.

Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell’assemblea, hanno diritto di voto.

 

Art. 14 – Presidente l’Assemblea Generale degli Associati

L'Assemblea Generale nomina sia il Presidente e sia il Segretario dell’Assemblea scelti fra gli Associati partecipanti aventi diritto di voto.

L’Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo normalmente 1 (una) volta l'anno entro e non oltre il 30 (trenta) maggio dell’esercizio successivo, ed allo scadere del termine del mandato del Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea Generale può altresì essere convocata, straordinariamente, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, o ne fosse richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati purché in regola con le quote d’iscrizione se questi non superano il numero di 200 (duecento); e di almeno ¼ (un quarto) se questi superano il numero di 200 (duecento).

L'avviso di convocazione dell’Assemblea Generale dovrà sempre contenere l'elenco degli argomenti posti in discussione con l'obbligo della voce: “Varie ed eventuali”, in fondo all'ordine del giorno.

Alla fine di ogni Assemblea Generale sarà redatto un verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario nominato che sarà trattenuto nell’apposito Libro Verbali custodito presso la Sede del Collegio Periti Italiani.

 

Art. 15 – Iniziative proposte dagli Associati

Eventuali iniziative proposte dagli Associati, che saranno inserite nell'ordine del giorno della convocata Assemblea Generale degli Associati dovranno essere inviate alla Segreteria del Collegio Periti Italiani entro e non oltre il mese di febbraio, unitamente ad una relazione illustrativa, firmata dai proponenti degli argomenti da discutere e sui quali deliberare.

 

Art. 16 – Esclusione dall’Assemblea Generale degli Associati

Non possono partecipare all'Assemblea Generale gli Associati che risultino sospesi o morosi al momento dello svolgimento dell’Assemblea stessa.

 

Art. 17 - Consiglio Direttivo

Il Collegio Periti Italiani è retto da un Consiglio Direttivo composto da n.ro 7 (sette) Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale e scelti tra gli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento e senza altre approvazioni, per comprovate esigenze di operatività, cooptare al massimo 3 (tre) nuovi Consiglieri tra gli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali. Questi saranno in ogni caso Consiglieri con i medesimi diritti e doveri di quelli eletti e non si distingueranno più da quelli eletti per nessun motivo.

La Carica di Consigliere non comporta nessuna retribuzione salvo un gettone di presenza, stabilito dagli stessi Consiglieri, e salvo rimborso spese a piè di lista.

Alla fine di ogni Assemblea del Consiglio Direttivo sarà redatto un verbale che sarà trattenuto nell’apposito Libro Verbali custodito presso la Sede del Collegio Periti Italiani.

 

Art. 18 – Compiti Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo di:

a) eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Presidente Onorario, un Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere;

b) curare il conseguimento dei fini sociali ed attuare le deliberazioni dell'Assemblea Generale;

c) provvedere alla compilazione di un elenco suddiviso in categorie di appartenenza cui verranno iscritti gli Associati (Art.1), ed all'aggiornamento di esso, provvedendo alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente Statuto;

d) ratificare in merito ai provvedimenti disciplinari;

e) deliberare la convocazione della Assemblea Generale;

f) designare rappresentanti del Collegio Periti Italiani presso Enti nei quali tale rappresentanza sia prevista o richiesta;

g) di nominare, quando necessario, eventuali membri di Commissioni Consultive;

h) nominare i Delegati Territoriali;

i) preparare e presentare all'Assemblea Generale sia il Bilancio Consuntivo e sia il correlato Bilancio Preventivo che entrambi saranno stati previamente messi a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti per le Loro opportune valutazioni;

j) promuovere ed approvare le norme che regolano la vita sociale del Collegio, nello spirito del presente Statuto;

k) rilasciare, a richiesta, dichiarazioni ed attestazioni relative agli Associati;

l) adempiere a tutte le altre mansioni previste dal presente Statuto, in ordine all’ordinaria amministrazione, o che siano ad esso demandate per legge, anche se non espressamente indicate.

 

Art. 19 – Riunioni Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni 3 (tre) mesi, o quando il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo ritenga opportuno; la riunione può avvenire sia per videoconferenza e sia per teleconferenza. Per la validità delle delibere consiliari é necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente, o in sua assenza, del facente funzione.

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervenissero per 3 (tre) riunioni consecutive senza giustificato motivo saranno ritenuti dimissionari dalla carica.

In caso di carenza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo per morte, dimissioni o decadenze, saranno chiamati a sostituire i cessati, quegli Associati fra i non eletti, con il numero di voti più elevato. In caso di parità sarà chiamato a far parte del Consiglio Direttivo il candidato avente la maggiore anzianità di appartenenza al Collegio Periti Italiani.

In ogni caso, qualsiasi fosse il numero dei Consiglieri rimasti in carica, il Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla sua naturale scadenza.

Alla fine di ogni Assemblea del Consiglio Direttivo sarà redatto un verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario nominato che sarà trattenuto cronologicamente nell’apposito Libro Verbali custodito presso la Sede del Collegio Periti Italiani.

 

Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Collegio Periti Italiani di fronte a terzi ed in giudizio, ed è il responsabile della amministrazione; depositerà la firma in Banca. Il Presidente coordina le attività del Collegio Periti Italiani, cura il collegamento con altre Associazioni, Ordini Professionali, Enti, adempie a tutti gli altri compiti demandati dal presente Statuto o dalle Leggi.

Il Presidente ha la facoltà di farsi rappresentare, tramite delega scritta, da qualsiasi Consigliere od Iscritto per specifici atti.

Il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo in qualunque momento lo ritenga opportuno.

Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Membri del Consiglio Direttivo, il Presidente del Collegio Periti Italiani rimane in carica temporaneamente per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione e per la convocazione d’urgenza del Consiglio Direttivo. Quest’ultimo deve essere convocato entro 60 (sessanta) giorni e deve avere luogo nei successivi 30 (trenta) giorni.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente eletto entro il termine di giorni 20 (venti) dall’elezione di questo: tali consegne devono risultare da un apposito processo verbale ed essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Detto verbale deve essere trattenuto in ordine cronologico nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo Il Presidente può essere rieletto.

 

Art. 21 - Vice Presidente

Il Vice Presidente, depositerà la propria firma in Banca, ed in caso di assenza del Presidente del Collegio Periti Italiani lo sostituirà con le medesime funzioni, nessuna esclusa.

In base a quanto disposto dal presente Statuto, il Vice Presidente, nei casi di definitivo impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni, provvederà ad indire la seduta del Consiglio Direttivo per le conseguenti determinazioni.

 

Art. 22 - Consigliere Segretario

Il Consigliere Segretario è il diretto collaboratore del Presidente del Collegio Periti Italiani. In particolare cura la regolare tenuta dei Libri dei Verbali delle riunioni sia delle Assemblee Generali dei Soci e sia delle Assemblee del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere Segretario cura altresì sia la tenuta dell'elenco degli Associati divisi in Categorie, sia il rilascio delle dichiarazioni e/o delle altre attestazioni relative agli Associati, e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Sovraintende all'ufficio di Segreteria di cui è il responsabile.

Il Tesoriere è incaricato della gestione contabile del Collegio conformemente sia alle deliberazioni degli Organi Sociali e sia in ottemperanza delle vigenti norme Statutarie e di Legge. Predispone la bozza del Bilancio Consuntivo e Preventivo, atteso che il periodo di rendicontazione è fissato dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Predispone i predetti documenti nei tempi secondo le vigenti normative e per quanto definito col presente Statuto; in caso di necessità potrà avvalersi, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, della collaborazione continuativa o saltuaria di un contabile professionista esterno, appositamente remunerato.

È ovviamente assistito nel suo operato dal Consigliere Segretario.

 

Art. 24 - Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario, funzione questa onorifica, viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Collegio Periti Italiani, e potrà affiancare il Presidente in alcuni ambiti. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti od Istituzioni.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

 

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che durano in carica come i Consiglieri e sono rieleggibili.

Spetta loro ed inoltre loro spetta per la carica ricoperta, solo l’eventuale rimborso delle spese a piè di lista e previamente concordate come tipologia all’atto dell’assunzione della Carica; i Membri del Collegio dei Revisori possono essere scelti anche all’esterno della compagine Sociale, devono aver dato buona prova di condividere gli scopi del COLLEGIO PERITI ITALIANI e devono essere professionalmente atti allo svolgimento della mansione così come definito dalla corrente normativa in materia. Essi nominano tra loro un Presidente.

E` loro competenza sorvegliare la gestione contabile del Collegio eseguendo le verifiche stabilite dalla vigente normativa che saranno registrate in apposito Verbale che sarà trattenuto in ordine cronologico nel Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti. Redigeranno inoltre idonea Relazione (appositamente trattenuta nel Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti) con la quale accompagneranno ogni anno il Bilancio d’Esercizio all’ Assemblea Generale degli Associati, che assieme alla Relazione del Presidente del Collegio Periti Italiani, verrà presentato per la successiva approvazione.

Il Collegio dei Revisori ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza voto deliberativo.

Il Collegio dei Revisori decide la cessazione anticipata degli organi del Collegio Periti Italiani in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo sia impossibilitato ad eseguire i propri compiti nonché nel caso in cui l’omissione, da parte di tale Organo, degli atti di competenza, impedisca il funzionamento del Collegio Periti Italiani. In tale ipotesi il Collegio dei Revisori dei Conti gestisce, nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, la cessazione anticipata degli Organi del Collegio Periti Italiani e provvede immediatamente ad indire le elezioni.

 

Art. 26 - Il Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri è composto da 5 (cinque) Componenti, 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea tra gli Associati che nominano nel loro seno un Presidente.

Il Collegio dei Probi Viri ha il compito di dirimere ogni controversia che possa sorgere tra gli Organi del Collegio ed Associati, e tra Iscritto ed Iscritto. Il Collegio dei Probi Viri prende le sue decisioni a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Collegio dei Probi Viri si riunisce senza formalità e senza preavviso, le sue decisioni sono inappellabili. Durano in carica quanto i Consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri registrerà le proprie adunanze e le proprie deliberazioni in apposito Libro dei Verbali che sarà custodito presso la Sede del Collegio.

 

Art. 27 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è l’Organo consultivo che fornisce pareri al Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto.

I Componenti del Comitato Tecnico Scientifico dovranno essere scelti fra docenti universitari, Personalità di spicco della vita sociale, e riconosciuti esperti esterni al Collegio Periti Italiani appartenenti ad ambiti di studio e di intervento coerenti con gli scopi e le finalità del Collegio Periti Italiani.

Previa convocazione del suo Presidente nominato fra i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, questo si riunisce tutte le volte ritenute necessarie.

Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipa di diritto un Componente del Collegio Periti Italiani all’uopo designato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo del Collegio Periti Italiani.

Il Comitato Tecnico Scientifico prepara una breve relazione consuntiva annuale sull’andamento della propria attività da trattenersi nell’apposito Libro dei Verbali trattenuto in ordine cronologico in apposito registro presso la Sede del Collegio Periti Italiani.

 

Art. 28 – Dipartimenti Professionali

I Dipartimenti Professionali, poiché anche nell’interesse del Collegio Periti Italiani, possono essere formati solo da Associati al Collegio che svolgano la loro attività all'interno della medesima categoria (Art. 1) purché ne diano comunicazione al Consiglio Direttivo, ed Ogni Gruppo Professionale segnali al Consiglio Direttivo il proprio referente di collegamento.

 

Art. 29 - Organizzazione Territoriale

È facoltà del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, nominare sul territorio un Delegato Territoriale, che rappresenterà il Collegio Periti Italiani.

 

Titolo IV - Patrimonio Sociale

 

Art. 30 – Patrimonio

Il Patrimonio del Collegio Periti Italiani è costituito da:

a) beni di sua proprietà per acquisto;

b) quote annuali dei Soci fissate dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente;

c) contributi ordinari e straordinari dei Soci, approvati dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Presidente;

d) contributi di Enti Pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;

e) donazioni o lasciti in genere;

f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge.

 

Titolo V - Provvedimenti Disciplinari

 

Art. 31 – Provvedimenti disciplinari – Modalità di opposizione

Il Socio che venga meno ai propri doveri professionali o alle norme statutarie, che non osservi, nell'ambito delle sue attribuzioni, le disposizioni del presente statuto, che si renda colpevole di azioni contrarie agli interessi dell'Associazione o che abbia compiuto atti gravi, contrari al senso comune della buona moralità, verrà deferito al Collegio dei Probi Viri.

Il Collegio dei Probi Viri, secondo la gravità della mancanza e con giudizio motivato, potrà proporre le seguenti sanzioni:

a) richiamo

b) censura

c) sospensione dei diritti derivanti dalla iscrizione

d) radiazione dal Collegio Periti Italiani e conseguente cancellazione dall'elenco categorico degli Associati.

I provvedimenti del Collegio dei Probi Viri, per essere operanti, dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo e comunicati all'interessato mediante lettera Raccomandata A.R. Prima di proporre al Consiglio Direttivo una qualsiasi sanzione disciplinare, il Collegio dei Probi Viri dovrà contestare all'interessato la mancanza attribuitagli, mediante lettera Raccomandata A.R., accordando un termine non inferiore a giorni 20 (venti) per le eventuali giustificazioni e, se del caso, sentire lo stesso di persona.

 

Titolo VI - Disposizioni Generali

 

Art. 32 – Scioglimento del Collegio Periti Italiani

In caso di scioglimento del Collegio Periti Italiani l'Assemblea generale procederà a norma di legge alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I Liquidatori, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, devolveranno i beni residui a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro operanti in identico od analogo settore od ai fini di pubblica utilità, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 33 – Visione Documenti Associativi

Gli Associati al Collegio Periti Italiani, motivandone la ragione per iscritto da inviarsi con raccomandata R.R. alla Presidenza del Collegio, possono chiedere di poter personalmente visionare i Libri Sociali presso la Sede del Collegio.

Il Presidente, previamente sentito sia il Consiglio Direttivo e sia il Collegio dei Revisori dei Conti, può rifiutare, purché ne sussistano valide ragioni, motivandole, tale richiesta avanzata dal Socio. In ogni caso è fatto divieto, ricavare copie dei Libri Assembleari e Contabili del Collegio Periti Italiani per trattenerli per qualsiasi proprio uso o scopo.

 

Art. 34 – Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Roma.

 

Art. 35 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano pro tempore correnti.

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F.to Alessio Russo

F.to Fabrizio Ruffo Notaio - SIGILLO

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REGISTRATO

all'Agenzia delle Entrate di Roma 4

il  28 settembre 2020

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