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PROBLEMA ROTAZIONE INCARICHI
PROBLEMA ROTAZIONE INCARICHI
segnalo il significativo intervento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma a tutela degli iscritti per assicurare trasparenza e rotazione, nell’affidamento degli incarichi da parte della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, mediante la divulgazione della documentazione che consenta di conoscere i Professionisti designati in seno alle diverse procedure e l’entità dei compensi erogati.
Sulla vicenda si è proceduto il 18 giugno 2015 all’audizione dell’Avv. Carlo Arnulfo, componente del Consiglio Giudiziario, che ha riferito sulle iniziative assunte per risolvere una questione ormai divenuta intollerabile e per la quale il Consiglio dell’Ordine si batte da anni, tanto da avere effettuato una segnalazione ufficiale al Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma affinché sia fatta la necessaria chiarezza.
Di seguito estratto del verbale
ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 18 GIUGNO 2015 (omissis) audizione Avv. Carlo Arnulfo - resoconto attività del Consiglio Giudiziario
- Viene ammesso in Aula l'Avv. Carlo Arnulfo componente del Consiglio Giudiziario.
L'Avv. Arnulfo riferisce quanto segue in ordine alla segnalazione fatta al Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Roma dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma circa la mancanza di trasparenza da parte della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma nell'assegnazione degli incarichi nelle procedure concorsuali:
"Signor Presidente, Signori Consiglieri, con nota del 14 luglio 2014, il Consiglio dell'ordine di Roma segnalava,
tra gli altri, al Consiglio Giudiziario Distrettuale, del quale l'esponente è membro designato dal CNF, determinate criticità inerenti la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, riferite, in particolare, alla rotazione degli incarichi (avuto speciale riguardo alle procedure concorsuali cosiddette minori, in quanto le più remunerative), alla pubblicità dei compensi erogati ai professionisti ed alla trasparenza delle nomine.
Il 22 ottobre 2014 il Consiglio Giudiziario esaminava la predetta comunicazione ritenendo, con la sola astensione di un componente togato, che i contenuti dell'esposto rientrassero nelle competenze dell'organo, essendo stato evidenziato che ai Consigli Giudiziari spetta il potere di vigilanza sugli uffici giudiziari del distretto, ad essi attribuito dall'art. 15, coma 1, lett. d) D. Lgs. 160/2006, che recita: essi "esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia"
(I1 quadro normativo si completa con la previsione contenuta nell'art. 13 R.D. Lgs. 511/1946, rubricato "Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro", in base alla quale spetta al Ministro della giustizia l'esercizio dell'alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giudici e su tutti i magistrati del Pubblico ministero; tale sorveglianza, secondo le indicazioni di cui all'art. 56 D.P.R. 916/1958, risulta funzionale "per l'esercizio dell'azione disciplinare, per l'organizzazione del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia nonché per l'esercizio di ogni altra attribuzione riservatagli dalla legge") .
Si tratta di un'attribuzione del tutto inedita, la quale consacra la progressiva centralità che i Consigli Giudiziari hanno acquisito nel sistema complessivo dell'autogoverno.
Infatti, l'esercizio della vigilanza sugli uffici, da sempre prerogativa dei dirigenti degli uffici giudiziari, implica il riconoscimento di una posizione ordinamentale di tutto rilievo, giacché presuppone competenze qualificate e decisivi poteri di intervento.
Ho ritenuto opportuno sottolineare quanto precede al fine di meglio illustrare al Consiglio dell'Ordine l'importanza che la segnalazione di eventuali disfunzioni, in questo come in altri casi, può assumere nella risoluzione delle problematiche che i Colleghi, pressoché quotidianamente, si trovano ad affrontare.
Venendo al merito della vicenda, ho evidenziato al Consiglio Giudiziario le criticità - riferite alla Sezione Fallimentare - contenute nella nota in oggetto e, segnatamente:
- la necessità che nelle procedure di concordato preventivo la Sezione Fallimentare indichi il nominativo del professionista designato e, soprattutto, le P spese determinate dal tribunale sulla base dell'onere concordatario;
- la mancata comunicazione dei professionisti incaricati quali commissari nei concordati prenotativi;
- l'esigenza che nei rapporti riepilogativi trimestrali il Tribunale indichi anche il nominativo dei professionisti revocati e di quelli subentrati (necessità quanto mai avvertita, dal momento che la nomina avviene quando parte dell'attivo è stata già realizzata);
- l'omessa pubblicazione di elenchi che riportino le nomine degli ausiliari (coadiutoril nominati nell'ambito delle diverse procedure, nonché degli avvocati affidatari di incarichi, su nomina del curatore, a seguito della autorizzazione del Giudice delegato.
In particolare, ho segnalato l'assoluta necessità di trasparenza in ordine all'entità delle somme erogate ai professionisti che, a qualsivoglia titolo, svolgono attività in seno alle procedure concorsuali.
In estrema sintesi, gli importi erogati devono essere divulgati. Su tutto emerqe, comunque, l'esiqenza qenerale di trasparenza e la necessità di garantire-unrequa rotazione nel conferimento degli incarichi ai professionisti giudicati idonei a ricoprirli, nonché l'esigenza di non cristallizzare il numero di professionisti che attualmente vengono nominati, garantendo la possibilità di nomina anche a nuovi professionisti, che abbiano già maturato un'esperienza nel settore del diritto concorsuale.
In previsione della seduta del Consiglio Giudiziario del 19 novembre 2014, l'esponente sottoponeva all'attenzione del Presidente della Corte di Appello i seguenti documenti.
1.- pagina web estratta dal sito del Ministero della Giustizia, ove sono indicati, a far data dal gennaio 2012 gli incarichi di curatore, commissario e liquidatore delle procedure concorsuali inerenti la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma. Trattandosi di P fogli fotocopiati non è possibile inserire alcuna chiave di ricerca che
agevoli l'individuazione dei professionisti nominati nelle singole procedure (ad esempio, inserendo il nominativo Mario ROSSI o Giusepe VERDI.
2.- il sito del Tribunale di Milano, invece, consente la visura telematica per ogni singola procedura concorsuale, comprese le cosiddette minori (le maggiormente remunerative) e, soprattutto, consente di associare il numero della procedura alla denominazione della società (nel caso di specie, ad esempio, la procedura 977 del 2014 fa riferimento al fallimento BACHELOR PARFUMS INTERNATIONAL srl, ed il
cui curatore è il dott. Diego PIAZZALUNGA).
E' intuitivo che, qualora la Sezione Fallimentare inserisse in formato "pdf" gli elenchi cui sopra ho accennato (tale formato è adottato per tutti gli atti giudiziari), la relativa consultazione ne risulterebbe migliorata (e, di conseguenza, incrementata la trasparenza).
Ma non è questo l'unico vantaggio, sempre. avuto riguardo alla trasparenza, che offre il metodo milanese.
Difatti, consentendo di associare il nominativo del professionista alla procedura concorsuale, nel caso dei fallimenti di maggiore importanza (che, ovviamente, sono notori), l'utente ha l'immediata percezione sia della particolare remuneratività dell'incarico che del professionista cui è assegnato.
3.- lettera riservata del Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma del 31 marzo 2000, ove, tra l'altro, si da atto che gli incarichi di particolare complessità (che sono anche, di massima, ma non sempre, i più lucrosi) venivano conferiti a professionisti compresi in due elenchi: dal che si ricava che già nell'anno 2000 (quando l'implementazione telematica era sconosciuta) era possibile stabilire con sufficiente precisione - alla dichiarazione di fallimento - quali fossero, di massima, gli incarichi più lucrosi (cosa che invece, oggi, da taluni viene negata).
4.- l'esistenza di elenchi telematici (dei quali l'esponente è venuto in possesso perché acquisiti dall'autorità giudiziaria di Perugia, all'esito delle perquisizioni e sequestri eseguiti nella sezione fallimentare di Roma), riferiti ad ogni singola procedura, con indicazione di tutti i professionisti nominati e dei compensi ai medesimi
erogati.
I dati predetti, seppure esistenti ed agevolmente consultabili, non sono ostensibili.
In conseguenza delle osservazioni che precedono (e della mia insistenza) la Sezione Fallimentare di Roma ha trasmesso l'elenco completo di tutte le nomine e di tutti i compensi erogati ai professionisti dalla predetta Sezione, ma l'elenco è - allo stato - nella disponibilità esclusiva del Consigliere Relatore, dott. Ettore
PEDICINI, e non ne ho potuto, sinora, prendere visione.
E' ovvio che tale documento è di importanza eccezionale rispetto ai fini perseguiti dalla nota del Consiglio del 14 luglio 2014, in quanto la sua divulgazione consentirebbe di conoscere a tutti gli iscritti i professionisti designati in seno alle diverse procedure e l'entità dei compensi erogati.
Qualora codesto Consiglio lo ritenga, potrà chiederne copia al Presidente della Corte di Appello ed. in caso di dinieao. al Consiglio Superiore della Magistratura. E' altrettanto ovvio che tale documento-potrei io direttamente visionare in quanto membro del Consiglio (dubito che me ne verrebbe fornita copia), ma - in questo caso - non potrei divulgarlo.
Concludo dicendo che nella seduta del 19 novembre u.s. il Consiglio Giudiziario, considerate le mie insistenze, ha deliberato all'unanimità di dare mandato al Presidente, dott. PANZANI, al segretario dott. MINISCI ed al relatore, dott. PEDICINI affinché intraprendano una interlocuzione con il Presidente del Tribunale e con
il Presidente della Sezione Fallimentare finalizzata alla introduzione di criteri di pubblicità e di trasparenza delle nomine.
Sino ad oggi l'argomento non è stato più portato all'ordine del giorno. "
I1 Consiglio ringrazia l'Avv. Carlo Arnulfo per l'esauriente relazione svolta e dispone di richiedere formalmente al Presidente della Corte d'Appello di Roma, Dott. Luciano Panzani, l'elenco in formato digitale navigabile completo di tutte le nomine e di tutti i compensi erogati ai professionisti dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma.
E' estratto conforme all'originale.
Roma, 26 giugno 2015