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Codice Deontologico

Desidero rivolgere ai componenti la Commissione Deontologica nominata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 10 Marzo 1992 Dott. Arch. Alessio Russo, Comm. Prof. Enzo Orlanducci ed il Geom. Giuseppe Torquati il mio più vivo ringraziamento per questa meritoria opera portata a termine in un particolare momento sociale, che lascia intravedere più confusione e pressappochismo che serietà ed impegno civile. Con il nuovo codice varato oggi il perito italiano potrà finalmente orientarsi con maggiore sicurezza per riconoscere la strada più giusta da seguire. Grazie a nome di tutti i periti italiani.

Roma, 18 Maggio 1992

Rag. Carlo Baronti - (Presidente del Collegio Periti Italiani)

Composizione degli organi del COLLEGIO PERITI ITALIANI in carica all'epoca dell'approvazione del Codice Deontologico del Perito.
(Consiglio Direttivo del 18 Maggio 1992)

  • PRESIDENTE: Rag. Carlo Baronti;
  • VICE PRESIDENTI: Comm. Rag. Mario Gerardi, Comm. Prof. Enzo Orlanducci;
  • CONSIGLIERE SEGRETARIO: Dott. Arch. Alessio Russo;
  • CONSIGLIERE TESORIERE: Maurizio Anastasia;
  • CONSIGLIERI: Adolfo Lefevre, Pietro Renzetti, Rag. Maurizio Petraia, Geom. Giuseppe Torquati;
  • COLLEGIO REVISORE DEI CONTI: Dott. Carlo Valabrega, Salvatore Natalizia, Rag. Antonio Bruni;
  • COLLEGIO DEI PROBIVIRI: Fernando Franceschini, Dott. Ernesto Hausmann, Dott. Elide Latini, Dott. Maurizio Fontana.

Componenti della commissione che ha curato la stesura del testo del Codice Deontologico. Delibera Consiglio Direttivo del 10 Marzo 1992:
Dott. Arch. Alessio Russo, Comm. Prof. Enzo Orlanducci, Geom. Giuseppe Torquati.

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio dichiaro il mio

IMPEGNO

  • ad esercitare l'attività di perito in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento
  • a concorrere all'accertamento della verità nell'interesse della giustizia. Ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale
  • ad attenermi nella mia attività peritale ai principi etici della mia professione
  • a prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza ed osservando le norme giuridiche e deontologiche
  • di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della professione. Di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni
  • di curare gli interessi di chi si affida alle mie capacità professionali con uguale scrupolo ed impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale ed ideologia politica
  • di osservare il segreto professionale su tutto ciò che ho appreso nell'esercizio della professione.

PREMESSA

Il Collegio Periti Italiani ha lo scopo, per fini di interesse generale, di accrescere la professionalità del Perito, quale garanzia deontologica nei confronti della collettività. A tal fine, si è elaborato un "Codice Deontologico", insieme di norme che il Perito deve osservare, a garanzia, protezione e difesa dell'affidatario e che è tenuto a seguire nell'esercizio della professione, a salvaguardia della sua personalità e della dignità del servizio sociale che esso svolge. Il Codice fonda la sua esigenza sull'unità della categoria peritale, cioè nell'accettazione di norme comuni determinate dalla similitudine dei doveri.

TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

Art. 1
La deontologia peritale è l'insieme dei principi e delle regole che ogni perito deve osservare ed ai quali debbono ispirarsi nell'esercizio della professione.
Art. 2
Le disposizioni del presente Codice si applicano ad ogni perito, di qualsiasi categoria professionale o merceologica, iscritto al COLLEGIO PERITI ITALIANI.
Art. 3
Le norme deontologiche, in quanto attengono a doveri generali di comportamento, devono essere osservate dal perito in qualsiasi ambito egli eserciti la propria professione. L'osservanza delle norme non esime il perito dal rispetto di altre regole deontologiche consuetudinarie, ancorché non codificate.
Art. 4
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente "Codice Deontologico" ed ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 32 dello statuto.

TITOLO II
COMPITI E DOVERI GENERALI DEL PERITO

Art. 5 - INDIPENDENZA E DIGNITÀ DELLA PROFESSIONE
Il perito adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità, nell'ambito della giustizia, pertanto il compito del perito è di concorrere all'accertamento della verità.
Art. 6
L'esercizio dell'attività peritale è fondato sulla libertà e sull'indipendenza professionale che costituiscono irrinunciabile diritto del perito. L'accettazione degli incarichi peritali, anche nel caso di studi professionali associati o l'esercizio professionale in più località, impone l'obbligo al perito di assicurare e garantire la continuità della prestazione.
Art. 7
Nell'esercizio della professione il perito deve costantemente attenersi alle conoscenze tecnico-scientifiche ed alla propria esperienza professionale assumendo come valore fondamentale il rispetto e la difesa del cittadino che a lui affida la difesa dei propri diritti. Non deve soggiacere ad interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il perito denuncerà al Collegio ogni tentativo, da qualunque parte provenga, di imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale.
Art. 8
Il comportamento del perito, anche al di fuori dell'attività professionale, deve essere consono al decoro della persona, dell'ambito e dello studio professionale, evitando di fornire la propria prestazione al di fuori di ambienti non compatibili con la propria dignità professionale e con il prestigio della categoria a cui appartiene. Il perito che riveste cariche pubbliche o mandati politici non deve avvalersene a scopo di personale vantaggio professionale; in nessun caso abuserà del suo incarico. Il perito non deve procurarsi clientela mediante illecita pubblicità o tramite procacciatori d'affari o per millantato credito.
Art. 9 - SEGRETO PROFESSIONALE
Il Perito dovrà astenersi dal commentare in pubblico le problematiche relative ai propri clienti, nonché le loro situazioni personali. Egli eviterà, nelle sue pubblicazioni, ogni allusione che possa compromettere il segreto professionale. Il perito è unico responsabile dell'incarico a lui affidato, per tanto informerà suoi eventuali collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e delle norme di comportamento previste dal Codice Deontologico e vigilerà per il rispetto di tali obblighi morali e professionali. Il perito non può, in nessun caso, prestare la propria firma per avallare atti redatti da terzi. Il perito deve essere particolarmente prudente nell'assumere incarichi complessi e/o delicati in materie nelle quali non sia particolarmente versato. Nell'ipotesi, o nel caso in cui l'incarico preveda specializzazioni diversificate, il perito ha facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti o professionisti del campo, restandone, in ogni caso, unico responsabile. Il perito che nell'espletamento dell'incarico affidatogli si sia avvalso dell'opera di collaboratori ha il dovere di garantire a questi il pagamento delle proprie competenze.
Art. 10
Nella redazione delle perizie, delle certificazioni e di ogni altra documentazione il perito è tenuto alla massima diligenza, alla corretta registrazione dei dati e alla più responsabile formulazione dei giudizi.
Art. 11 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE
Il perito che ha una specifica missione da adempiere, un vero servizio pubblico da garantire, nell'ambito del suo ruolo professionale da svolgere, ha il dovere all'aggiornamento permanente, per garantire una corretta prestazione.
Art. 12 - TARIFFA PROFESSIONALE
La tariffa minima professionale indicata dal COLLEGIO PERITI ITALIANI è garanzia di decoro della professione e della qualità della prestazione. Il perito non potrà applicare tariffe inferiori alla minima, né potrà prestare la propria opera gratuitamente. Il perito è tenuto a far conoscere il suo onorario preventivamente.

TITOLO III
COMPITI E DOVERI DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

Art. 13
Il Consulente Tecnico d'ufficio collabora con il magistrato nell'interesse generale della giustizia. Oltre quanto previsto dalle leggi e normative vigenti, il C.T.U. provvederà a rispondere il più compiutamente possibile ai quesiti posti dal magistrato. Osserverà nella compilazione della relazione tecnica tutte le norme, tenendo conto delle disposizioni previste dal regolamento del COLLEGIO PERITI ITALIANI.

TITOLO IV
RAPPORTI CON IL CITTADINO
REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 14
Il perito cura gli interessi del cittadino. Egli deve avere sempre la stessa dedizione verso tutti coloro che a lui si rivolgono, per fruire della sua professionalità. I rapporti con il pubblico devono essere sempre ispirati a cortesia e cordialità ed essere svolti con assoluto scrupolo e correttezza, tenendo conto della particolare caratteri-stica del servizio peritale. Il perito deve, con la propria opera, impegnarsi in tutte quelle attività, che rientrano nell'ambito della propria competenza, e sono richieste dagli Enti e dalle Autorità preposte, coadiuvando al raggiungimento degli obbiettivi di interesse generale che si prefiggono.
Art. 15 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO
L'attività peritale direttamente o indirettamente finalizzata esclusivamente al sostegno di attività commerciali di terzi, anche nella forma di articoli di stampa, di interventi radio-televisivi, ecc., daranno luogo all'apertura di procedimento disciplinare d'ufficio nei riguardi del perito.

TITOLO V
RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 16
I rapporti tra i periti devono ispirarsi al reciproco rispetto e considerazione, nella salvaguardia delle specifiche competenze professionali. Il perito, chiamato a subentrare ad altro collega o professionista incaricato in precedenza, dovrà accertare che sia intervenuta la regolazione del rapporto professionale prima dell'accettazione del l'incarico a lui affidato.
Art. 17
La correttezza e la cordialità devono ispirare i rapporti tra periti, i quali si debbono reciproco aiuto ed assistenza per il compimento dei loro doveri professionali. In ogni circostanza essi debbono collaborare a rendere sempre più efficace il servizio peritale. Ogni accordo, che intercorre fra periti deve essere sempre veritiero e giusto. Gli obblighi che ne discendono debbono essere ispirati alla piena solidarietà. Il perito deve sempre presumere la buona fede nell'operato di ogni altro collega. Eventuali divergenze, tra gli iscritti al Collegio Periti Italiani, devono essere fatte rilevare attraverso contatti diretti; se queste permangono, devono essere sottoposte all'attenzione del Consiglio Direttivo. Eventuali controversie, ricollegabili alla professione, prima che siano adite le vie legali, devono sempre essere demandate alla mediazione del Collegio. Il perito sottoposto ad ingiusti attacchi deve poter contare sulla solidarietà dei colleghi e del Collegio.