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3° Convegno nazionale del Consulente Tecnico e del Perito.- MILANO 7 aprile 2000

3° Convegno Nazionale del

consulente tecnico e del perito

MILANO

venerdì  7 aprile 2000

Aula magna della Corte d'Appello di MILANO


con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana



Patrocinio della Rappresentanza Italiana della Comunità Europea


Con il Patronato della Regione Lombardia


Patrocinio della Provincia di Milano


Patrocinio del Comune di Milano

Assessorato agli Affari Legali e Avvocatura Comunale

 

SONO INTERVENUTI:

On. CRISTIANA MUSCARDINI

Presidente Gruppo Parlamentare di AN al Parlamento Europeo


Dott. BARTOLOMEO QUATRARO

Presidente di Sezione civile e Responsabile consulenti tecnici al Tribunale di Milano


Dott.ssa GEMMA GUALDI

Sostituto Procuratore Tribunale di Milano e Direzione Distrettuale Antimafia


Dott. ANTONIO ORICCHIO

Magistrato civile e membro del Centro Studi del Consiglio Superiore della Magistratura



Dott. ANTONIO CAPPIELLO

Presidente sezione penale Tribunale di Roma


Avv. RENATO PAPA

Presidente Camera Penale di Como


Avv. ALESSANDRO PICOZZI

Avvocato civilista


Dott. PIER GIORGIO CASALENA

Delegato della Commissione Europea


Ing. SERGIO FEDELI

In rappresentanza della Commissione del Ruolo Periti, esperti della CCIAA di Milano


Prof. UGO BIADER CEIPIDOR

Professore Ordinario dell'Università di Camerino


Avv. LEONARDO ARNESE

Avvocato del Foro di Teramo


Dott. MARIO PAGANONI

Presidente Associazione Pellicceria Italiana


Dott. ADRIANO COCCHI

Presidente Federazione Antiquaria Mercanti d'Arte


Dott. SERGIO FUNICELLO

Medico Legale



Dott.ssa ALESSANDRA DAGNINO

In rappresentanza del Presidente Associazione Pellicceria Italiana, responsabile delle relazioni esterne


Dott.ssa GABRIELLA MAURIELLO

Interprete-Traduttrice, in rappresentanza del Presidente Associazione Italiana Traduttori ed Interpreti


Rag. CARLO BARONTI

Presidente Nazionale del Collegio Periti Italiani


Arch. ALESSIO RUSSO

Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani e Consulente Tecnico in Preziosi


Dott. ROBERTO POLIDORI

Perito Pellicceria e Vice Presidente Confcommercio Roma


Prof. NATALE FUSARO

Perito Criminologo


Dott. LUCA SOLDATI

Perito Balistico e Delegato Provinciale di Milano del Collegio Periti Italiani


Ing. ANTONIO MARIA SERAFINI

Consulente Tecnico in Ingegneria meccanica


Ing. ANGELO CORBO

Presidente APE, Associazione Periti Esperti della città di Bergamo

 

Atti del 3° Convegno Nazionale di Milano  7 aprile 2000

mattina

 

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Diamo inizio a questa giornata quindi prego tutti i presenti di mettersi seduti, se volete magari avvicinarvi, è inutile stare lontani, comunque fate come credete. Grazie a tutti per essere intervenuti.

Rag. CARLO BARONTI (Presidente Collegio Periti Italiani)

Il mio nome è Carlo Baronti, sono il Presidente del Collegio Periti Italiani, è per me un onore oggi, oltre che un piacere, dare il benvenuto a tutti voi a nome del Collegio Periti Italiani; vogliate concedermi qualche breve cenno storico.

Dieci anni fa nacque il Collegio Periti Italiani ed il Consiglio Direttivo, appena nominato, scelse degli obiettivi che finalizzassero l'opera del Collegio stesso privilegiandone in maniera particolare due.

Il primo: la formazione professionale, istituendo ed attuando sia seminari delle singole categorie merceologiche, sia istituendo ed attuando corsi di tecnica peritale, a tale proposito mi corre l'obbligo di ricordare che il prossimo corso di tecnica peritale si effettuerà a Roma all'Hotel Savoy, in Via Ludovisi il 13 Maggio prossimo venturo.

Con umiltà e serietà professionale il Consiglio Direttivo di allora si adoperò per porre in essere il secondo obiettivo che si era prefisso: la riqualificazione della professionalità del perito che essendo stata dimenticata praticamente da tutti gli addetti ai lavori stava decadendo e nemmeno troppo lentamente, rasentando e poi entrando in pieno nei confini addirittura dell'umiliazione. Per noi fu motivo di orgoglio far sì che i periti potessero riacquistare il piacere, l'onore d'essere tali, cioè periti che fanno parte del mondo della giustizia, attuando al meglio la possibilità per tutti di godere di un sistema di giustizia con meno problemi di fondo; in questo siamo stati aiutati stupendamente dai nostri referenti istituzionali, i quali senza presunzione, ma con disponibilità e sacrificando anche il loro tempo libero, che non è molto in genere, ci hanno offerto la loro collaborazione, oltre al fine di poter giungere, con i Congressi che ci sono stati, i Convegni, le Tavole Rotonde, gli incontri, fino ad arrivare al Convegno odierno che mi auguro, ed estendo l'augurio a tutti noi, non sarà soltanto discorsivo o propositivo ma attuativo di tutte quelle regole e quelle proposte anche di legge che possano migliorare il mondo della giustizia e possano farci lavorare con vero orgoglio professionale.

Al fine di dare ai cittadini italiani maggiore sicurezza e garanzia nei confronti del mondo della giustizia, ho il piacere di annunciare che grazie alla disponibilità di un grande Istituto Assicurativo Italiano, l'INA-Assitalia, tutti i Consulenti Tecnici Italiani potranno usufruire, a breve, di polizze a rischio professionale; il Collegio Periti Italiani ha superato con l'INA-Assitalia ogni preliminare e si stanno codificando garanzie e corrispettivi alle migliori condizioni ed è prossima la firma della convenzione. Un evento che nel prossimo futuro potrebbe definirsi storico per la professione di Perito e Consulente Tecnico, vi sarà reso noto nel corso del Convegno, direttamente dai protagonisti.

Perché il Convegno odierno a Milano? Siamo assertori convinti del fatto che per professionalità, per spiccato senso imprenditoriale e culturale Milano sia la cerniera ideale per proiettare in Europa la nostra Italia, isole comprese, portando con sé le istanze culturali, professionali e anche di scambi commerciali di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Non soltanto per dovere d'ufficio, ma intimamente e come dovere morale, desidero ringraziare il Presidente della Repubblica Italiana per l'Alto Patronato concessoci, la Presidenza della Regione Lombardia per il Patronato, la Presidenza della Provincia di Milano per il Patrocinio, il Comune di Milano per il Patrocinio, la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea per il Patrocinio, ed un sincero ringraziamento al Signor Presidente della Corte d'Appello per averci riservato la disponibilità di questa stupenda Aula Magna. Alcuni rappresentanti di questi enti appena citati, istituzionali, nel proseguo di questa giornata di lavoro esprimeranno il loro pensiero circa le problematiche, oggetto dei lavori odierni.

Mi è gradita l'occasione per ringraziare la sensibilità dei Signori Magistrati, dei Signori Avvocati che con la loro disponibilità ed altrettanto sacrificio del tempo libero, ci hanno permesso di giungere alla giornata odierna; ringrazio altresì i componenti del Collegio Periti Italiani che hanno partecipato ad elaborare e a mettere in opera tutte queste iniziative e ringrazio in modo particolare coloro i quali hanno fatto un viaggio venendo da altre città, da altre regioni, dal Veneto alla Puglia per essere presenti.

Gli obiettivi che si raggiungeranno oggi o a partire da oggi sono il frutto del lavoro di pochi, se ci uniremo tutti insieme otterremo senz'altro di più, di meglio ed in tempi più brevi.

Da buon cattolico permettetemi un'invocazione: "Che il Signore illumini le nostre menti e benedica il nostro lavoro".

Passo la parola all'Arch. Alessio Russo per lo svolgimento dei lavori e grazie per l'attenzione con affetto, grazie.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Desidero dire due parole su come pensiamo di gestire la giornata; io mi aspetto che come negli altri Convegni che abbiamo fatto sia a Roma e per esempio anche l'ultimo di ottobre dell'anno scorso ad Ascoli, la sala ci aiuti nel senso che partecipi attivamente sia con domande e sia con considerazioni sui vari punti che man mano andremo a toccare, anche perché è interesse di tutti, specialmente anche nostro di conoscere i problemi esattamente qui di Milano, ma confrontarli anche con l'esperienza che abbiamo fatto negli altri tribunali nel resto d'Italia e così vedremo tutti quanti insieme se per esempio i problemi sono sempre i medesimi o se per esempio ci sono problemi differenti tra nord, centro e sud, ammesso che questa possa essere ad esempio una distinzione.

Ringrazio il magistrato, il Dott. Quatraro che oltre che magistrato qui a Milano è anche il Responsabile dei Consulenti tecnici e Periti presso il Tribunale di Milano e quindi diciamo che come padrone di casa quasi gli passo la parola e vorrei che c'illustrasse sia le procedure di accesso qui al Tribunale di Milano che tutte le considerazioni che gli sembrerà utile portare dal suo punto di vista da parte del suo importante incarico qui a Milano e quindi come punto di partenza, ovviamente partendo da Milano poi chiameremo man mano qualcuno di voi a dare testimonianza anche di altri tribunali in giro per l'Italia.

Dott. Quatraro la ringrazio di essere venuto e le passo la parola.

Dott. BARTOLOMEO QUATRARO (Presidente di sezione civile e Responsabile Consulenti Tecnici al Tribunale di Milano)

Grazie signori. Prima di tutto io ringrazio per l'invito e porgo il saluto affettuoso e caro del Presidente del Tribunale di Milano che mi ha specificamente delegato a farlo. Poi nella mia qualità di Delegato alla Presidenza del Comitato per l'esame delle domande di ammissione all'albo dei Consulenti tecnici, ho chiesto di parlare tra i primi perché devo partire per Reggio Calabria e quindi per questa ragione sarò costretto a fare un breve intervento poi andar via e quindi vi chiedo scusa anticipatamente per la mia prossima latitanza.

Dicevo l'intervento che io farò riguarda un aspetto specifico, cioè il problema, la comunicazione e la verifica della nuova giurisprudenza che noi abbiamo instaurato, si è instaurata con la mia presidenza, che è una giurisprudenza particolarmente restrittiva per quanto attiene all'iscrizione all'Albo dei Consulenti tecnici. Poi ci sono tutta una serie di altri problemi che necessariamente richiedono dibattito, approfondimento, come per esempio il tema oltre che dell'iscrizione, della revisione dell'Albo dei Consulenti tecnici. La legge prevede la revisione ogni quattro anni, ma in realtà non si fa quasi mai, c'è qualcuno che comunica di essersi trasferito o di essersi dimesso o comunque di aver cessato la sua attività professionale, arriva di tanto in tanto la comunicazione di qualcuno deceduto, cioè non c'è un collegamento per così dire stabile, istituzionale tra gli ordini, le associazioni professionali e l'Albo, per cui qui veramente bisogna lavorare, lavorare molto. Di recente non ricordo se Associazione Professionale, Ordine ha comunicato, ha fatto un elenco di persone che praticamente si sono cancellate, oppure che sono andate via da Milano e in un sol colpo abbiamo eliminato 120, 130 persone, ma ripeto per questa ragione però bisognerebbe veramente fare degli esami molto più approfonditi e relativamente alle qualità professionali di certi consulenti. Alcuni sono validissimi, altri invece non hanno dato prova dello stesso valore che ci si attendeva per cui effettivamente l'attività di revisione dell'albo è un'attività molto delicata perché richiede molto equilibrio ma soprattutto molta collaborazione da parte degli enti professionali interessati.

Altro problema molto delicato, oggetto di prassi le più disparate, quello del conferimento dell'incarico. Ma ripeto io sono qui soltanto per parlarvi dell'aspetto specifico particolare del nuovo orientamento in tema di esame delle domande di ammissione e quindi non tocco questi aspetti, ma sono sicuro che nel corso di questo congresso sicuramente di questo argomento si parlerà.

Allora come voi sapete l'art. 61 primo comma del Codice di Procedura Civile stabilisce che quando è necessario il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, anche per tutto il processo da uno o più consulenti di particolari competenza tecnica, lo dice la legge, di particolari competenze tecniche. Ed il secondo comma dell'art. 61 aggiunge: la scelta dei Consulenti tecnici deve essere normalmente fatta, sottolineo normalmente fatta, tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente Codice, ora l'albo dei Consulenti tecnici dei procedimenti ordinari è disciplinato dagli articoli 13 e 24 delle disposizioni di valutazione al Codice di Procedura Civile, come loro sanno l'albo dei Consulenti tecnici che è istituito presso ogni Tribunale ed è tenuto dice la legge dal Presidente del Tribunale. Ora l'albo dei Consulenti tecnici viene formato da un Comitato che è presieduto dal Presidente del Tribunale o dal suo Delegato, ed io sono il Delegato del Presidente. E' composto dal Procuratore della Repubblica o da un sostituto e da un professionista iscritto nell'albo designato dal Consiglio dell'Ordine o dal Collegio di categoria alla quale appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei Consulenti tecnici.

Il Comitato, chiamato a decidere, è formato quindi da tre persone le quali decidono anche a maggioranza con parità di voti. L'altro giorno è capitato proprio un caso di questo genere, che però riguardava il penale e nel penale i componenti del Comitato sono quattro, non sono tre e ci siamo spaccati, due contro due, nel senso che i due ritenevano che in una valutazione globale il richiedente avesse titolo per l'iscrizione altri invece ritenevano qualcosa di più e ad un certo momento a me non veniva in mente la normativa penale e mi sembrava che la situazione fosse veramente di stallo. Poi andando a guardare una normativa penale abbiamo visto che in realtà nel caso di parità il voto del Presidente del Comitato vale doppio e quindi si è formata la maggioranza; voglio dire ecco la differenza tra il Comitato in sede Civile e il Comitato in sede Penale. In sede Civile: tre membri, in sede penale: quattro, però con la possibilità nel caso di parità di voti di far valere doppio il voto del Presidente.

Il richiedente deve essere di specchiata condotta morale, il che significa che non è sufficiente la mancanza di precedenti penali e giudiziari, ma occorre una condotta morale priva di ogni ombra che la possa intaccare. In realtà noi non riusciamo a fare controlli di questo genere, ci arrivano soltanto le normali informative della Polizia Giudiziaria della Questura etc. Se non ci sono precedenti rilevanti andiamo avanti così, però teoricamente se qualcuno ci dovesse segnalare qualcosa di particolare, noi dovremmo prenderlo in considerazione.

Sulla domanda di iscrizione non vi tedio, basta andare nella Cancelleria della volontaria giurisdizione per sapere quali sono i documenti che devono essere prodotti. Sapete benissimo che non può essere nominato consulente tecnico chi sia stato interdetto dai pubblici uffici oppure sia stato interdetto, sospeso da una professione o da un arte e tanto meno chi sia stato sottoposto a misure di sicurezza.

Qual'è il procedimento d'iscrizione? Ricevuta la domanda d'iscrizione, meglio ancora passo in dietro, normalmente il professionista va in Cancelleria, la Cancelleria della volontaria giurisdizione, da noi, sesto piano, la Dott.ssa Miceli dà un foglio dove sono indicati tutti i documenti che devono essere prodotti e comunque tutto quello che è necessario per corredare adeguatamente la domanda d'iscrizione. Ora una volta che il professionista ha depositato la sua domanda, naturalmente istruita di tutta la documentazione che spesso viene suggerita dalla stessa Cancelleria, una volta istruita dunque la domanda. la stessa viene esaminata in una adunanza, particolare. Infatti mercoledì prossimo ci sarà questa adunanza del Comitato e quindi vengono assunte informazioni preventivamente tramite la Polizia Giudiziaria o la Questura, ottenuta l'informazione il Presidente del Tribunale convoca il Comitato. In realtà noi ci riuniamo e abbiamo già tutto un calendario, per cui già si sa quando ci riuniremo e il Comitato esamina la domanda e poi decide.

Per ora vi dico che contro il diniego di ammissione si può opporre reclamo al Comitato costituito presso la Corte d'Appello entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, quindi la Cancelleria deve comunicare all'interessato il provvedimento, supponiamo di diniego d'iscrizione, dopo di che dopo i quindici giorni dalla notificazione è possibile proporre reclamo al Comitato presso la Corte d'Appello. Questo Comitato è composto dal Presidente della Corte d'Appello o da un suo delegato, dal Procuratore Generale o dal sostituto e dal Presidente della Sezione della Corte d'Appello che funziona come magistratura del lavoro, in sostanza il Presidente della Sezione Corte d'Appello che si interessa di problemi del lavoro, la Sezione lavoro, ovviamente nei Tribunali in cui le Sezioni sono poche, nelle Corti d'Appello in cui le Sezioni sono poche o sono promiscue sarà un Presidente di Sezione qualunque.

Vediamo un po' il problema diciamo del nuovo orientamento, io sono qui a Milano dal 1967, quindi sono ormai 33 anni per cui posso portare la mia testimonianza su quello che è successo negli anni qui a Milano, negli anni '60/'70 e anche successivamente, praticamente tutti quelli che presentavano domanda, le loro domande venivano accolte ed iscritte quindi c'era molto tolleranza. Molta tolleranza perché pochissimi erano quelli che chiedevano di collaborare con il Tribunale, normalmente si preferiva la libera professione, io parlo della realtà di Milano, ovviamente, non di altre realtà. Poi le cose sono diventate sempre più complicate. C'è stato anche un momento di crisi della professione e tanta gente si è avvicinata. A questo punto diciamo i criteri di valutazione delle domande sono diventate sempre più restrittive, ad un certo momento si è stabilito un criterio che non è scritto nella legge ma che funzionava come diciamo elemento presuntivo di professionalità. Cioè l'iscrizione all'albo per un certo periodo di tempo, per cui sia richiesta per esempio l'iscrizione all'albo come minimo di cinque anni, per cui poteva condizione, per la presentazione della domanda e comunque per l'esame di questa domanda, era l'anzianità dell'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni, al tribunale tre. Evidentemente questo è un qualcosa che non è previsto dalla legge, va al di là della legge e quando io ho assunto la presidenza ripeto per delega del Presidente del Tribunale di questo Comitato ho fatto un discorso di tipo giuridico ho detto: "Mi dispiace questo requisito non è richiesto dalla legge" ma il fatto che non sia richiesto dalla legge non significa che non si possa in un certo qual modo recuperare perché effettivamente chi è iscritto all'albo da un certo periodo di tempo sicuramente ha acquisito, o si presume che abbia acquisito una professionalità sicuramente maggiore. Parlo di professionalità quindi esperienza, sicuramente maggiore rispetto a chi si è iscritto da sei mesi. Il giovanissimo che ottiene l'iscrizione, può essere anche un docente universitario ma probabilmente non ha l'esperienza pratico-operativa che ha chi ha dieci anni d'iscrizione all'albo. Si deve presumere, fino a prova del contrario, che una certa professionalità, una certa esperienza se la sia fatta sul campo ed allora noi abbiamo recuperato questo elemento non ponendolo come condizione per la presentazione o l'esame della domanda ma come uno degli elementi di valutazione del quadro globale della professionalità del soggetto quale si desume dalla documentazione che egli stesso ha prodotto o si richiede.

Altra cosa sulla quale io sono stato particolarmente, diciamo, deciso ma che ha trovato, devo, dire l'adesione da parte dei colleghi è il fatto di limitare la cosiddetta sospensione dell'esame delle domande perché molte volte ci siamo trovati di fronte ad una documentazione insufficiente ed allora io ho visto sulle copertine dei fascicoli di ciascun consulente tre, quattro, cinque, sei rinvii che poi si sono protratti per tre, quattro, cinque, anni, proprio perché si chiedeva tutte le volte ulteriore documentazione, ma intanto si dava un anno di tempo, slittava di un anno, poi quello produceva un pezzettino di carta che non era ritenuto sufficiente etc. etc., e tutto questo perché si riteneva: "Ma insomma evitiamo di prendere un provvedimento diciamo negativo perché diversamente per ripresentare l'istanza il professionista deve pagare non so quanto, qualche centinaio di biglietti da mille, quindi almeno gli riserviamo, gli risparmiamo questo costo". Però la conseguenza qual'era? La conseguenza era che decine e decine di domande giacevano lì da tanti anni ed allora io ho detto: "No signori, uno, due rinvii al massimo in tempi abbastanza contenuti, dopo di che si decide, o dentro o fuori" d'altra parte il professionista che, ripeto, dopo una prima, una seconda richiesta non ha prodotto quello che noi riteniamo essere necessario, sufficiente per la sua iscrizione evidentemente o non ha nulla da produrre, oltre a quello che ha prodotto, oppure chi lo sa non è interessato e quindi già abbiamo cominciato a porre questi paletti, quindi non richiedere l'iscrizione per un certo periodo di tempo all'albo professionale ma considerare l'iscrizione all'albo professionale come uno degli elementi da valutare ai fini dell'individuazione della speciale attenzione, speciale competenza e di qui una serie di provvedimenti. Anzi, vi dirò io ho fatto un provvedimento standard che prevede un po' tutte le ipotesi ma la motivazione è la seguente, ve la leggo: il Comitato come sopra composto, sciogliendo la riserva che precede, premesso in diritto che ai sensi del primo comma dell'art. 15 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile "possono ottenere l'iscrizione nell'albo dei Consulenti tecnici, coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia", che per dimostrare la speciale capacità tecnica, chi chiede l'iscrizione all'albo può esibire "titoli e documenti" art. 16, secondo comma numero cinque delle citate disposizioni di attuazione, che quindi per ottenere l'iscrizione nell'albo in oggetto non è sufficiente la normale competenza tecnica che deriva dal possesso del diploma o dalla laurea o dal positivo esercizio, anche prolungato nel tempo, dell'attività tecnica, ma sono necessari elementi documentari, idonei a provare che il richiedente ha conseguito speciale, cioè non comune, competenza tecnica nella o nelle materie per le quali chiede l'iscrizione, che la speciale consulenza tecnica è voluta dal legislatore per consentire al giudice di poter fidare su di essa ed utilizzare la stessa nell'espletamento delle delicate e complesse funzioni istruttorie, decisorie, demandategli dalla legge, ritenuto che i titoli ed i documenti prodotti, valutati alla luce dei principi su riportati, sono o non sono sufficienti, iscrive o non iscrive, accoglie o non accoglie, oppure rinvia l'esame della domanda all'udienza del, ore, invitando il richiedente a produrre entro 30 giorni, 60 quello poi dipende, dalla comunicazione del presente provvedimento, ulteriore documentazione al fine di provare il possesso della "speciale competenza tecnica" nella o nelle materie per le quali chiede l'iscrizione.

Ebbene questa nostra giurisprudenza, ripeto più restrittiva rispetto a quella del passato, ha trovato accoglimento ed adesione da parte della Corte d'Appello, infatti vi leggo il provvedimento, è inutile stare qui a commentarlo ma è preferibile ascoltare la viva voce della Corte, quale risulta da questo provvedimento: il Comitato etc. vista la domanda presentata da pinco pallino, visto il provvedimento etc. con il quale il Comitato aveva respinto la domanda, visto il reclamo tempestivamente presentato e l'ulteriore documentazione prodotta, ritiene che il reclamo predetto non meriti accoglimento per le seguenti ragioni: da un lato non può non essere evidenziato come la stessa iscrizione autonoma dell'interessato nell'albo professionale di categoria sia in qualche modo di abbastanza recente effettuazione, si è fatta iscrizione, essendo datata 12 giugno 1992 e quindi a poco più di sei anni anteriore alla data di domanda iniziale, poco più di sette nell'attualità. Ora è vero che una certa durata minima d'iscrizione l'albo professionale di categoria non costituisce certamente un requisito di legittimazione alla domanda in esame, posto che la legge non prevede affatto un simile elemento, richiedendo soltanto che l'interessato abbia acquisito una speciale competenza tecnica nelle materie d'iscrizione all'albo dei Consulenti tecnici ed è vero dunque che questa durata minima è un criterio meramente interno che si è dato talora il Comitato di prima istanza per valutare le domande sottoposte al suo esame, ma è pur vero che tale criterio, ovviamente superabile, quindi con dimostrazione contraria non costituisce affatto un cervellotico requisito imposto senza razionalità dall'autorità di prima istanza, poiché esso al contrario vale a far presumere una adeguata preparazione e capacità professionale; quando la legge richiede, infatti, una speciale competenza tecnica art. 15 delle disposizione di attuazione è ovvio che con tale aggettivazione richiede al tempo stesso che le condizioni professionali raggiunte siano veramente "elevate", "profonde" particolarmente "collaudate" sul campo ragguardevolmente "consistenti" ed è naturale che solo un esercizio temporalmente assai rilevante della professione possa averle fatte con una lunga esperienza conseguire e maturare; è evidente certamente che, come si diceva, è ammissibile una prova contraria che valga a rappresentare in fatto una situazione che abbia particolarmente sovvertito questa sorta di presunzione e di naturale progressione ed evoluzione delle conoscenze umane, come quando ad esempio si sia avuta una personalissima attività di frenetica ed appassionata ed instancabile ricerca di casistica dottrina in giurisprudenza molto ampia, che abbia condotto a studio specialistici ed approfonditi, che abbia fatto conseguire livelli di più pronta professionalità assai elevate che abbia condotto in sintesi ad una professionalità capace di "insegnare" oltre che per il momento di apprendere, magari a livello universitario e di fornire, ad altri, lumi e risoluzioni di problemi complessi quale in definitiva il compito del Consulente tecnico. Cioè dice non basta essere docenti universitario, non basta essere assistenti o ricercatori ci vuole qualcosa di più concreto, cioè di qualcosa che si è acquisito sul campo, ma altrettanto evidente che nel caso di specie una siffatta motivazione non è stata offerta, al di là di una mera rappresentazione di un certo curriculum professionale non si è andati, e se è vero che si è stata offerta ampia documentazione sui lavori prodotti, da prima in integrazione alla domanda presentata all'autorità di prima istanza e poi a questa Corte in sede di reclamo, è pur vero che si è trattato di una serie di pareri soprattutto in materia fiscale, nazionale ed internazionale abbastanza standardizzate nell'ambito dello studio professionale associato di appartenenza cui hanno fatto seguito, a stare alla documentazione prodotta, episodi abbastanza sporadici di trattazione del contenzioso tributario, avanti alle apposite autorità in cui la ricorrente non è stata neppure sempre l'unico, principale difensore della parte interessata, d'altro lato e soprattutto indipendentemente della carriera, personalmente effettuata dalla reclamante nell'ambito dello studio professionale di appartenenza è pur sempre vero che gli esibiti lavori non hanno goduto di un'autonomia effettiva, essendo essi stati sempre abbisognosi della controfirma di uno dei titolari dello studio associato il che non può significare non significare un attività di supervisione, di controllo e l'assenza quindi di un'autonomia a tutto campo. Non si può negare dunque che la dipendenza da altrui controlli e supervisioni non ha potuto lasciare il più ampio spazio alle personali esperienze, responsabilità, iniziative e riflessioni ed è anche vero che solo una collaudata e considerevole esperienza autonoma può in fatto condurre, per la molteplicità ragguardevole dei casi esaminati, alla capacità di pronta e sicura risoluzione delle problematiche più disparate e complesse per di più in materie e specialità come quelle nella specie richieste, neppure particolarmente circoscritte, settoriali come quando si è domandata l'iscrizione nel genericissimo campo dell'intero diritto tributario e non basta in sintesi il pure indubitabile, ottimo esercizio quotidiano della professione, perché la speciale competenza tecnica, bensì su di esso si basa, ma richiede livelli di maturazione e condizioni ulteriori e più ampiamenti approfonditi del che non sussiste nella specie documentazione. Direi che la Corte è forse anche un po' più dura rispetto al nostro provvedimento, certo riguardava un caso di specie. Riguardava una bravissima ragazza, assistente universitaria in Bocconi, inserita in uno studio professionale associato, priva di autonomia, perché quello che lei ha fatto nulla risultava a suo nome, tutto dello studio, per cui anche per l'estrema difficoltà di capire fino a che punto i lavori presentati erano proprio suoi o anche di altri o di altri, ecco la Corte ha assunto questo atteggiamento particolarmente rigido.

Io sono convinto della bontà di questo nuovo orientamento Vi dico che, vi rubo ancora qualche minuto di tempo, probabilmente a voi non interessa, però interessa il principio, dunque noi abbiamo ricevuto una domanda d'iscrizione all'albo dei Consulenti tecnici da parte di un revisore contabile. Voi sapete che la giurisprudenza, la giurisprudenza assolutamente prevalente che si è formata a livello nazionale e per la iscrizione automatica dei revisori contabili all'albo dei Consulenti tecnici, il Comitato da me presieduto invece ha respinto la domanda e vi leggo le motivazioni del provvedimento per farvi intendere, ripeto la bontà dell'orientamento, comunque qual'è il nostro pensiero. Dunque il Comitato sciogliendo la riserva che precede osserva: quasi tutte le decisioni prodotte dal ricorrente e quelle acquisite d'ufficio da questo Comitato dispongono l'iscrizione nell'albo dei Consulenti tecnici del giudice degli iscritti nel registro dei Revisori Contabili, ritenendo che l'iscrizione in questo, cioè nell'albo del Registro dei Revisori Contabili presuppone una "competenza tecnica particolare, specifica in materia di controllo sui bilanci" verificata per effetto di selezione tra titoli ed esami che garantisce la massima serietà, professionalità in ordine a competenza degli iscritti; queste sono le motivazioni, le espressioni che sono abbastanza ricorrenti in tutti i provvedimenti che ci sono stati presentati ed in quelli che noi abbiamo acquisito.

In estrema sintesi, la giurisprudenza edita pone il seguente sillogismo: il Revisore Contabile è un professionista dotato di una particolare, specifica competenza tecnica in materia di bilanci, questa competenza equivale alla speciale competenza tecnica richiesta negli art. 15 e 16 delle disposizioni di attuazione, quindi chi è iscritto nel registro dei revisori contabili ha il titolo per essere iscritto automaticamente e senza nessun altra indagine di professionalità anche nell'albo dei Consulenti tecnici del giudice; ad avviso del Comitato questo sillogismo prova troppo, nella sua assolutezza ed automaticità e non può essere condiviso per le ragioni che si passa ad esporre. Come noto per l'iscrizione nell'albo dei Revisori Contabili, il decreto legislativo numero 88 del '92 richiede:

1) il conseguimento in materia economica, aziendali e giuridiche di un diploma di laurea o universitario o di una scuola diretta a fini speciali;

2) aver sostenuto presso un revisore contabile un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci d'esercizio e consolidati;

3) il superamento di un esame, l'esame consiste in prove scritte ed orali, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e delle sue capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate nell'art. 4, questa è la dizione esatta della legge, sono però esonerati dal predetto esame coloro che in presenza, in possesso anzi dei requisiti previsti dall'art. 3, hanno superato per l'abilitazione all'esercizio della professione un esame di stato teorico-pratico aventi per oggetto le materie previste dall'art. 4; la prima sessione d'esame si terrà nell'anno 2000, per l'ammissione ad essa l'art. 2 della legge del '97 richiede specifici requisiti tra i quali il tirocinio triennale in materia di controllo legale dei conti, sono esonerati dall'esame però coloro che alla data dell'entrata in vigore della legge del '97 siano iscritti o abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei Dottori Commercialisti o nell'esame professionale dei Ragionieri e Periti Commerciali e proprio in forza di questa disposizione un numero rilevantissimo di professionisti senza sostenere alcun esame ha ottenuto l'iscrizione nel registro dei Revisori Contabili.

Dal complesso delle su riportate disposizioni il Comitato ricava le seguenti conclusioni: l'iscrizione nel registro dei Revisori Contabili ottenuta senza sostenere la prova d'esame prescritte dal decreto legislativo 88 del '92, ma esclusivamente in forza dell'iscrizione professionale nell'albo dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti Commerciali non può indiscutibilmente essere apprezzata di per sé sola come particolare e specifica competenza tecnica in materia di bilanci come invece sostenuto dalla giurisprudenza prodotta, dal ricorrente; la futura iscrizione nel registro dei Revisori Contabili dopo il superamento delle prove in sede d'abilitazione all'esercizio della professione o in sede d'esame ex art. 4 decreto legislativo 88 del 92 e dell'art. 15 del decreto legislativo 99 del 98 potrà ragionevolmente essere apprezzata come specifica competenza tecnica in materia di revisione dei bilanci ma non sarà di per sé sola titolo sufficiente per ottenere anche l'iscrizione nell'albo dei Consulenti tecnici del giudice in quanto, per questa iscrizione, gli articoli 15 e 16 delle disposizioni del decreto di attuazione richiedono competenza, capacità tecnica speciale, ossia non comuni in funzione del disegno del legislatore di dare al giudice un gruppo di collaboratori di non comune specializzazione sui quali poter contare nella delicata funzione giurisdizionale. Da tutto ciò consegue, per il Comitato, l'inaccettabilità del principio dell'automatica iscrizione nell'albo dei Consulenti tecnici del giudice, del Revisore Contabile iscritto in relativo registro, l'iscrizione in questo va dunque ragionevolmente apprezzata come elemento, indubitabilmente forte, ma non esclusivo e determinante di valutazione di quella speciale ossia non comune competenza, capacità tecnica richiesta dalla legge per l'iscrizione nell'albo dei Consulenti tecnici del giudice e per la cui sussistenza l'esame del Comitato deve estendersi alla valutazione complessiva dell'attività professionale svolta alla luce della documentazione prodotta dal richiedente, facendo concreta applicazione di questi principi la richiesta è stata respinta perché abbiamo ritenuto che questo signore non avesse dato prova di quella speciale competenza tecnica.

Ebbene signori vi chiedo scusa per avervi tediato con questa lettura, direi forse noiosa, ma ho preferito affidare alle parole degli estensori di questi provvedimenti la spiegazione di questo nuovo iter, di questo nuovo orientamento, orientamento che vuole valorizzare in maniera particolare la professionalità, professionalità concreta non astratta, professionalità che sicuramente è e sarà l'unica arma vincente nella attività professionale. Vi ringrazio.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Grazie a lei Dott. Quatraro, spero che ci possa dedicare ancora dieci minuti perché volevo che ascoltasse l'annuncio che adesso ci farà il Prof. Ugo Biader Ceipidor. Nel frattempo colgo l'occasione per presentare gli altri relatori: il Presidente Antonio Cappiello, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Roma. Il Presidente del Collegio Periti Italiani Carlo Baronti, lo avete già sentito prima, il Prof. Ugo Biader Ceipidor, che adesso ci darà un annuncio che penso per la nostra professione sarà, probabilmente, di importanza storica, per il prossimo futuro. Il Prof. Ugo Biader Ceipidor, Ordinario presso l'Università di Camerino, l'Avvocato Leonardo Arnese, del Foro di Teramo che ha già partecipato al precedente Convegno di Ascoli, il Dott. Roberto Polidori, Presidente dell'Associazione abbigliamento in Confcommercio ed anche Vice-Presidente della Confcommercio Roma, esperto in pellicceria.

Ci sono i rappresentanti della Camera di Commercio di Milano che quando vorranno li coinvolgeremo. E' previsto un loro intervento, ovviamente.

Nella cartellina che avete, all'interno del giornalino del Collegio, a parte la domanda di adesione, se vi viene voglia di aderire al nostro Collegio, c'è anche quel cedolino con il quale mi potrete comunicare in quale settore volete fare una domanda o meno. Basterà che me lo mostriate, almeno io li vengo a ritirare e vi coinvolgerò durante l'arco della giornata.

Prof. Ugo Biader Ceipidor, le passo la parola e diamo questo annuncio importante.

Prof. UGO BIADER CEIPIDOR (Professore Ordinario presso l'Università di Camerino)

Da alcuni anni, in questi nostri incontri periodici riusciamo a parlare e a confrontarci su un problema che direi si riallaccia molto, molto bene a quanto ha appena finito di esporre il nostro giudice Quatraro, e cioè a qualche cosa che dovrebbe completare quella che è la specifica competenza di un Consulente tecnico che aspiri ad operare sia per il Tribunale sia, vorrei aggiungere, anche come rappresentante di parte civile. Tutto questo ha fatto sì che in diversi occasioni si riflettesse sulla possibilità di offrire al mondo dei Consulenti tecnici e dei Periti un completamento delle loro conoscenze specifiche, che fosse un completamento non solo di esperienze ma anche un completamento metodologico offerto a livello universitario. Questo ha dato la stura alla ipotesi di immaginare un corso di perfezionamento dedicato a chi svolge o intende svolgere la professione di Perito o Consulente tecnico. Un corso di perfezionamento che fosse eseguito a livello universitario. Come spesso succede, queste cose debbono anche scontare una opportunità, non saprei dirvi perché questa cosa è arrivata in porto all'Università di Camerino e non all'Università di Roma o all'Università di Milano, per tutta una serie di circostanze, tra le quali anche quella che durante il nostro ultimo Convegno di ottobre 1999, ad Ascoli Piceno, abbiamo trovato nella amministrazione municipale ascolana una grossa disponibilità a contribuire all'avviamento di un corso di perfezionamento indirizzato a completare le conoscenze tecniche di chi vuole fare il Perito con quelle conoscenze che dovrebbero aiutarlo ad interagire con il Tribunale. Quindi un corso non sicuramente specifico di chimica piuttosto che non di balistica, piuttosto che non di perizia dei preziosi o di pellicceria, ma un corso destinato a chiunque abbia una specifica conoscenza e che voglia imparare come si può interagire con il Tribunale, quali sono i limiti, quali sono i comportamenti, quali sono i diritti. Credo che chiunque cominci per la prima volta, come è successo a me tanti anni fa, a doversi cimentare con una perizia, mentre è abbastanza sicuro del proprio mestiere, della propria professionalità tecnica, comincia ad avere dei forti dubbi sul come e quando può parlare con il magistrato, se essendo Consulente di parte può assistere o non alle operazioni peritali svolte dal Consulente Tecnico d'Ufficio e così via.

Allora in questo quadro abbiamo cercato di cogliere questa opportunità e quello che debbo comunicare oggi è che è nata una sorta, lasciatemi dire, joint-venture, anche se questo è un po' azzardato, una joint adventure che vede la collaborazione di tre personalità giuridiche che sono: l'Università degli Studi di Camerino, il Municipio di Ascoli e il Collegio dei Periti Italiani. Si sta preparando la sottoscrizione di una convenzione tra queste tre entità per far sì che già dal prossimo anno possa partire questo corso di perfezionamento il cui titolo provvisorio è: "Tecniche della perizia e della Consulenza tecnica giudiziaria". Un altro possibile titolo: "Teoria tecnica e Deontologia della consulenza tecnica". Però al di là dei titoli, quello che credo sia più importante sono i contenuti di questo corso che dovrà partire appunto con l'inizio del prossimo anno. E' un corso che è articolato su cinque cicli di lezioni universitarie, cicli molto ristretti e condensati. Ogni ciclo previsto di dodici ore. Quindi vi saranno delle materie generali, tre di carattere giuridico e cioè tutto ciò che procedura penale, procedura civile richiedono per esercitare la professione del Consulente tecnico e del Perito; due che sono invece di contenuto più di filosofia della tecnica, dell'osservazione, della misura e poi a tutte queste sessanta ore, perché sono cinque cicli da dodici ore, si aggiungeranno una quarantina di ore sviluppate attraverso seminari o esercitazioni che saranno svolte da professionisti, da magistrati che i volta in volta l'Università inviterà a collaborare, il totale fa un centinaio di ore. L'idea è di distribuire questo centinaio di ore nell'arco di sei mesi, utilizzando soltanto i week-end e cioè il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, in quanto, credo, sia abbastanza facile capire che il corso non è diretto a disoccupati o a neo-laureati, ma è diretto specificamente a chi lavora, a chi ha delle restrizioni del tempo disponibile e che quindi può dedicare alla propria formazione professionale sacrificandosi forse soltanto un week-end. Sarebbe stato più difficile pretendere di portare in aula chi fa il professionista durante i giorni lavorativi, quindi questa un po' l'idea dell'intero corso.

Una parola va spesa anche per spiegare, perché l'Università si sta orientando sempre più verso la realizzazione di corsi specifici che rispondono ad esigenze manifeste della società civile. Da qualche anno la nostra Università italiana è uscita, io vorrei aggiungere per fortuna, dal suo decennale e pluri-decennale isolamento, forse grazie alla riduzione dei contributi dello Stato alle Università, il sistema universitario nel suo insieme si sta rendendo conto che deve passare, come è successo per l'industria, da quello che era un paradigma antico, cioè il paradigma del prodotto-mercato e cioè di preparare il prodotto che ti piace perché poi qualcuno cercherà di venderlo ad un certo mercato, al paradigma opposto e cioè paradigma-prodotto, il mercato vuole una cosa ed io devo preparare, devo produrre quello che il mercato vuole, ecco questo fa sì che oggi ci sia un grosso fermento, direi di due, tre anni non più in tutto il mondo universitario. Chi di voi ha l'opportunità di seguirlo si accorge che ci sono riforme su riforme che si accavallano, non si fa in tempo a terminarne una che già ne interviene un'altra; non si è fatto in tempo a parlare dei corsi di laurea breve che già non esistono più, adesso esistono le lauree, che sono sempre tre o cinque anni, molto spesso sono solo cambiamenti di nome però non siamo troppo superficiali, dietro a questi cambiamenti di nome spesso si nascondono dei forti orientamenti in termini sistemici, in termini filosofici, dei cambiamenti nel modo di affrontare il rapporto Università-Società civile.

Questo piccolo excursus sull'opportunità che in questo momento si offre a tutte le Università era doveroso perché non posso dimenticare di essere un professore universitario e quindi di dover fare un po' di pubblicità anche per la categoria ed anche per il sistema a cui appartengo.

Detto questo, vorrei concludere, riportandomi un momento su alcuni aspetti più specifici di questo corso di perfezionamento che come ho detto partirà dal primo di gennaio del 2001, con iscrizioni che saranno aperte nell'autunno di quest'anno, partirà all'Università di Camerino, nella sede distaccata di Ascoli e che qualora si riuscisse, come tutti ci auguriamo, ad avere un numero di partecipanti superiore ad una ventina, potrebbe essere integrato con delle lezioni in tele conferenza a cui si possa assistere, sia lezioni che seminari ovviamente, a cui si possa assistere da una sede di Roma; questa cosa è stata già sperimentata da un paio di anni per alcuni corsi dei primi anni della Facoltà di Biologia, dei corsi di laurea di Biologia che vengono tenuti a Camerino e a cui possono assistere degli studenti iscritti a Camerino a Roma, attraverso queste nuove tecnologie, è tutto molto bello, è tutto molto fantastico, però evidentemente non si può pensare ad articolare un corso di perfezionamento di questo genere soltanto per tele conferenza altrimenti verrebbe a cadere il ruolo di questa joint-venture formata tra Camerino, Ascoli e il Collegio Periti Italiani. Allora bisognerebbe riproporre il tutto magari all'Università di Roma, cosa che ho già fatto ma come voi tutti potete facilmente capire non solo nell'industria ma anche nell'Università si sta riscoprendo che piccolo è bello, cioè laddove c'è una piccola Università si riesce a fare rapidamente un sacco di cose, nella grande Università della Sapienza dove pure sono Responsabile dei sistemi informativi, delegato del Rettore dei sistemi informativi ti trovi di fronte a dei blocchi continui, credo che da tre mesi sia bloccato il Consiglio di Amministrazione dell'Università soltanto perché c'erano dei membri, rappresentati degli studenti, decaduti che non si è riusciti a rieleggere e in un ambiente così grosso così burocratizzato non si riesce a fare le cose con la stessa snellezza con cui si è fatto a Camerino. Ringrazio ovviamente il Rettore Dott. Ignazio Buti, il Preside della Facoltà di Scienze, il Preside della Facoltà di Giurisprudenza che sono il Prof. Esposito e la Dott.ssa Di Blase, ma lì ti trovi, voglio dire, tutti quanti, stai lì vai a pranzo insieme perché la città conta cinquemila abitanti e diecimila studenti, vi potete immaginare che sia sostanzialmente un campus universitario. Non è così né a Roma né a Milano, questo un po' il motivo per cui la cosa nasce a Camerino, ci tengo a sottolineare che a mia conoscenza è la prima volta che viene messa in piedi una iniziativa di questo tipo che vorrei ancora una volta sottolineare che non è la preparazione di un perito ma è la preparazione di chi già è un perito in un certo campo ad interagire con i Tribunali e con tutte le procedure sia civili che penali.

Credo di aver terminato con un appello. E l'appello lo vorrei lanciare dal palco del Collegio Periti Italiani di avere un certo numero di persone che aderiranno a questa iniziativa che fermenteranno questo corso, perché è evidente che dopo esserci sforzati per qualche anno alla ricerca di una opportunità, all'identificazione di un problema sia pure di nicchia che però richiedeva una specifica soluzione sarebbe un disastro se poi ci presentassimo con un numero di partecipanti che non coprisse nemmeno le spese del corso che bisogna anche dire che è stato previsto per il corso un costo di circa Lit. 1.800.000 a partecipante e che se lo vedete nell'arco di sei mesi e quindi di 24 week-end non è certamente una cifra preoccupante. Aggiungo che, probabilmente, le spese di permanenza ad Ascoli saranno sostenute dal Comune, altra cosa che siamo riusciti ad ottenere o come contributo diretto oppure come messa a disposizione di una struttura alberghiera che il Comune sta restaurando e rimettendo in piedi nella città. Io vi ringrazio dell'attenzione, sono disponibile a rispondere a qualsiasi domanda, ho evitato di mettermi a leggere regolamento e programmi, vi avrei tediato inutilmente, credo che il Collegio Periti Italiani li abbia distribuiti con i potenti mezzi della posta elettronica e di internet e chi ne volesse essere messo a conoscenza può farne richiesta al Collegio. Grazie.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Ringraziamo il Prof. Biader dell'intervento. Io ritengo il fatto importante e volevo magari un piccolissimo commento da parte di tutti quanti voi, di cosa ne pensate, se è utile, se non utile, se è importante se non è importante un discorso di questo tipo, a partire, ovviamente, dal Dott. Quatraro e dal Dott. Cappiello subito dopo.

Dott. BARTOLOMEO QUATRARO (Presidente di sezione civile e Responsabile Consulenti Tecnici al Tribunale di Milano)

Questa è una domanda retorica, la risposta è sì, il problema è come viene strutturato, perché secondo me, qui bisogna creare le infrastrutture nel senso, cioè, che la professionalità specifica, ciascun consulente ce l'ha nel suo settore particolare. Quello che bisogna dargli è l'infarinatura generale delle normative giuridiche che gli consentono poi di operare con il giudice quindi direi che poi bisogna vedere come viene strutturato il corso; perché penso che ci sarà o almeno potrà essere strutturato così: una prima sessione o più sessioni quel che è per dare questi principi generali, queste infrastrutture e poi, eventualmente, fare degli approfondimenti specifici nei singoli settori, quindi direi che l'iniziativa è senz'altro da lodare, da apprezzare, ma il problema è di vedere poi come si struttura concretamente e quindi sul campo. Grazie.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Accetteremo, ovviamente, qualsiasi consiglio sia Lei che qualsiasi magistrato e avvocato voglia darci.    Desidero specificare che, ovviamente, si studieranno gli articoli dei Codici che ci riguardano più direttamente almeno e tra l'altro finiremo il corso con una simulazione di un processo sia civile che penale proprio a riassumere, ovviamente, evidenziando quei casi e quei momenti più particolari dei due tipi di processi. Dott. Cappiello, Lei che ci racconta?

Dott. ANTONIO CAPPIELLO (Magistrato Penale)

Io sono, ovviamente, d'accordo. Sono stato uno di coloro che è stato sempre vicino al Collegio Periti Italiani, l'ho assistito nella sua gestazione e quindi ho sempre sostenuto, posso dire i colleghi, perché sono stato nominato Perito Onorario dal Collegio, quindi dai colleghi del Collegio che ho sempre sostenuto una specializzazione di colui che già dovrebbe essere esperto. Inutile che vi dico che peritus in latino vuol dire esperto e come diceva giustamente il mio collega Quatraro io sono perfettamente d'accordo anche con lui su questa interpretazione restrittiva delle norme che regolano l'ammissione nell'Albo dei Consulenti e Periti, quindi non mi può che trovare più che favorevole questa specializzazione, anche perché il Perito deve rendersi conto che non deve essere gravato sempre dal timore reverenziale nei confronti dell'Autorità che lo chiama per cui non è tenuto ad un rispetto sostanziale, non solo formale, ma sostanziale nel senso che pensa di dover adeguare il suo giudizio ai desiderata dell'Autorità che gli chiede un parere, quindi pari dignità, ma questo gli viene, oltre che dall'esperienza, soprattutto da questo insegnamento, perché così è, universitario, che si spera sarà fornito da esperti in materia: magistrati, avvocati, periti già da tempo inseriti nell'ambiente e così via in modo che, come si diceva prima, io quale giudice penale possa scegliere senza concetti predeterminati un nome qualsiasi nell'elenco che mi viene fornito e non invece come oggi operare, a mia volta, una scelta tra coloro che sono stati ammessi dal Comitato apposito. Perché se è vero che tutti sono periti è vero altresì che non tutti sono periti in senso processualistico, quindi sono sempre favorevole ad una specializzazione e ad una più che specializzazione dei periti.

In seguito parleremo di quello che, a mio avviso, limita la qualità dei periti: il compenso, ma di questo ne parleremo nel corso del Convegno, successivamente, perché anche questo è un elemento determinante che allontana i migliori e fa restare non diciamo i peggiori ma insomma coloro che non trovano spazio nelle aree superiori.

Grazie.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Prima di passare a sentire un giudizio da parte dell'Avvocato Arnese c'era il Dott. Quatraro che voleva rientrare un attimo.

Dott. BARTOLOMEO QUATRARO (Presidente di sezione civile e Responsabile Consulenti Tecnici al Tribunale di Milano)

Soltanto qualche breve considerazione.

Dunque una cosa che mi ha colpito particolarmente nella sua presentazione del corso Prof. Biader è stato un passaggio che forse è stato poco colto dall'uditorio perché ho visto che non ha prestato molta attenzione. Il discorso deontologico, l'aspetto deontologico che è fondamentale.

E' fondamentale perché? Io parlo adesso come Magistrato che ha una certa esperienza, ormai più che trentennale in questo campo e quindi ne ho viste di cotte e di crude. Naturalmente ci sono professionisti validissimi, equilibratissimi, al di sopra di ogni sospetto, nessun problema, ma ci sono anche professionisti non equilibrati, non al di sopra di ogni sospetto, ma lasciamo stare il discorso di essere al di sopra o no di ogni sospetto prendiamo il discorso deontologico.

Stranamente in molti professionisti nominati consulenti anzi molti professionisti nominati consulenti, una volta ricevuta la nomina si ammalano di "padreternite acuta". Perché da quel momento in poi si ritengono veramente sciolti da ogni dovere di contraddittorio, di replica, di approfondimento etc., sono i padreterni della procedura. Non potete immaginare quante lamentele ci arrivano, quante osservazioni vengono fatte dai consulenti di parte, quante volte gli avvocati si lamentano. Di recente c'è stato un caso di un professionista, nominato consulente, il quale ha considerato la consulenza e soprattutto la relazione suppletiva di consulenza come uno strumento personale di difesa e di attacco, è diventata quella consulenza un fatto personale. No, no il consulente deve essere al di sopra di queste bagar e di queste lotte personali, quindi non basta essere tecnicamente validi ma bisogna anche essere equilibrati e soprattutto capire che l'esercizio del diritto di difesa è doveroso. La difesa è un diritto della controparte, naturalmente, altra cosa che io noto, non in molte, per la verità, ma in alcune relazioni di consulenza è l'affermazione indimostrata per esempio: da accertamenti fatti senza citare le fonti, oppure da informazioni assunte, senza dire e senza spiegare quali sono queste informazioni, cioè ci sono, ripeto, atteggiamenti, passatemi il termine troppo forte, di "padreternite acuta" del professionista il quale, ripeto, molte volte ritiene che tutto quello che lui ha scritto sia oro colato e che non debba essere messo minimamente in contestazione o comunque rilevato. Ma, ripeto, sono casi limitati quindi, probabilmente, statisticamente non sono molto rilevanti però ecco sono molto importanti e stranamente questi atteggiamenti vengono presi da consulenti, da professionisti di una certa età, di una certa esperienza, sono molto più umili i giovani e sono molto più presuntuosi, ma ripeto tra virgolette e in senso così affettuoso quelli che hanno i capelli bianchi. Vi ringrazio.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Grazie a Lei Dott. Quatraro. L'Avvocato Arnese ha qualcosa da dire. Prego

Avv. LEONARDO ARNESE (Avvocato Penale Foro di Teramo)

Mi chiamo Leonardo Arnese e sono un avvocato che si occupa di materia giuridico penale, sono uno di quegli avvocati che si è lamentato in molti casi nei confronti di questi atteggiamenti.

L'utilità di questo corso servirà proprio, si spera, ad eliminare le possibilità di questi cosiddetti anomali consulenti che spesso hanno una particolare tendenza a giustificare il loro ruolo con delle responsabilità poco ravvisabili. Ci sono antiche esperienze sul tema di questi cosiddetti anomali consulenti che sfoggiano altrettante anomale competenze e quindi con gravissimo atteggiamento nei confronti delle esigenze della collettività sociale, almeno per quello che riguarda il mio spiccato garantismo appunto della collettività nella misura in cui viene aggredita dal sopruso nella violazione della norma penale. Quindi in particolare è importantissimo l'aspetto deontologico per definitivamente eliminare questa possibilità, questa carenza, questa trascuranza di aspetti deontologici che più volte ho trovato nelle varie sedi giudiziarie che mi vedono curare dei processi.

Un altro aspetto importantissimo, che ritengo possa essere guarito dal corso, anzi è un atteggiamento di slancio entusiastico nei confronti di questo aspetto, il generale orientamento di contenimento, appunto anche doveroso delle spese di giustizia in materia di perizie tecniche che spesso è stato evaso in particolare ci sono spesso liquidazioni, anticipazioni di spese per consulenti anche di quelli cosiddetti anomali o atipici posti a carico di parti private con grave danno nei rilievi sociali e quindi una considerazione di particolare attenzione quella che il corso dovrebbe andare anche a costituire questo punto di vista. Grazie

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Grazie Avvocato. Dott. Polidori, qualche considerazione su questo corso?

Dott. ROBERTO POLIDORI (Perito Pellicceria e Vice-Presidente Confcommercio Roma)

Sono senz'altro favorevole a quanto ha detto il Dott. Quatraro relativamente alla specialità della competenza tecnica, quindi non una competenza normale, ma una competenza che affondi veramente la conoscenza nel mestiere ed io sostengo che il Consulente tecnico debba essere comunque un operatore nel settore, considerato che, soprattutto in certe merceologie, c'è un'evoluzione del sistema, un'evoluzione del mondo imprenditoriale e delle comunicazioni e non si potrebbe avere un Consulente tecnico compiutamente formato se non conoscendo queste evoluzioni.

Riguardo alla deontologia professionale, sicuramente è un altro richiamo che molto opportunamente è stato fatto qui. Spesso vediamo negli albi e ci confrontiamo talvolta con dei C.T. di parte o con dei C.T.U. che non rispettano quelli che sono i diritti del principio del contraddittorio, quindi la conoscenza delle procedure o la conoscenza delle normative giuridiche per poter operare con il magistrato, per essere un ausiliario del giudice, questa è la corretta definizione, è assolutamente fondamentale.

Riguardo al richiamo che è stato fatto qui sulla metodologia, è uno dei momenti fondamentali della stesura della relazione peritale cioè comunicare al giudice quello che è stato il metodo seguito nell'indagine e non darlo per assunto, quindi sono tutte cose che noi del Collegio Periti Italiani quando facciamo i seminari di preparazione dei Consulenti tecnici, non è questo di oggi ma ne faremo uno penso il mese prossimo, il 13 maggio, noi parliamo appunto di tutte queste competenze e della necessità di conoscere le procedure, quindi ben venga questo corso ad Ascoli. Relativamente al costo mi domandavo se in qualche modo un'iniziativa del genere potesse essere finanziata. Si parla tanto di formazione, si parla tanto di finanziamento della formazione, si parla di contributi europei, di contributi regionali, ecco una domanda, considerato che il costo, ampiamente compensato da quelle che saranno le nozioni e gli apprendimenti che si otterranno, ma se in qualche modo si può arrivare, soprattutto per i giovani, ma non solo per i giovani, ad una forma di sostegno in qualche modo con i contributi alla formazione. Grazie.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Grazie Dott. Polidori. C'è l'Ing. Fedeli in rappresentanza della Camera di Commercio di Milano, qui presente, vuole dare un primo giudizio sul Corso poi la chiamo al suo intervento istituzionale?

Ing. SERGIO FEDELI (In rappresentanza della Commissione del Ruolo periti ed esperti della CCIAA di Milano)

L'idea di addestrare i liberi professionisti addirittura a compilare le parcelle o a comportarsi eticamente in modo corretto, l'Ordine degli ingegneri per esempio sente il bisogno quasi di fare dei corsi, quindi sono d'accordissimo su queste iniziative, perché non si finisce mai di far imparare ai professionisti le norme di comportamento nei riguardi dei colleghi e nei riguardi anche degli Enti, delle Istituzioni, quindi l'insegnare l'a-b-c del come ci si comporta, soprattutto con i colleghi, è fondamentale e deve far parte di queste iniziative.

Poi c'è anche un discorso più di carattere generale, cioè il discorso di come tenere i rapporti economici, io ho sentito qui un accenno fondamentale, i consulenti se sono scelti dalla giustizia e se sono pagati male diventano sempre più poveri d'iniziativa e di preparazione di idee. I privati, i grossi avvocati privati, che la lavorano a percentuale su quello che vincono di causa, questi si fanno pagare bene e si prendono i consulenti migliori, quindi assistiamo a questo fatto pazzesco che il consulente del giudice è un giovane architetto, di trent'anni, bravissimo e pieno di buona volontà; il consulente di parte è uno che ha trent'anni di esperienza specifica, preparatissimo e lo fa fuori, quindi queste cose vanno rimediate, vanno rimediate innanzitutto toccando i quattrini che si danno alla gente, bisogna pagare bene per avere delle buone prestazioni, ma bisogna soprattutto addestrare alla gente, perché pur giovane, ed io sono d'accordissimo con il Presidente Quatraro, addestrare i giovani in modo che il loro livello sia subito forte, elevato e all'altezza della situazione.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Grazie Ing. Fedeli. Noi andando in giro un po' per l'Italia, ovviamente, abbiamo dei contatti anche con associazioni locali di periti ed esperti, per esempio, venendo qui a Milano, abbiamo conosciuto l'Ing. Angelo Corbia che è anche Presidente dell'Associazione Periti Esperti di Bergamo che vuole fare una domanda al Dott. Quatraro.

Ing. ANGELO CORBO (Presidente dell'Associazione Periti Esperti di Bergamo)

Io avrei due richieste per la verità, la prima è una curiosità, Lei ha accennato ad una situazione di perplessità nell'ambito della Commissione per l'iscrizione di un esperto. La curiosità era solo capire per quali motivi erano nate queste perplessità.

Dott. BARTOLOMEO QUATRARO (Presidente di sezione civile e Responsabile Consulenti Tecnici al Tribunale di Milano)

Le dico subito guardi, non ho nulla da nascondere, ovviamente non faccio il nome del professionista. Si trattava della valutazione globale degli elaborati presentati da questo Signore. Gli elaborati non erano proprio specifici, pertinenti alla specializzazione, dunque qui bisogna fare un discorso a monte e non a valle.

Noi abbiamo nella legge soltanto, se non ricordo male, quattro o cinque categorie specifiche ed è la categoria dei dottori commercialisti, degli ingegneri, dei medici etc., ma all'interno di queste categorie non ci sono delle specializzazioni particolari, cioè previste normativamente. Sicché ciascuno chiede di essere iscritto all'albo dei Consulenti tecnici per esempio per il fatto che lui è uno specialista dell'unghia incarnita.

E' chiaro che come si fa a scrivere, sì teoricamente si può dire: d'accordo questo è uno specialista specifico, ma siccome noi abbiamo la categoria generica, mi segue, che è quella supponiamo dei medici, tutto al più possiamo dire all'interno beh uno psicologo, uno psichiatra o un medico generico oppure un urologo, ma quando la specializzazione è particolarissima diventa complicato.

Altro caso che non riguarda tanto i medici quanto di dottori commercialisti, i dottori commercialisti chiedono l'iscrizione, chiedendo il riconoscimento di una serie di specializzazioni che sono particolari per esempio: iscrizione come tributarista, ma dire tributarista è tutto e niente. Per esempio paghe e contributi, fin qui lo capisco, amministrazione, ma l'amministrazione può essere di società, può essere di condomini, può essere di altre cose, quindi era successo, nel caso di specie, che la documentazione prodotta non era proprio in linea con le specializzazioni per le quali richiedeva l'iscrizione, allora due erano per una valutazione globale della documentazione della professionalità, altri invece erano per una valutazione più restrittiva e dicevano: siccome questo signore chiede di essere iscritto per una specializzazione tutta particolare, questa documentazione che ci ha prodotto non è proprio in linea con quella specializzazione, era questo il contrasto, quindi c'erano due che erano per una valutazione globale e l'altro per una valutazione più specifica di qui l'ostacolo.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Un attimo c'è purtroppo un imprevisto devo passare la parola al Prof. Biader, che poi deve lasciarci, purtroppo non può proseguire nell'arco della giornata.

Prof. UGO BIADER CEIPIDOR (Professore Ordinario presso l'Università di Camerino)

Io chiedo scusa, sono obbligato a rientrare rapidamente in quel di Roma, mi piace anche dire il motivo così pubblicamente, mi sta nascendo una figlia che ieri dopo un monitoraggio avevamo stabilito che c'erano almeno buone due settimane

Detta questa cosa, vi ringrazio degli auguri, e anche se ho i capelli bianchi non vorrei essere tra quelli che si sentono un po' presuntuosi, volevo precisare, ringraziando il nostro giudice Quatraro che ha centrato un aspetto che forse era stato trascurato che in sintesi i cinque corsi fondamentali saranno corsi di procedura civile, di procedura penale e di deontologia, più un paio di corsi di approfondimento di specifiche tecniche, per esempio la differenza che c'è tra una misura ed una stima di valore, che sono cose un po' differenti. Ma poi non vorrei che venisse dimenticato il fatto che più della metà del corso e cioè quaranta delle cento ore, dovranno essere gestite dal Collegio Periti Italiani e quindi mi immagino anche da tutta la categoria dei magistrati. Un rappresentante nel Consiglio di corso sarà un rappresentante del Collegio Periti Italiani quindi l'opportunità l'abbiamo colta in sede locale a Camerino, ma chiaramente il problema è nazionale, allora anche l'indirizzo di questi corsi, come voi avete giustamente sottolineato, io ci terrei che venisse anche dalla Magistratura, è chiaro che deve essere per come è nata questa sorta di joint-venture, deve essere filtrata in questo momento dal Collegio dei Periti perché non posso mettere dentro il Tribunale di Roma piuttosto che non il Tribunale di Ascoli sarebbe limitativo oltre che pericoloso certo sarebbe limitativo, però io mi augurerei invece che il vostro contributo venisse attraverso il Collegio Periti Italiani e sicuramente anche attraverso i colleghi della Facoltà di Giurisprudenza di Camerino.

Io appartengo alla Facoltà di Scienze, all'altra parte, ma so che i colleghi della Facoltà di Giurisprudenza si sono sensibilizzati molto a questa faccenda, hanno molti contatti con la Magistratura a livello nazionale, credo che lo stesso Violante sia uno dei nostri docenti, quindi c'è anche una tradizione molto spinta della Facoltà di Giurisprudenza di Camerino, sicuramente non correremo il rischio di fare ancora una volta, quello che dicevo prima, quelle cose che non servono più, cioè un prodotto che il mercato non vuole, chiederemo al mercato, ciò anche a voi, che prodotto volete che sia formato.

Vi ringrazio e spero di rincontrarci alla prossima occasione.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Grazie, Prof. Biader e auguri. Io colgo l'occasione dal fatto che siamo ritornati su questo corso, il Prof. Biader sta lavorando anche presso l'Università di Roma, a questo proposito come gli avete sentito dire prima. Ovviamente sarebbe bello riuscire a fare altrettanto con l'Università di Milano, qui magari ovviamente a cominciare anche dai rappresentanti della Camera di Commercio di Milano si potrebbe cercare magari di unire le forze e di cercare di far nascere anche a Milano un corso di questo tipo sotto lecita di tutti quanti a partire dal Tribunale di Milano che ovviamente potrebbe poi, rimanere fuori perché immagino abbia dei problemi, ma che potrebbe essere certamente uno dei promotori.

Passo un'ultima domanda al Dott. Quatraro e faccio fare la seconda domanda sempre all'ingegnere dell'associazione di Bergamo, rapidamente.

Ing. ANGELO CORBO (Presidente dell'Associazione Periti Esperti di Bergamo)

Un parere: se potrebbe essere possibile che un'associazione di Consulenti Tecnici, una libera associazione, possa essere considerata come un buon elemento consultivo nell'ambito della Commissione d'iscrizione all'albo C.T.U.?

Dott. BARTOLOMEO QUATRARO (Presidente di sezione civile e Responsabile Consulenti Tecnici al Tribunale di Milano)

Non esistono le persone udenti che hanno poteri, facoltà consultive nella maniera più assoluta, il Collegio è formato da quei soggetti che sono indicati dalla legge. Poi si possono stabilire i contatti più personali o anche ufficiali diversi, ma del Comitato fanno parte solo quelle persone, punto e basta. Ripeto sempre disponibilissimi a ricevere chiunque, a parlare con chiunque, a valutare tutte le legittime aspettative richieste, ma una cosa è questo piano altra cosa è invece il piano per così dire formale-istituzionale.

C'è una domanda: qual'è la documentazione che deve presentare un traduttore interprete perché la sua domanda venga accolta? Praticamente tutto quello che ha. Più produce meglio è. E' chiaro che se ha già lavorato con i giudici, le è capitato di lavorare già con i giudici, oppure come consulente di parte, oppure attestazioni di imprese, di aziende per le quali ha lavorato, in sostanza tutto quello che la parte ritiene, noi non poniamo limiti; diciamo signori dimostratici questa speciale competenza tecnica, quindi tutto quello che voi ritenete di presentare, lo presentate e noi lo valuteremo. Vi posso assicurare che la gran parte delle domande, soprattutto degli ingegneri ed architetti è fatta da faldoni, non uno, due, tre ma faldoni; i dottori commercialisti presentano relazioni di stima, ovviamente per clienti privati, che non finiscono mai, quindi non ci sono limiti signori, si tratta soltanto di dare una serie di elementi che ci consentano di formulare questo giudizio di speciale competenza tecnica.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Porgo nuovamente la parola all'Ing. Fedeli della Camera di Commercio che ci spiega qualche altra cosa. Intanto ringraziamo il Dott. Quatraro che deve lasciarci, come ci ha spiegato all'inizio della mattinata, è stato davvero gentile ad essere con noi comunque, lo ringraziamo e speriamo di avere ancora contatti con Lei, rivenendo magari nuovamente anche a Milano per successive manifestazione.

Passo la parola all'Ing. Fedeli, rappresentante della Camera di Commercio di Milano.

Ing. SERGIO FEDELI (In rappresentanza della Commissione del Ruolo periti ed esperti della CCIAA di Milano)

La scienza del gruppo dice che dopo due o tre ore che uno ascolta le voci, vengono atti di ribellione quindi bisogna cercare un po' di smuovere l'atmosfera, stava scaldandosi però purtroppo il Dott. Quatraro se ne va.    Quando io faccio i corsi di aggiornamento della 494, mandano sempre me all'ultima ora perché ho il compito di smuovere un po' l'atmosfera.

Volevo dire che anzitutto io ho qui il Dott. Ferrari che è il Presidente della nostra Commissione, che è arrivato adesso per motivi familiari, sono qui a sostituirlo forse indegnamente, i dati che vi do vengono tutti dalla Commissione. Dunque la nostra Commissione periti ed esperti della Camera di Commercio gestisce 1300 persone circa. In questi quattro anni, da quando ha quest'assetto della Commissione periti cioè dal 1997 ad oggi abbiamo gestito circa 2000 domande. Le categorie sono il punto d'onore, il punto di forza della nostra Commissione, noi abbiamo 26 categorie però suddivise in sub categorie e vanno a raggiungere il numero di 385, 384 abbiamo aggiunto quella degli esperti nella corrosione, corrosione dei metalli, dei calcestruzzi perché riteniamo che questa sub categoria risponda al quesito che dicevano prima i colleghi, il giudice Cappiello ed il Dott. Quatraro proprio di avere alta specializzazione nel campo specifico.

Le nostre iscrizioni non sono abilitanti, non sono come l'albo degli ingegneri, dei geometri, dei commercialisti, non sono abilitanti dal punto di vista legale però sono di alto prestigio, le banche, gli enti pubblici si rivolgono a noi per avere dei nominativi, non di gente super laureata o ricercatori d'Università o chissà che, ma di gente che abbia vissuto veramente come esperienza personale, sulla sua pelle quel che è il cammino della specializzazione, che non è questioni di anni o di lunghezze, di tempo, ma è questione di qualità e di attitudine e di passione come in tutte le attività professionali.

Quindi le sub categorie sono tante, sono 385, la più numerosa è quella della meccanica perché la meccanica nel corso degli anni si è consolidata una serie di sub specializzazioni, perché prima dell'elettronica c'era la meccanica, adesso arriveranno quelle dell'elettronica; il maggior addensamento di periti si ha per i preziosi, perché? Perché il genere della valutazione delle gemme, dei brillanti, dei preziosi e poi anche quelli degli oggetti di antiquariato è estremamente delicata e un rapporto fiduciario, il cliente non vuole tanto un perito abilitato con grandi nomi ma che abbia dei requisiti che noi ci picchiamo poi di chiedere. Ripeto non è abilitativo ma è solamente una questione di prestigio.

Anche le Compagnie di assicurazione si rivolgono spesso a noi, per lo stesso motivo, la disciplina, quando un ricorso non viene accolto, uno a titolo per ricorre presso il Ministero di Industria e Commercio, però diciamo che un perito già iscritto che sbaglia viene sospeso o cancellato addirittura, però i criteri selettivi sono talmente forti e spinti che, almeno io da quando sono in questa Commissione, non ho visto queste sospensioni punitive.

La Commissione operativa valuta le domande entro 60 giorni e decide nello spirito della legge 241 del '90, la famosa legge per il decentramento locale. Questa legge qui si dimostra alla distanza che è una grossa legge, poi è venuta la Bassanini, ma questa del '90 è stata fondamentale per fare rispettare i termini e per nominare i cosiddetti responsabili di procedimenti.

Voi mi direte ma chi è il responsabile dei procedimenti? E' quello che fa tutto, è quello che sostituisce l'amministrazione, nel campo dei lavori pubblici la nuova legge, la Merloni ter, ha fatto un regolamento che è stato varato a Natale e che adesso è un po' oggetto di contestazioni però ufficializza negli appalti pubblici, questo non sono nell'edilizia ma in tutti i settori strani che trattate e il responsabile procedimento è il famoso RDP, ma chi è questo RDP? E' quello che giudica per esempio se le riserve dell'impresa sono fondate e attiva il processo dell'equa composizione del famoso 31 bis della Merloni, oppure è quello che nomina il collaudatore, è quello che decide come va condotta l'operazione fino alla fine. Già, ma io dico sempre: e se questo responsabile del procedimento è un tanghero? Cioè noi stiamo dando delle grosse responsabilità ai funzionari che però se non sono all'altezza della situazione fanno fallire le imprese, da qui il bisogno dei corsi.

Tornando al discorso dell'operatività, anzi dell'attualità noi cerchiamo come Camera di Commercio di avere delle collaborazioni di aziende speciali, tipica quella del CISGEM, noi abbiamo un'azienda speciale della Camera di Commercio che valuta i brillanti, i preziosi, le cose di grande valore, di grande prestigio che devono essere viste con un occhio estremamente esperto, ecco il CISGEM viene chiamato nella nostra Commissione di volta in volta, quando c'è da valutare uno che vuole diventare perito in preziosi.

Il discorso più grosso è quello dell'antiquariato e delle opere d'arte, perché tutti ci sentiamo un po' antiquari, perché abbiamo un po' d'esperienza familiare, in realtà l'antiquariato si presta alla truffa, si presta a tante cose sbagliate e quindi noi adesso stiamo valutando come potenziare chi crede di essere ammesso come perito di antiquariato, come potenziare la selezione, perché quando si iscrivono questi personaggi, la butto un po' sul ridere, si presentano con le cose più strane. Uno che è stato campione mondiale di atletica leggera vuole diventare esperto in preziosi. Va bene sarai un bravo campione d'atletica però in preziosi non si sa; oppure uno che è stato poliziotto per tanti anni, con pregio e con grandi titoli di merito e vuole essere esperto in preziosi, mah, insomma, sì potrebbe esserci una patente di serietà però la capacità professionale è ben altra cosa, questo per spiegarvi i problemi che dobbiamo affrontare in sede di esame.

Poi c'è il problema delle lingue, il problema delle lingue non è tanto quella di sapere se uno sa il bulgaro o il tedesco o l'inglese quanto sapere se questo straniero che vuole lavorare a Milano se sa l'italiano. Cioè il procedimento è inverso, dobbiamo esaminare la sua capacità minima, operativa ai fini professionali di sapere l'italiano per tradurre dalla sua lingua.

Io ho assistito a questi colloqui, noi quando facciamo i colloqui con l'inglese, francese e tedesco sono divertenti perché ci arrabattiamo un po' tutti, il problema invece quando noi troviamo la ceca, la giapponese che vuole lavorare a Milano e dobbiamo vedere se lei sa connettere, sa scrivere bene in lingua italiana, naturalmente non alla Dante Alighieri ma qualcosa che ci vada bene per il nostro giudizio. Quindi per stare nel campo dei traduttori è abbastanza difficile il momento del giudizio anche perché poi questi vengono a piangere e vengono a dire ma io faccio qui, io faccio là, importante è proprio il momento professionale.

Io volevo dire una cosa, noi nelle categorie come Camera di Commercio abbiamo una legge istitutiva, nell'anno '33 - '34 sono stati fatti tutti i testi unici italiani, pensate che la legge delle acque, degli impianti elettrici, dopo quella del 1909 è stato fatto nel '34 il testo unico delle dighe ed il testo unico delle leggi sanitarie è del '34 e il testo delle Camere di Commercio è del '34, vuol dire che in quel periodo benché ci fosse la politica del fascismo che influenzava certe cose, tanto è vero che le Camere di Commercio avevano un altro nome, il Ministero aveva un altro nome, si chiamava che so io delle Corporazioni quelle cose lì, dell'Economia Nazionale, però erano anni fecondi perché noi abbiamo visto che certe cose buone sono venute fuori allora. Non a caso a Milano nel '33 è nevicato come nell'85 e non a caso nel '33 è nevicato a maggio a Milano, vuol dire che è un anno un po' strano, quei due anni lì erano un po' strani.

Per finire, sulla categoria dei valutatori degli immobili, qui ci sono dei colleghi geometri molto bravi, io ci tenevo a dire questo che la legge dei mediatori consente l'automaticamento, previa domanda, naturalmente, l'iscrizione automatica nell'albo dei periti in valutazioni immobiliari, facile dirlo ma la cosa non è che sia proprio del tutto corretta, perché il mediatore è uno che sa un po' di urbanistica, un po' di estimo, un po' di tutto, ma non è detto che con i tempi che corrono, perché anche l'urbanistica corre, corrono gli elettronici, ma corre anche la gestione del territorio per cui il mediatore di una volta che trattava il pezzetto di terreno all'angolo della via non ha più senso, oggi bisogna guardare il processo urbanistico non solo nel momento dello zoning ma nel momento in cui nasce l'idea del piano regolatore, la gestione del piano regolatore, non a caso a Milano il piano regolatore non si fa mai nuovo mentre a Torino lo si è fatto nuovo, perché conta il risultato non il modo di chiamare le cose.

Un'ultima cosa che può far sorridere è quella relativa ai rapporti tra gli organi professionali e questa Commissione. Io sono dell'Ordine degli Ingegneri e mi hanno mandato in questa Commissione alla Camera di Commercio, quindi non c'è nessuna rivalità, con me c'è il Dott. Stoffoloni che è mandato dai Commercialisti quindi non è assolutamente vero che ci siano rivalità.

Però bisogna stare attenti insomma che nel campo delle scritture contabili noi abbiamo molte domande di ammissione di esperti in scritture contabili perché fu soppresso il ruolo dei tributaristi. Prima un giudice aveva accennato ai tributaristi, noi non abbiamo più la categoria dei tributaristi, ci fu una lunga vicenda giuridica che portò alla cancellazione, noi non abbiamo il tributarista, però si sente l'esigenza adesso con tutti questi unici 730, 740 o che so io, di avere della gente che abbia se non le capacità del commercialista di grosso nome, di grande capacità e autorizzato, abbiamo l'esigenza di abilitare della gente che porta anche delle documentazioni notevoli, è un campo un po' aperto perché chiamare uno esperto in istituti contabili per camuffare una sua attività di tipo tributaristico, io non so se è giusto, non è il mio lavoro però lo lascio come quesito a voi.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Grazie all'Ing. Fedeli, volevo fare un attimo il punto della situazione. Adesso da qui alla fine della mattinata avremo gli ultimi interventi previsti. Avete visto che intanto ci ha raggiunto il Dott. Antonio Oricchio del Centro Studi del Consiglio Superiore della Magistratura che poi farà un intervento, adesso passerò la parola al Dott. Cappiello che ci darà i soliti consigli o le solite critiche alla nostra categoria di consulenti tecnici e di periti, finiremo poi con un intervento dell'Avv. Arnese, la vera e propria relazione e la relazione del Dott. Polidori. Dopo il Dott. Cappiello faremo fare un intervento alla Dott.ssa Mauriello in rappresentanza del Presidente dell'Associazione degli Interpreti e Traduttori.

Nel pomeriggio avremo nuovamente con noi sia il Dott. Cappiello, per la prima ora ancora del Dott. Oricchio e godremo ancora del Dott. Polidori in più avremo anche la presenza della Dott.ssa Gemma Gualdi, Sostituto Procuratore qui a Milano e tra l'altro appena nominata nella Direzione Distrettuale Antimafia. Passo la parola al Dott. Cappiello e alla Dott.ssa Mauriello subito dopo.

Dott. ANTONIO CAPPIELLO (Magistrato Penale)

C'è stato già l'anticipo di quello che intendevo dirvi sin dall'inizio, io sono magistrato dal '65, ho sempre fatto il giudice penale e quindi mi permetto di dire ho una vastissima conoscenza del penale. Mi sentirete sempre parlare di perito e mai di Consulente tecnico perché nel diritto processuale penale si parla solo di perito, il Consulente tecnico per antonomasia è quello di parte o del Pubblico Ministero o della Difesa.

Ciò premesso, quello che ho sempre sostenuto in tutti questi Convegni è la validità della presenza nel processo penale di una persona che sia non solo esperta, e questo è ovvio, ma che abbia speciali capacità per poter assistere il giudice nel suo giudizio.

Quali sono i pregi e quali sono i difetti del consulente, del perito in genere? Il pregio dovrebbe essere innanzi tutto l'assoluta imparzialità nell'espressione del suo giudizio, come ho anticipato prima, non ci deve essere nessun timore reverenziale nel senso che ad esempio se il Pubblico Ministero chiede l'esperimento di una perizia in campo balistico o in campo grafico automaticamente il consulente si sente in dovere di schierarsi dalla parte dell'accusa, questo è assolutamente sbagliato anche perché in questo modo si falsa un principio processuale, in secondo luogo si dà al Pubblico Ministero un'arma spuntata. Se il difensore è abile e si affida ad un altro consulente, altrettanto abile vengono fuori tutti i nodi negativi e quindi quella perizia decade, facendo fare non solo una brutta figura al Pubblico Ministero ma soprattutto al perito che ha stilato un elaborato, in questo senso.

Non dimenticate che i giudici penali di per lo meno hanno una buona memoria, nel senso che se il perito ha sbagliato una volta, difficilmente viene chiamato una seconda volta. Non è un principio di espulsione dall'albo dei consulenti ma è una questione di tutela della persona che viene affidata in quel momento alle cure del giudice penale.

Come dicevo prima nel giudizio penale non c'è la questione tra due parti, che so una questione condominiale o una questione anche di grandissime proporzioni come poteva essere il lodo come poteva essere il lodo Mondadori dove sono coinvolti interessi di miliardi, però è sempre relativa alla questione, riguarda sempre due parti, ripeto interessi enormi ma riguarda sempre due parti.

Nel campo penale, anche il semplice fatto di dover condannare una persona a sei mesi di reclusione, credetemi, nonostante quello che si dice in giro che i detenuti stanno bene perché giocano al calcio, hanno la televisione, o quali privilegi possano avere. La detenzione è dura non solo per le condizioni delle carceri italiane, ma anche perché nonostante tutto c'è una limitazione della libertà che è eccezionale. Voi non avete idea di che cosa significa essere in un carcere, io ci sono stato e per fortuna da un'altra parte, sono stato Giudice Istruttore prima e Giudice delle Indagini Preliminari e quindi il mio pellegrinaggio alle carceri romane è stato notevole, quindi vi parlo con cognizioni di causa.

Pensate ogni qualvolta effettuate una perizia in qualsiasi campo grafico, dattiloscopico, balistico, quello che sia, che incidete sulla libertà, sull'onore, sulla morale, sulla famiglia, sui figli della persona sulla quale esprimete giudizi. Con questo non è che intendo farvi paura, però il discorso è questo spesso e volentieri il vostro giudizio diventa il giudizio del giudice, perché ovviamente in determinate categorie, oggi posso dire in quasi tutte le categorie dove c'è una specializzazione enorme, non è possibile al giudice essere un esperto anche in quella materia.

Un inciso: mentre prima si diceva che il giudice era il peritus peritorum, il nuovo Codice ha cancellato questa norma anzi ha obbligato il giudice a chiedere il parere di un esperto tutte le volte in cui questo è necessario, chiuso l'inciso.

Primo pregio: quello che diceva l'assoluta imparzialità. Secondo: il coraggio di dover dire se si è capaci di esperire una relazione su quella determinata materia. Mi rendo conto che non è facile a fronte di un incarico rifiutare, ma ritengo che sia deontologicamente corretto dire io questa materia non la conosco o questa materia non sono in grado di affrontarla, rivolgetevi ad un altro. Terzo principio è quello che è rimbalzato tra il collega Quatraro e l'Avvocato: il rispetto dei principi della difesa. Mi rendo conto che certe volte la difesa diventa troppo spinosa, troppo pungente, magari troppo invasiva, anche qui ci può essere una patologia della difesa però ricordatevi che un giorno, facendo tutte le corna possibili, io sono napoletano e quindi perdonatemi questo passaggio meta giuridico, non vi dobbiate mai trovare dall'altra parte del tavolo, in quel caso sentirete la necessità della tutela del difensore e quindi la necessità che costui accetti tutte le condizioni necessarie per espletare la vostra difesa. Quarto: il rispetto delle opinioni altrui, cioè nel senso e mi rifaccio a quello che diceva il Dott. Quatraro, quella che Lui chiamava "padreternite". Ognuno ha i propri limiti, cominciando da noi, anche il primario più esperto in medicina ha i suoi limiti, siamo uomini altrimenti saremmo Padreterni e il rispetto della cultura altrui nel senso che spesso il compito del consulente di parte è proprio questo: quello di mettere in luce i difetti del perito o del Consulente Tecnico d'Ufficio. Se viene meno questo contraddittorio è inutile che ci mettiamo a dire ma c'è il perito, c'è il consulente allora a questo punto potremmo dire in un giudizio penale c'è solamente il Pubblico Ministero, la difesa la lasciamo perdere tanto non ce ne importa niente. Il consulente ha questo valore perché come per il giudice non esperto in determinate materie occorre una persona esperta altrettanto vale per il difensore, mi rendo conto che certe volte il difensore e qui è l'errore dell'avvocato crede di essere un esperto e certe volte ci sono state delle figure poco felici, stroncate, in questo caso, dal consulente o perito che sia che ha risposto per le rime, però il più delle volte il difensore è supportato dalla consulenza del suo esperto.

A questo punto torniamo a quello che dicevo prima l'imparzialità di giudizio.

L'imparzialità non deve valere esclusivamente e solamente per il Perito o Consulente Tecnico d'Ufficio, a mio avviso un corretto Consulente Tecnico di parte deve essere altrettanto imparziale nei confronti di colui del quale è chiamato a prendere le difese, per due ordini di motivi, il primo è perché l'avvocato deve lavorare su un qualcosa che sa di certo e di sicuro, non può esporsi a pessime figure, introducendo giudizi che non hanno nessuna sostanza sostanziale, nessuna sostanza vera e propria, dall'altro serve ad impedire il sommovimento delle acque in modo da creare una turbativa tale che non ci si capisce più niente, quindi ha il doppio onere: imparzialità verso il proprio datore di lavoro e imparzialità anche nei confronti della giustizia, nei cui confronti viene chiamato a cooperare.

Deontologia anche tra di voi. A me è capitato, credo che al collega Quatraro che si occupa soprattutto di civile la controversia avviene per iscritto, nel giudizio penale avviene oralmente, in aula, in dibattimento e qualche volta siamo giunti a delle vere e proprie offese verbali per cui c'è stato un decadimento totale della figura del consulente, insomma si è dovuti intervenire per evitare non dico che venissero alle mani, ma poco ci mancava, il che è poco consono per tutto, non solo per l'austerità del dibattimento, ma anche perché due professionisti che si accapigliano non è una cosa che fa piacere.

Altra questione, e qui mi inserisco nella questione della specializzazione, è un vecchio tema che ricorre sempre cioè una volta che uno è iscritto nell'albo dei Consulenti tecnici deve essere chiamato. Si parla di un giro di persone, di una rotazione, giustamente come mi dice il Presidente, per cui io ad un certo momento posso avere a che fare con una persona che, purtroppo, non è dotata di certi elementi fondamentali. Io parlo sempre del lato fisiologico del problema non parlo mai dell'aspetto patologico, ossia del consulente corrotto o colui che si può far corrompere, no, parlo sempre della fisiologia del consulente, parlo del consulente in sé e per sé come dovrebbe essere.

Il principio della rotazione, a mio avviso, l'ho sostenuto in tutti i Convegni, non può essere attuato, per un semplice motivo: se io devo affidare, come dicevo prima, una persona nelle mani di un "esperto" che io non conosco e dal punto di vista morale e dal punto di vista scientifico io vi dico sinceramente e brutalmente, come ho sempre fatto, io scelgo un perito che conosco, che mi dà affidamento e dal lato morale e dal lato scientifico.

Il principio della rotazione potrà essere attuato esclusivamente se verrà finalmente posto in essere questa specializzazione che adesso sta nascendo, cioè diciamo che mi dà una maggiore garanzia sulla scelta del perito, vedo il Dott. Russo che mi chiede qualcosa.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Posso chiederLe un piacere, perché tanto questa è una discussione che noi abbiamo fatto in più di un Convegno, se la possiamo rimandare al pomeriggio, la possiamo trattare più esaurientemente. Ho un affollamento da qui alla fine della mattinata e non vorrei fare aspettare alcune persone, magari volevo concludere il suo intervento con una domanda che capitò proprio a Lei. Mi ricordo una domanda simile nel 1994, oppure un problema simile da parte di un medico legale il Dott. Sergio Funicello.

Dott. SERGIO FUNICELLO (Medico Legale)

Buongiorno a tutti, essendo un medico legale rimango un po' stupito da tutto quello che ho sentito, non perché ci sia nulla di sbagliato anzi, ma perché tutto quello che è stato detto sulle altre categorie di periti avvalora una situazione particolare di noi specialisti in medicina legale. Si parla per un ultimo del principio della rotazione, si potrà fare esclusivamente quando avremo questo istituendo corso all'Università di Camerino, che comunque corso è non è laurea.

La scuola di specializzazione di medicina legale c'è, è di quattro anni, è valutata a tutti gli effetti legali, è notevolmente seria, è notevolmente difficile, è stata gestita da professori come Gerin, come Palmieri, come Zangani e via di seguito. Ci sta! Io continuo a domandarmi, è vero che noi abbiamo l'iscrizione come medico legale nei tribunali, nelle corti d'appello, in tribunale penale, civile quello che sia, è tutto vero però puntualmente poi ci si trova ad essere dimenticati a favore del giovane medico o del medico che ha fatto il corso alla scuola alla M.C. Visconti che fa i corsi di sei mesi a Roma, Napoli, credo anche Milano o qualcosa del genere o in altre scuole del genere. Allora che cosa stiamo a parlare di professionalità per tutti gli altri, per tutte le altre specializzazioni, le altre professioni.

Certo ingegneria legale non esiste, economia e commercio legale non esiste, ne esiste una: medicina legale, mi sapete dire fino ad ora quale prova di serietà è stata data nei confronti dei medici legali, quante volte sono stati scelti altri specialisti? Mi trovo in una situazione particolarissima, ha del comico, mi sono trovato C.T.P. in una causa penale, per un tentato omicidio con ferita di arma da fuoco, io specialista in medicina legale, tra l'altro io specialista anche in chirurgia d'urgenza avevo come C.T.U. uno specialista in epatologia e malattie del ricambio.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Le posso anche raccontare, il Dott. Cappiello era presente, e se lo sottolineo io forse è il massimo, che a Roma fu denunciato che nel '94 era il primo Convegno, il medico, non dico legale perché non lo era, che aveva avuto più consulenze tecniche d'ufficio in medicina, era un medico omeopatico, se la ricorderà questa battuta.

Volevo invitare l'Onorevole Moscardini, Parlamentare europeo a sedersi al tavolo. Purtroppo non ho il tempo di incrociare l'intervento dell'Onorevole con l'intervento del Dott. Casalena che è il delegato della Rappresentanza in Italia della Comunità Europea che ci farà una relazione interessantissima nel pomeriggio, avremo un sacco di problemi in un prossimo futuro con l'Europa.

Prego di attendere la Dott.ssa Mauriello e anche la Dott. D'Agnino delle Relazioni Esterne dell'Associazione Italiana Pellicceria, spero che mi capirete un attimo.

Dott. Cappiello vuole rispondere? Poi passo la parola all'Onorevole Moscardini.

Dott. ANTONIO CAPPIELLO (Magistrato Penale)

Ha perfettamente ragione, non per giustificare quello che dicevo, ma se Lei vede qui sul mio foglio c'è una annotazione: medico legale e mai un medico generico, caso mai un collegio e sono perfettamente d'accordo con Lei, in questo senso, che il medico legale è l'unico, lo specialista per eccellenza per quanto riguarda le consulenze perché segue un vero e proprio corso, quindi tutto quello che io dicevo non si riferisce al medico legale effettivo, iscritto nell'albo tanto è vero che a Roma c'è una rotazione dei medici legali perché appartengono tutti alle Università, a me risulta. Per i medici legali, parlo della mia esperienza personale, non ho problemi a nominare i vari professionisti, tipo Umani Ronchi o che so io, ce ne sono tanti ma perché quelli hanno effettivamente una consulenza specifica.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Volevo chiamare in campo l'Onorevole Moscardini, Parlamentare Europeo.

Ad Ascoli, ovviamente è un appunto che non Le compete, però visto che Lei è nel Parlamento Europeo se non altro potevamo avere, probabilmente, una risposta. Negli accordi comunitari ci sono sempre oltre che gli obblighi delle clausole di salvaguardia. Per esempio nel campo della giustizia c'era la possibilità che ogni Stato sovrano decidesse di evitare che ci sia, non voglio dire una libera circolazione dei Consulenti tecnici, perché detta così sembrerebbe un'enorme stupidaggine, ma che si poteva limitare l'ingresso dei Consulenti tecnici di altre nazioni proprio perché il campo della giustizia non è un campo come tutti gli altri.

L'Italia non ha previsto di usufruire di questa clausola e da quello che ho capito, ormai non è più possibile metterci riparo a questa mancanza, quindi, probabilmente, nel pomeriggio il Dott. Casalena farà una relazione che ci farà conoscere anche la situazione da questo punto di vista, però voglio dire in alcuni settori è più probabile che magari in tribunale avremo dei Consulenti tecnici francesi, tedeschi e via dicendo e magari qualcuno di noi, che attualmente fa il consulente magari ne rimarrà fuori.

Noi siamo rimasti, abbastanza sorpresi, ovviamente poi in Italia non ci si meraviglia più di nulla, comunque non Le posso chiedere se c'era l'intenzione di fare qualcosa perché ci hanno già risposto che quella era una cosa che si poteva fare fino ad una certa data e dopo non più. Le passo la parola.

On. CRISTINA MOSCARDINI (Presidente al Parlamento Europeo del gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale)

Io La ringrazio. Sono qui per due motivi, il primo è quello di portarvi un saluto doveroso, il secondo che ritengo più importante è perché da oggi in poi, se lo ritenete opportuno, ci possa essere quel rapporto e quel collegamento che forse se ci fosse stato prima avrebbe impedito che il Governo italiano facesse una delle tante topiche che ha commesso in questi anni all'interno dell'Unione Europea.

Perché vedete non è un problema, secondo me, tanto di frontiere aperte quanto della capacità delle nostre istituzioni di fare sì che i nostri ordini professionali, che le nostre categorie professionali possano essere effettivamente concorrenziali per capacità e per incisività rispetto a quello di altri paesi.

Non è un mistero per nessuno che quando noi abbiamo aperte le frontiere in Europa, i titoli di studio la possibilità per cui per ogni cittadino di esercitare in un altro paese dell'Unione la propria attività, vi sono state delle categorie completamente tagliate fuori. I geometri italiani non sono riconosciuti a livello europeo, per cui l'equipollente francese o tedesco può venire a lavorare in Italia, il geometra italiano non può lavorare in Francia, in Spagna o in Germania. Questo non è un problema che è nato ieri, è un problema che nasce nel '93, quando comincia questo rapporto con le frontiere aperte e non parliamo degli insegnanti ISEF etc. etc.

Io credo che oggi ci siano alcuni problemi che devono essere risolti a livello nazionale, quello di cui parlavate ad esempio prima, ma sarebbe molto semplice normare che il perito nella sua qualifica di perito è però chiamato in tribunale a secondo della specifica competenza all'interno della sua, come dire, disciplina. Intendo dire, se ci sono i medici legali e ci sono altri medici che hanno diritto di essere periti, non hanno però diritto di essere periti su problemi di tipo legale, di un delitto, oppure, diciamo, i periti per quanto riguarda un problema che si porrà anche a livello Comunitario, sempre più forte, che riguarda per esempio la sicurezza dell'abitazione.

Noi siamo stati, il mio gruppo, che non cito per correttezza perché siamo a scadenza di una campagna elettorale, ma forse è identificabile da quello che dico, il mio gruppo ha già presentato per esempio al Parlamento Europeo una richiesta di un esperto per ogni nazione in una funzione ufficiale per quello che è la sicurezza degli Stati. Noi abbiamo visto che il cambio dell'ambiente, delle temperature, il cambio geologico, l'abbandono della campagna, diciamolo pure, la poca correttezza di molti costruttori, la poca vigilanza di molti Sindaci ha fatto sì che in Italia soprattutto, ma anche in altri Paesi Europei, si verificassero dei crolli di abitazione. La verifica del territorio, la verifica delle strutture, abbiamo anche bisogno di specialità in questo campo, però occorre prima di tutto una normativa chiara a livello nazionale, occorre un governo che sia in grado all'interno dell'Unione Europea di difendere quelli che sono i diritti dei cittadini italiani, divisi nelle varie categorie, cosa che purtroppo non sta avvenendo. Lei giustamente raccontava e ricordava quel problema, ma io voglio ricordare quello che è successo alle spedizionieri doganali; gli spedizionieri doganali nel momento in cui sono state aperte le frontiere, negli altri paesi hanno avuto dei Governi che hanno provveduto a rinserirli e a riqualificarli, in Italia sono stati abbandonati a se stessi, abbiamo perso delle professionalità e degli altri posti di lavoro, perché non c'è soltanto, come dire, colui che dirige l'azienda e che ne ha proprietà ma ci sono anche i dipendenti.

Allora se noi vogliamo, perché in Europa volenti o nolenti ci siamo e volenti e nolenti l'Europa e le Regioni saranno i due Enti che sempre più si occuperanno di noi, se noi vogliamo fare sì che l'Europa non diventi un fatto negativo, ma diventi finalmente un fatto fortemente positivo anche per il nostro paese dobbiamo avere la capacità di difendere gli interessi nazionali, di prepararci ad affrontare le sfide degli altri paesi che sono più preparati. Questo come lo si può fare? Lo si può fare, ovviamente, con dei governi attenti, ma anche con, io credo, una più forte capacità da parte degli ordini delle categorie di essere incisivi, esistono i Parlamentari Europei. I Parlamentari Europei devono essere coinvolti, è inutile che i vari esponenti politici, un po' di tutte le parti politiche per la verità, vadano in televisione ed in ogni momento si riempiono la bocca della parola Europa, ma l'Europa non è un concetto astratto. L'Europa è una Commissione ed un Parlamento e un Consiglio dei Ministri che decidono del nostro futuro e se i parlamentari non sono al corrente dei problemi delle categorie e non sono al corrente per tempo di questi problemi, non sono in grado di intervenire per fare sì che non vengano emanati regolamenti e direttive che poi ledono i nostri interessi nazionali, le nostre professionalità. Occorre allora essere informati, correlati e capaci anche di essere propositivi. Perché non potremmo anche noi immaginare, non solo di inseguire le proposte degli altri paesi. per tamponare le falle, ma essere noi ad essere propositivi e a sfidare questi nostri alleati, amici ma come dire anche concorrenti dal punto di vista anche economico? Non dobbiamo immaginare soltanto che il francese verrà in Italia e ci porterà via il lavoro, dobbiamo immaginare di diventare così capaci di poter essere noi un domani ad andare in Francia o in Germania a competere con gli altri, ma questo ovviamente non può avvenire quando noi abbiamo, lo ricordavate prima, il problema di come sono scelti i periti dei tribunali e abbiamo i problemi di una lentezza della Giustizia che è esasperante e che alla fine oltretutto disamora anche le attività più volenterose e più capaci.

Ecco, allora io vorrei che questo vostro Congresso, che si svolge a Milano che è una città che negli ultimi anni, anche attraverso un ottimo lavoro dell'amministrazione e della Giunta Regionale è riuscita a ridare un nuovo sviluppo a tante attività, che questo Congresso qui a Milano significasse un nuovo, come dire, punto di partenza per il Collegio Periti Italiani e cioè la volontà di essere, in senso buono, l'hobby all'interno delle forze politiche italiane in Europa.

Non dovete accettare quello che è stato il concetto della politica che per molto tempo è andato avanti e cioè che contano soltanto le categorie che sono numericamente forti, oggi la sfida è una sfida intellettuale e culturale sulle capacità professionali, per cui categorie anche che non rappresentano milioni, ma che rappresentano in un certo senso élite per capacità, devono essere così capaci di essere propositivi e impositivi rispetto alle forze di Governo, qualunque siano, da potere dire questi sono i paletti entro i quali le forze politiche non possono chiederci di andare. Noi abbiamo bisogno di questi provvedimenti, di questo nuovo tipo di legislazione e abbiamo bisogno soprattutto che le leggi siano rispettate, perché non basta fare le leggi, bisogna anche poi attuarle.

Con quest'auspicio, dando la mia totale disponibilità a nome non solo del gruppo italiano che rappresento in Europa, ma del gruppo Unione per l'Europa delle Nazioni nel quale noi lavoriamo in Europa, che è un gruppo che si batte perché sia riconosciuta a livello europeo il rispetto delle dignità nazionali e delle culture, delle tradizioni nazionali, perché altrimenti noi diventeremo presto colonizzati.

Scusate stavo per chiudere, ma mi viene in mente un'altra cosa, dovete affrontarlo anche voi questa cosa, Lei parlava di francesi e tedeschi, ma noi fra tre anni da 15 diventiamo 26, entrano i paesi dell'est; voi sapete quanto è lo stipendio medio in Polonia, che è il paese più ricco che sta per entrare nell'Unione Europea, delle Repubbliche dell'Est è di 450.000 lire al mese, la Lituania, l'Estonia, l'Ungheria, ma sono stipendi che vanno dalle 45.000 lire alle 150.000 al mese.

Voi capirete che a quel punto la concorrenza non sarà più con il collega francese, ma sarà magari su colleghi di altri paesi con una ben diversa preparazione dal punto di vista tecnico, basta pensare alle loro centrali nucleari per capire, poveretti, in che stato sono stati ridotti, ma che costeranno poco e che saranno disponibili a tutto e allora bisogna aiutare anche loro a non sbagliare e tutelare noi e le persone che noi andiamo a tutelare con la nostra perizia, perché non è soltanto la vostra professionalità ma voi difendete, con la vostra professionalità, dei diritti da chi eventualmente li ha visti lesi e questo è importante.

Il vostro non è soltanto un discorso professionale, ma anche di funzione sociale, voi difendente chi ha subito un torto o andate a cercare di colpire chi ha fatto un torto, a stabilire la verità, nel caso del medico legale, in certe situazioni, è un peso, una responsabilità gravissima che deve essere riconosciuta da uno Stato che vuole credere nel futuro dei propri cittadini.

Io per quanto mi riguarda, come Presidente della mia delegazione, sono a disposizione, sono sull'elenco telefonico di Milano, il Presidente ha tutti recapiti. Quesiti sull'Europa, informazioni, richieste di informazioni, proposte, critiche, suggerimenti? Se si comincia a lavorare insieme questa è la strada della nuova politica, cominciare a dialogare e ad aiutarci reciprocamente. Buon Lavoro.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Grazie del suo intervento. Devo dire che parecchi passi del suo intervento ci trovano perfettamente in sintonia. Il fatto di avere il suo recapito ci fa enormemente piacere perché noi, di solito, rompiamo enormemente le scatole successivamente, ovviamente nell'interesse generale della categoria, direi anche nell'interesse generale di tutti quanti i cittadini. Certamente avremo modo di chiedere la sua collaborazione in vari settori.

Volevo passare la parola alla Dott.ssa Mauriello che forse riuscirà a farci capire se poi siamo davvero così mal pagati rispetto magari ad alcuni paesi che adesso entreranno nell'Europa. Mi riesce difficile crederlo, almeno per il pagamento a vacazione. Una preghiera: che qualcuno cambi questo nome, se si riuscisse a chiamare tariffa oraria mi sembrerebbe più decente.

Dopo la Dott.ssa Mauriello, volevo passare la parola ad Alessandra D'Agnino dell'Associazione Italiana Pellicceria e poi volevo chiamare i Rappresentanti dell'INA Assitalia, anche perché se questa manifestazione si è tenuta lo dobbiamo anche grazie a loro.

Prego Dott.ssa Mauriello.

Dott. GABRIELLA MAURIELLO (In rappresentanza Presidente AITI)

Come ha detto il Dott. Russo io sono qui in rappresentanza dell'Associazione Italiana Traduttori Interpreti e precisamente del mio Presidente Nazionale Vittoria Lo Faro, che vi porge il suo saluto e vedo tra l'altro in sala anche la Presidente della nostra Sezione Lombardia che saluto. Ringrazio gli organizzatori per quest'invito che abbiamo accettato molto volentieri e che ci onora.

Volevo cominciare a dirvi che nella grande famiglia dei periti, che mi pare raggruppi ben 34 classi, noi come traduttori ed interpreti ci sentiamo spesso, un po' il fanalino di coda e, a mio parere, ingiustificatamente perché siamo pochi, non siamo importanti forse come peso sotto certi punti di vista, ma siamo strategici. Vedo che comunque da quello che ho sentito fino ad ora abbiamo almeno un problema in comune con altre categorie di periti e cioè il compenso, che è stato detto qua da autorevoli personaggi allontanerebbe i migliori e poi alla fine lascia i giudici con periti, o giovani e inesperti o comunque meno attrezzati di quelli delle parti. Io so invece che molti di noi, di interpreti che operano nel penale che continuano a lavorare anche con un compenso basso perché hanno a cuore l'amore della giustizia e i diritti della difesa e penso che questo faccia onore alla nostra categoria.

Potrei cominciare a parlarvi del compenso, ma non voglio parlarne di proposito, questo vedo che è un problema comune e comunque non si risolverà in sé e per sé come problema, ma almeno per quanto riguarda la nostra categoria è legato ad altri problemi che poi chiudono il cerchio. E' legato ad una formazione specifica che ancora non c'è perché ci sono ottime buone, formazioni di traduttori interpreti, ma non c'è una formazione ad hoc per il traduttore e per l'interprete di tribunale e questa, secondo noi, è estremamente necessaria. E' legato quindi al riconoscimento sociale e giuridico di questa categoria che discende automaticamente dalla formazione ad hoc e a quel punto verrà da sé, penso, anche la legislazione sul compenso giusto.

Noi non abbiamo problemi di circolazione in Europa perché il nostro è un mestiere per definizione internazionale, molto basato sulla competenza e la competenza fa la selezione; purtroppo il compenso, come dicevo prima, ne fa un'altra di selezione e salvo quelli un po' più altruisti e romantici, se vogliamo, gli altri devono anche campare e quindi a volte non sono in grado di accettare compensi che offre il giudiziario.

Noi, dicevo, siamo una categoria strategica perché siamo gli unici tra i periti se ci pensate, che abbiamo il ruolo di mediatori fra più persone e fra più culture, abbiamo un ruolo importante per i diritti dell'uomo ed in particolare per il diritto a difendersi e a comunicare nella propria lingua e mi dispiace che l'On. Moscardini se ne sia andata, perché questo è un diritto importantissimo per garantire quello che invece è sancito dai trattati sull'Europa: la libera circolazione delle persone. Certamente se non è garantita anche la possibilità di capirsi questa libera circolazione ha poi delle difficoltà a tradursi in pratica.

Due parole, soltanto perché i tempi mi sembra siano stretti, sul fatto che per i profani i traduttori e gli interpreti vengono spessi confusi, ma sono due categorie completamente distinte che operano, anche, in campi diversi e che hanno anche una formazione diversa. In alcuni paesi Europei il perito raggruppa entrambe le competenze, ma non sempre è così. Il traduttore, per chi si confondesse, è colui che opera su testi scritti, può operare sia in ambito civile che penale e i testi possono essere di argomenti svariatissimi e anche tecnicissimi. A me personalmente è capitato di dover tradurre testi molto tecnici, per fortuna nel mio settore perché il giudice, in quel caso, era sensibilizzato e questo è un altro dei problemi che abbiamo. A volte i giudici non sono così dentro al nostro settore e quindi non sembrano rendersi conto che conoscere la lingua non vuol dire essere esperti in un certo settore tecnico e poter fare delle traduzioni in quel settore. Il traduttore di tribunale che a volte è chiamato anche traduttore giurato deve perciò non essere un improvvisato, ma deve come minimo avere un'ottima competenza e formazione di traduttore tecnico.

Però queste che ho descritto sono delle figure che operano nel mercato, come mediatori tra parti, entità economiche e non sono la figura del tribunale, la figura dell'interprete e del traduttore del tribunale quale dovrebbe essere, perché come ho detto all'inizio questa per noi non esiste ancora. In Italia, ma anche in altri paesi Europei, non siamo soli, si è preso atto della necessità di una formazione ad hoc ed ho sentito con molto piacere l'intervento del Prof. Biader, perché penso che quello che stiamo per varare noi abbia molti punti di contatto con il suo progetto e mi ha assicurato che potremo collaborare perché vedo delle sinergie possibili.

Dicevo, in altri paesi europei si è preso atto di questa necessità, i traduttori e gli interpreti se non hanno questa formazione ad hoc finisce che possono operare nei tribunali adottando dei propri criteri personali, ma così non dovrebbe essere, bisognerebbe che apprendessero nell'ambito di questa formazione qual è il modo corretto di comportarsi e per questo dico che ci sono dei punti di contatto con quello che ho sentito dal Professore di Camerino, perché il loro compito è estremamente delicato e se talvolta perfino, sottolineo perfino, perché ci sono anche giudici molto sensibili, può sfuggire ai giudici perfino agli stessi traduttori interpreti, ci sono cose che possono sfuggire nei comportamenti. Cioè affinché le parti siano tutelate in un ambito civile e i diritti della difesa siano garantiti, questa figura deve essere di alto profilo deve uscire da un curriculum ad hoc inserito in un'Università o nelle scuole superiori per traduttori interpreti. La formazione che noi abbiamo in mente oltre a contemplare la formazione tecnica, propriamente detta, cioè di tecnica di traduzione ed interpretazione deve prevedere, secondo noi, materie quali: procedura civile e penale, diritto comparato perché noi operiamo su più culture e più lingue, conoscenza dei sistemi sociali e religiosi dei paesi di cui trattiamo le lingue perché la mancanza di questa conoscenza ha già condotto e può condurre a dei clamorosi errori di interpretazione. Altrettanto importante e sono lieta di aver costatato che anche il Presidente della Commissione dei periti a Milano ha sottolineato l'aspetto deontologico, anche è importante come materia la deontologia professionale e l'etica soprattutto del rapporto tra giudice, avvocato, cliente e quindi poi anche con il professionista traduttore interprete che li assiste.

La figura, soprattutto quella dell'interprete deve essere estremamente versatile, come dicevo, perché deve essere in grado di adoperare intercambiabilmente tutte le tecniche a seconda della situazione, ma importantissimo è anche il tirocinio pratico perché a conclusione di una formazione ci vuole anche questo. Non è da dimenticare poi l'interprete giudiziario della lingua dei segni perché anche i non udenti hanno diritto alla migliore difesa, il cosiddetto interprete di comunità che spesso proviene dalle comunità etniche immigrate, è a volte una figura di basso profilo, ma questo può anche cambiare, e si trova ad operare in svariate situazioni, nei contatti, nei rapporti con le autorità e anche in tribunale.

Ecco tutto questo può diventare realtà, anche se ancora non lo è, perché c'è in atto, come saprete, ed è stato accennato dal Prof. Biader la riforma universitaria e molte delle scuole superiori per traduttori ed interpreti e anche delle Università stanno preparandosi a varare dei nuovi diplomi per nuove figure anche sotto forma di master e quindi anche per l'interprete ed il traduttore di tribunale.

Volevo anche brevemente dire che la nostra Associazione è inserita come socio fondatore nell'associazione mondiale dei traduttori: la Federazione Internazionale dei Traduttori che è molto attenta ai problemi dei traduttori e interpreti di tribunale tanto che ha istituito moltissimi anni fa una Commissione permanente che si occupa di monitorare la situazione nei vari paesi e sappiamo per esempio che in Francia il titolo che è di expert è protetto dalla legge, in Spagna l'interprete giurato viene concesso come titolo a vita, in Austria l'interprete giudiziario deve superare degli esami che vengono gestiti dall'apposita associazione interpreti giudiziari che in Austria esiste e deve però ripeterli periodicamente, non ci si accontenta dell'esame una tantum, in Germania poi ogni Land ha la sua prassi, nel Regno Unito esiste un registro degli interpreti che operano nei servizi pubblici, compresa la polizia e i tribunali, al quale si accede per esami ufficiali, in Argentina il titolo è a vita e si consegue dopo una formazione universitaria ad hoc. Vi ho citato così a caso alcuni esempi, ma non dappertutto l'inserimento nei registri, anche in Italia mi pare che sia così con alcune eccezioni qua i là, non dappertutto si viene inseriti a seguito di un esame, ma come è stata ricordato questa mattina le competenze non sono acquisite una volta per tutte, bisogna anche verificarle periodicamente non solo in base a come ha operato nel frattempo proprio nella sua qualità di perito ma anche perché ci possono essere casi in cui si completa una formazione anche molto di alto livello e poi non si lavora per molto tempo e quindi le competenze non sono più fresche, si perdono.

Volevo solo aggiungervi che la F.I.T. ha elaborato, tanto per non trascurare tutte le possibilità un codice delle prassi ottimali da seguire per l'attività di interpretazione in tribunale e un codice di comportamento. Esiste anche un progetto denominato Grozius, finanziato dalla Comunità Europea, al quale partecipano istituti di quattro paesi: Belgio, Danimarca, Gran Bretagna e Spagna che ha il compito primario di garantire proprio la vera uguaglianza davanti alla legge cioè di creare raccordi tra terminologie e sistemi prassi della pratica giudiziaria in tutti i paesi europei per rendere davvero vera la frase, l'uguaglianza davanti alla legge. Produrrà diversi strumenti che saranno utilissimi a questo scopo e sta per concludere i suoi lavori. Io però in attesa che questo diventi realtà, vorrei dire che la nostra associazione auspica che si instauri una collaborazione più stretta tra noi, come categoria di periti, e i magistrati e gli avvocati. Dobbiamo avere un prezioso imput da parte loro per come strutturare questa formazione ad hoc e nel frattempo produrre insieme degli strumenti pratici come, mi viene in mente un vademecum e concludo, so che Lei è sulle spine, un vademecum per esempio con istruzioni ben precise per i comportamenti che l'interprete deve tenere in aula, ciò che può fare e ciò che non deve fare, in modo che questa responsabilità non sia lasciata alla sua discrezione, alla sua decisione personale perché può sbagliare. Ad esempio deve tradurre soltanto i colloqui tra indagato e giudice e ormai con il patteggiamento tra indagato ed il suo avvocato? O anche tutto ciò che avviene in aula? Dopo tutto così dovrebbe essere se l'indagato straniero deve avere gli stessi diritti dell'indagato italiano che capendo tutto segue anche il procedimento in aula e altrettante precise indicazioni per gli interrogatori nella stanza del giudice. Altro vademecum che si potrebbe produrre è per l'indicazioni precise su come assegnare un incarico di traduzione scritta che spesso come decisione viene lasciata ai collaboratori del giudice, non sempre preparati a prendere questa decisione. Noi abbiamo tutta la buona volontà per cominciare a migliorare la situazione che è davvero a vantaggio della giustizia e perché questa uguaglianza di fronte alla legge non resti un'espressione vuota. Noi siamo pronti come associazione a dare tutta la collaborazione e vorrei dire, come conclusione, che il compenso come dicevo è un problema importante ma non è l'unico, non è il principale, secondo, me perché viene poi di conseguenza. Il secondo problema grave che vorrei segnalare è che occorre che chi utilizza il servizio del perito, traduttore, interprete sia anche erudito su come utilizzarli al meglio perché spesso non si sa come utilizzarli.

Vi ringrazio dell'attenzione.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

La ringrazio. Passo un attimo la parola alla Dott.ssa Alessandra D'Agnino, in rappresentanza dell'Associazione Pellicceria Italiana. Prego.

Dott.ssa ALESSANDRA D'AGNINO (in rappresentanza dell'Associazione Pellicceria Italiana)

Grazie. Buongiorno, io volevo portarvi i saluti del Presidente della nostra Associazione Mario Paganoni che avrebbe voluto essere presente oggi, ma purtroppo non ha potuto. Volevamo ringraziare per quest'invito a questo molto interessante Convegno del Collegio Periti Italiani. La nostra Associazione rappresenta il mondo della pellicceria in Italia quindi in modo verticale dagli allevatori, agli artigiani, ai grossisti, di tutti gli operatori che si occupano del mondo della pellicceria. Per la sua specificità, per i regolamenti internazionali, le leggi internazionali, comunitarie che la regolano, il nostro settore spesso si trova ad avere necessità di avere l'appoggio della professionalità dei periti e dei consulenti tecnici e quindi questo per noi è un settore estremamente delicato, per questo ci auspichiamo che si vada sempre più estendendo, approfondendo come formazione professionale, come informazione, è veramente molto importante per cui vediamo questo Convegno come un momento molto importante di riflessione. Ho avuto modo di verificare come rispetto ai nostri problemi ve ne siano molti, moltissimi estremamente complessi e sono certa che con la collaborazione di tutti la situazione non potrà che migliorare. Grazie

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Grazie della partecipazione. Passo velocemente agli ultimi due interventi: l'Avvocato Picozzi e l'Avvocato Arnese. Se c'è ancora presente il rappresentante dell'INA Assitalia vorrei che si accomodasse qui al tavolo con noi, grazie.

Avv. ALESSANDRO PICOZZI (Avvocato Civile)

Faccio l'avvocato a Roma, mi occupo prevalentemente di questioni internazionali e quindi ho una certa esperienza di questo mondo europeo di cui parlava prima il deputato e diciamo spessissimo proprio per il lavoro che faccio, anche per gli arbitrati che conduco sono costretto ad occuparmi di periti.

La nostra legge, voi lo sapete è una legge di prima della guerra e la funzione del Consulente tecnico, vi parlo in sede civile, ma anche in sede penale è una funzione necessaria quindi non potete rifiutare l'incarico a meno che non siete autorizzati dal magistrato a rifiutare l'incarico. Questo naturalmente sposta completamente il quadro degli obblighi e quindi anche il quadro delle libertà professionali dal momento che il perito, il Consulente tecnico, sarebbero secondo i principi del nostro ordinamento, gli occhi, le mani, le orecchie del giudice. Quindi essendo una funzione che viene assimilata a quella del giudice, voi sapete che i motivi di ricusazione del Consulente tecnico sono gli stessi motivi di ricusazione del giudice. Evidentemente è una funzione che male si accompagna con queste necessità strettamente professionali che sono quelle di avere la remunerazione, di avere la libertà e dignità nell'espletamento dell'incarico perché l'incarico peritale, l'incarico del Consulente tecnico deve essere espletato nei limiti conferiti dal giudice.

In Europa le cose sono completamente diverse, recentemente la Francia ha riformato il Codice di Procedura Civile nel senso che il perito può essere un perito di pura constatazione e quindi diciamo è quello che si reca sui luoghi al posto del giudice per spiegare e descrivere come sono i luoghi. Ci sono invece i periti di opinione, sarebbero quelli che dicono, secondo la loro opinione, come stanno le cose e quindi riferiscono al giudice un dato d'esperienza. Voi sapete che la consulenza tecnica da noi non è considerata rango di prova e questo porta ad una serie di complicazioni poi nell'espletamento della perizia.

Volevo rapidamente parlarvi della responsabilità civile del Consulente tecnico che è una materia che è stata abbastanza trattata dalla Cassazione perché i Consulenti tecnici sbagliano, non sempre i Consulenti tecnici fanno bene. Allora quando sbagliano che succede? La natura del rapporto, come abbiamo appena detto, è una natura "pubblicistica", nel senso che il Consulente tecnico iscritto nell'apposito albo, non può rifiutarsi di eseguire la perizia, però non è legato da un rapporto contrattuale con le parti e questo naturalmente se il Consulente tecnico, nominato dal giudice o nel caso del perito nel procedimento penale è nominato per esempio dal P.M., quindi si ritiene che il risarcimento del danno derivi da una colpa ovviamente extracontrattuale quindi dovrebbe derivare dall'illecito se c'è dolo o se c'è colpa grave. La colpa grave sarebbe la culpa alata non la colpa lieve quella che viene attribuita al buon padre di famiglia, ma dovrebbe essere la colpa specifica dell'esercizio e incarico professionale. Il consulente però può esimersi dal subire diciamo la responsabilità, l'azione delle parti per responsabilità civile allorquando abbia rettificato l'errore prima della spedizione a sentenza. Recentemente la Cassazione si è occupata di diverse questioni perché oramai c'è tutto un contenzioso che riguarda le professioni, che riguarda i medici. I medici sembra che abbiano 15.000 cause passive in Italia, i medici come medici non solo come periti, cioè hanno le cause i geometri, i notai, gli avvocati pochi, gli avvocati non hanno molte cause, hanno solo cause attive per il loro studio. Si è rilevato dunque che la Cassazione ritiene improcedibile la domanda che venga fatta contro il Consulente tecnico allorquando si è ancora pendente l'accertamento quindi sia ancora pendente il giudizio, quindi sembrerebbe che la condizione di procedibilità per l'azione nei confronti del Consulente tecnico e del perito sia il passaggio in giudicato della sentenza che si fondi sulla perizia sbagliata o sulla relazione sbagliata. Ora di che sbagli parliamo? Se è un errore in fatto: ho preso una misura sbagliata, ho un caso recentissimo in cui una servitù ENEL ha affidato una consulenza tecnica ad un geometra che ha rivelato che questa cabina ENEL non stava nella proprietà in contestazione, naturalmente questo è sbagliato e quindi adesso ci sarà modo di rettificarlo. Di quale responsabilità parliamo? Se è una responsabilità nell'accertamento del fatto evidentemente questa è colpa grave, se è una responsabilità invece nelle deduzioni che talvolta vengono chieste al consulente e al perito in ordine per esempio ai motivi che hanno determinato, in ordine alle opere di risanamento necessari per non far cadere un immobile, in ordine al nesso eziologico su un farmaco che è stato somministrato e per esempio la morte o l'incidente grave o la menomazione della parte, questa seconda diciamo responsabilità essendo più strettamente una responsabilità di opinione non dovrebbe essere considerata mai una responsabilità civile perché altrimenti il principio base della libertà della professione e quindi dell'indipendenza delle opinioni che ciascuno di noi ha ne verrebbe meno.

Io qui mi fermo perché devo lasciare la parola agli altri, dico soltanto che il nostro sistema essendo un sistema fondato su albi, albi che hanno questa funzione pubblicistica, è un sistema da stato chiuso evidentemente, è un sistema che non può funzionare con l'Europa, non può funzionare con la libertà di circolazioni delle professioni per incidenza. Io posso fare l'avvocato in Francia, posso fare l'avvocato in Olanda, posso fare anche l'avvocato in Inghilterra però in via del tutto occasionale perché ultimamente questi paesi non mi consentono di fare l'avvocato in modo stabile cioè di essere iscritto al BAR di Londra o di essere iscritto alla Camera degli avvocati di Parigi. La tendenza almeno delle associazioni degli avvocati europei stanno andando avanti su questi argomenti è quello di avere degli enti di certificazione nelle abilità e nelle competenze peritali, per esempio il Collegio Periti Italiani potrebbe rilasciare un'abilitazione, una volta tanto, una certificazione del tipo ISO 9000 per chi si occupa di queste cose nell'industria e quindi i giudici, che dovrebbero avere l'assoluta libertà di nominare chi vogliono senza diatribe, poi è chiaro che le persone che vogliono nominare i parenti ci saranno sempre però voglio dire se esistono degli enti privati di certificazione che hanno la possibilità di accreditare dappertutto persone perché il procedimento di certificazione è un procedimento rigoroso e serio, io credo che questo sia una via d'uscita sana, semplice, Europea da questo vecchiume insostenibile degli albi. Chi invoca altri albi per esempio facciamo un albo dei periti, aggiunto all'albo degli amministratori di condomini, all'albo degli agenti immobiliari, secondo me è ancora su una strada che non esiste più, vecchissima che crea soltanto dei problemi al futuro. Se invece esistono degli enti di certificazione, ognuno rimane iscritto soltanto al proprio ordine professionale, credo che questo sarebbe molto meglio.

Io vi ringrazio e mi scuso di essere stato così troppo veloce.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Grazie all'Avvocato Picozzi. Passo la parola all'Avvocato Arnese e concludiamo con il Dott. Oricchio del Centro Studi del Consiglio Superiore della Magistratura gli interventi della mattina. Prima di lasciarvi vi ricapitolo poi gli interventi che ci saranno nel pomeriggio. Prego Avv. Arnese.

Avv. LEONARDO ARNESE (Avvocato Penale Foro di Teramo)

La ringrazio. In particolare torno a dire che occupandomi di materia giuridica penale, l'intervento sarà volto per così dire a fare la summa teologica delle considerazioni del giudice Cappiello che quale giudice penale ha già in qualche modo inquadrato la problematica del perito, della perizia nell'ambito del processo penale.

Io ho voluto cogliere l'occasione recente, un caso pratico recente che mi è offerto da una recente pronuncia d'impugnazione di un Pubblico Ministero avverso la sentenza di proscioglimento di un giudice per le indagini preliminari, attuale G.u.p. di un tribunale abruzzese recentemente decisa, dicevo, quest'impugnazione dalla Corte di Appello abruzzese dell'Aquila. Quest'ultima Corte in particolare sull'impugnazione, come ho detto, proposta dal giudice su richiamo delle risultanze di indagini di tre periti concludeva negando assolutamente ogni considerazione sui risultati delle tre abbondanti, sovrabbondanti perizie alla quale appunto l'impugnativa stessa faceva riferimento esclusivo nei motivi di appello. Tale esclusione dalla consulenza ha avuto conseguenze tecniche che forse definirei meglio decisione, pronuncia di ammissibilità delle stesse tre consulenze tecniche in materia penale e quindi nella prova penale da parte della Corte d'Appello risiede, per così dire, riassuntivamente in quei limiti, in quelle anomalie, in quelle carenze, in quelle trascuranze e anche in un certo eccesso di, chiamiamola, presunzione da parte di questi consulenti. Perché è vero, come diceva il magistrato Cappiello, che non può più oggi forse il magistrato definirsi peritus peritorum però è altrettanto vero che non può il perito svolgere attività proprie del magistrato o in qualche caso e come in questo caso in particolare tutti e tre i periti avevano fatto, esercitando le prerogative tipiche del magistrato assolutamente non delegabili ai periti che si erano cimentati nel processo.

In sostanza, vorrei dire, per i nostri fini la Corte d'Appello di riferimento partiva da questa impugnazione per affrontare il tema che avete visto quello dei Consulenti tecnici giuridici o pur burocratici nominati dalle Procure, o meglio attualmente dalla Procura e lo facevano con delle considerazioni critiche che sono poi, ripeto, il riassunto di tutte quelle censure che oggi abbiamo da vari punti di vista, dal politico piuttosto che dal settore merceologico piuttosto che dalla rappresentanza della Camera di Commercio in riunione delle varie figure associate alla stessa, si sono inseguite l'un l'altra. Il tema comunque trattato dalla Corte d'Appello per censurare, per ritenere inammissibile tutte le consulenze con grave risvolto, evidentemente, per la parte sottoposta a quel procedimento, dal soggetto interessato dal procedimento stesso, non entro nel merito perché di importanza marginale nell'economia delle nostre considerazioni e dello specifico Convegno, dicevo mutuava l'esclusione, l'inammissibilità da precedenti giurisprudenziali che per altro non useremo, se non per relazione, e per altro confermati anch'essi per i precedenti dal riscontro in autorevole dottrina che addirittura arriva a ritenere illegittimo, quindi non solo inammissibile, ma illegittimo il contributo di consulenza concernente gli aspetti giuridici in queste discipline. Quindi a prescindere dal caso specifico, sottoposto al vaglio di questa Corte, dalla richiamata Corte d'Appello, bisogna rimandare la considerazione all'art. 220 del C.p.p. che leggo testualmente: "La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini per acquisire atti o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche", ne deriva che la perizia viene disposta e deve essere disposta solo quando ricorrono tali presupposti e quindi non per far piacere al parente, come diceva prima il collega o comunque quando diventi appunto anomala, quando diventi irrituale. A tali presupposti di specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche si giunge giacché la perizia nelle attuali concezione del legislatore non è più, lo dico solo per ricordarlo a me stesso ovviamente, come nel Codice abrogato un mezzo di prova ma solo uno strumento tecnico, per l'interpretazione quindi per la soluzione di tutti i problemi o di tutte le questioni che richiedono tali particolari e specifiche competenze tecniche, scientifiche ovvero di tale natura. Tali particolari conoscenze o meglio competenze direi, per usare un termine a me più utile ai fini del Convegno a ben vedere sono tutte particolari, sono tutte specifiche e per stessa definizione escluse da ogni nozione che il giudicante possa avere o comunque escluse dalle nozioni che vengono definite di comune esperienza, ne deriva quindi l'inammissibilità alla quale la Corte ha fatto riferimento delle stesse multiple consulenze quando l'attività di perizia o quella sulla quale il perito d'ufficio deve essere sentito, nel caso doveva esser sentito, non richiede queste specifiche competenze a cui l'art. 220 del Codice di Procedura richiamato ne subordinava la nomina. Ne deriva quindi la stessa inammissibilità quando la stessa attività peritale d'ufficio non ritiene utile, non richiede pertanto quelle specifiche cui l'altro articolo il 359 del C.p.p. condiziona l'intervento tecnico nel corso delle indagini preliminari quindi in altra fase del processo.

In conclusione tiro un po' le fila di quello che dico altrimenti rischio di annoiarvi, la almeno opportuna decisione di questa Corte d'Appello ci favorisce delle considerazioni conclusive su cui vi invito a riflettere. La prima quella di una inutilizzabilità, inutilizzo delle consulenze tecniche cosiddette appunto atipiche ovvero anomale per tali intendendo quelle carenti dei presupposti del 220 del C.p.p., così come la inutilizzabilità o inutilizzo delle deposizioni degli stessi Consulenti tecnici anch'essi atipici evidentemente oppure anomali con la conseguenza dello stesso inutilizzo nei giudizi abbreviati e nelle udienze preliminari di fronte al giudice delle indagini preliminari e da ciò le ulteriori conseguenze di generale illegittimità dei provvedimenti dell'autorità relativi addirittura alla liquidazione di queste spese, di queste anticipazioni, quindi conseguenze gravi, evidentemente riferiti, alle conseguenze tecniche o perizie atipiche o anomale poste a carico appunto delle parti private e quindi ulteriormente un generale orientamento di contenimento delle spese di giustizia in tema di perizie tecniche.

Facciamo un passo in dietro, potendo affermare, se mi è consentito, che la nomina del consulente legale da parte del Pubblico Ministero in qualche modo assimilabile alla nomina di un avvocato, quale perito di parte dell'accusa e a proposito di tale nomina vi rimando all'art, 73 delle disposizioni d'attuazione del C.p.p. che stabilisce che il P.M. nomina il Consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta nell'albo dei periti, questo viene fatto con riferimento anche all'art. 67 delle disposizioni d'attuazione del C.p.p. che a sua volta prevede l'istituzione del detto albo con particolare riferimento agli esperti nelle materie che vi elenco e che sono limitatissime, con riferimento alla normativa Comunitaria rispetto a quelle che troviamo nella normativa Comunitaria qui sono la medicina legale, la psichiatria, la contabilità, ingegneria, la balistica, l'infortunistica, la chimica, da ultima la comparazione grafica; quindi molte di meno di quelle di riconoscimento Comunitario, mi riferisco appunto a quelle previste dall'art. 67 delle disposizioni d'attuazione.

Ho detto, in riferimento alla capacità di nomina alla possibilità di nomina del giudice salvo la regola detta, quando il giudice nomina come pure può fare un perito non iscritto come esperto nell'albo però dovrà indicare, e qui mi riferisco ai limiti per il giudicante, dovrà indicare comunque specificatamente nell'ordinanza della nomina le ragioni della scelta operata quando ripeto non ne tragga dagli esperti nelle materie dette ed inclusi negli albi che vi ho detto. Vi ricordo infatti a questo proposito che comunque le Procure della Repubblica hanno anche piena disponibilità della Polizia Giudiziaria, anche delle sezioni apposite, ma anche di quelle sezioni di Polizia appartenenti ad altri uffici, come dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, degli Agenti di Custodia, del Corpo Forestale dello Stato, delle Guardie Provinciali e Comunali, dei Vigili del Fuoco e delle Capitanerie Portuali, così vi ho letto proprio l'elenco testuale. Comunque in ordine ai limiti, in questo caso torniamo a quelli del giudice, non può il giudice avvalersi di Consulenti tecnici legali o burocratici o periti che dir si voglia per l'esame di carteggi, per l'esame di pratica amministrative per delle ricerche normative oppure per dei pareri sullo svolgimento di provvedimenti amministrativi.

Torniamo quindi all'ambito, all'aspetto prima spiegato delle competenze essenziali, essenziali quindi queste competenze particolari il cui consulente deve ritenersi, presumersi fornito proprio al contrario di quelle anomalie alle quali ho fatto riferimento prima che potremmo soltanto far ravvisare delle poco ravvisabili elaborazioni "peritali". Diciamo che queste esperienze comuni così maturate sul tema dei Consulenti tecnici giuridici, nominati dalla Procura hanno peraltro contribuito ad assegnare alla Pubblica Accusa un ruolo che il nuovo Codice di rito ha superato sicuramente, con nuove attestazioni di benignità e di considerazione e ciò quando il nuovo Codice appunto afferma che il Pubblico Ministero deve anche svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini, quindi l'occasione pertanto ritengo non persa, non smarrita dalla Corte giudicante in termine di risultanze peritali e di valutazione delle stesse fa derivare, nei casi si ripete sempre di ricorrenza di ogni presupposto legittimante per la disposizione di una consulenza tecnica in materia giuridico penale cioè nel caso in cui l'inquirente non è dotato di tutte queste capacità tecniche che il lavoro appunto richiederebbe fa derivare che il giudice ne ritrova un'utilità cioè presupposti, disposizione da parte del giudice, acquisizione agli atti delle perizie in questi casi, utilità qual è l'utilità? L'utilità per il giudicante è la mancata dimostrazione, da parte sua, dell'esattezza dei motivi che l'hanno condotto ad aderire alla stessa. Cioè voglio dire nei motivi del giudicante non si richiede un'ulteriore dimostrazione cioè si ritiene sufficiente nella motivazione del provvedimento giurisdizionale che risulti, al quale il giudice ha dato adesione, che il giudice abbia fatto riferimento a frutto di uno studio tecnico condotto necessariamente sul presupposto appunto della conclusione peritale. Quindi quell'affidabilità, che vale fino a prova contraria, è un'utilità concreta per la giustizia che non deve fornire, diciamo così, un'autonoma dimostrazione dell'esattezza delle conclusioni peritali quando ha ritenuto di darvi adesione e lo siano appunto in quanto tali affidabili tali conclusioni. Quindi questa è una soluzione di conforto che ci offre questa Corte d'Appello sul tema dei limiti della consulenza tecnica poiché nella delibazione o deliberazione principale e prioritaria della ricorrenza dei presupposti per l'utilizzo del consulente, in questo caso escluso o esclusi, si determina anche per l'ambito della manifestazione dell'adesione del giudice a queste conclusioni, in questo caso automatica, una specie di eterointegrazione di diritto delle conclusioni peritali tipiche, tipiche in quanto ammesse, in quanto acquisite che offre in definitiva, ripeto e torno a dire, un vantaggio per la giustizia che auspico, evidentemente, siano ripetute nel futuro ormai attuale non prossimo neanche dell'applicazione delle nuove norme processuali penalistiche e quindi nelle quali gli elaborati peritali se non più mezzo di prova appunto perché non possono più esserlo, ma saranno comunque uno strumento necessario, importante, di essenziale valore di prova nel processo penale. Grazie.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Grazie all'Avvocato Arnese. Prima di passare la parola al Dott. Oricchio, che finisce gli interventi della mattinata, vi ricapitolo gli interventi che poi avremo nel pomeriggio. Intanto immagino che avremo un bel duetto tra il Dott. Cappiello, magistrato giudicante, e la Dott.ssa Gianna Gualdi, Sostituto Procuratore. Avremo il secondo intervento del Dott. Oricchio, il Dott. Cappiello, certamente e avremo l'intervento del Presidente della Camera Penale di Como l'Avvocato Renato Papa. Interessantissimo, non perché gli altri non lo siano, ma per i motivi che abbiamo detto prima l'intervento del Dott. Pier Giorgio Casalena, il delegato della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e il Dott. Roberto Polidori, mi scuso con lui perché l'intervento era previsto che lo facesse questa mattina e del Prof. Natale Fusaro che al solito farà due interventi di cui uno sull'aspetto deontologico che è sempre uno degli interventi più importanti di questi nostri Convegni. Prego Dott. Oricchio.

Dott. ANTONIO ORICCHIO (Magistrato civile, Ufficio Studi Consiglio Superiore della Magistratura)

Sono stato invitato nella mia qualità di componente dell'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura e intervengo con piacere a questo Convegno che mi riporta un poco alle problematiche che nella vita giudiziaria di tutti i giorni ho affrontato come giudice di tribunale a Roma nella prima e seconda sezione e in vari altri distretti d'Italia. Lo faccio soprattutto riallacciandomi a quella che è stata la presenza di altri miei colleghi come il Consigliere Gallo, in particolar modo, al secondo Convegno Nazionale del vostro Collegio Periti Italiani che si svolse a Roma nell'ottobre del 1997 nonché ai vari seminari sulle tecniche peritali.

Intervengo con piacere soprattutto perché tengo a testimoniare l'attenzione con cui una parte della Magistratura, forse quella meno dedita alla spettacolarizzazione alle cose che vanno sulla stampa, l'attenzione che comunque viene riservato a quest'aspetto delicatissimo degli ausiliari del giudice con particolare riferimento al perito penale e Consulente tecnico civile. E' un'attenzione che il più delle volte è sotterranea perché si sa che oggi la giustizia è fatta soprattutto da un rapporto medianico con l'opinione pubblica, ma è un rapporto di attenzione importante perché nella vita quotidiana dei processi poi molte volte la consulenza per dire se un minore va con il padre o con la madre, se un confine sta dieci centimetri più a valle o più a monte, se un'immissione rientra o meno nei limiti previsti dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del '91 è giusto oppure no, sono poi le piccole cose, le piccole vicende quotidiane delle consulenze tecniche e delle perizie che fanno il processo, che costruiscono il processo soprattutto quello che interessa alla maggior parte della gente. E' un'attenzione che non è soltanto di pochi magistrati, ma è anche dell'Istituzione Consigliare che rappresento che per esempio nella sezione di studi sulle prove del processo civile tenutosi l'estate scorsa nel '99 a Frascati ha dedicato un'apposita sessione a mezzo di relazioni svolte sia da magistrati che da C.T.U. a quella problematica peculiare della prova civile che è la consulenza tecnica d'ufficio. E' un'attenzione che si vede anche in alcuni seminari di preparazione sulla tecnica investigativa e che ci porta un poco a riflettere su quello che è il ruolo dei periti e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio anche alla stregua di tutta una forbita serie di giurisprudenza non solo in materia di responsabilità del Consulente Tecnico d'Ufficio, ma su vari e molteplici aspetti dell'attività degli ausiliari tecnici che sta venendo a galla sempre più negli anni vicini a noi, andiamo da Corte Costituzionale 3 aprile 1995 sui Consulenti tecnici di parte a Corte Costituzione del 1996 257 su ispezione giudiziale della persona che si riallaccia a precedente pronunzia del 1990 sulla possibilità di esperire l'ispezione anche nei confronti di singola persona, esempio pratico la persona che deve, ecco questo capita nelle vicende quotidiane di giustizia, la persona che deve fare la protesi e non può aspettare il giudizio a seguito di un incidente e si fa periziare preliminarmente con accertamento tecnico preventivo su quello che è il suo stato attuale a seguito di un incidente, di un infortunio, di un intervento odontostomatologico sbagliato, ma anche la Cassazione è intervenuta ripetutamente con pronunzie del 1993 del 1996, la 3 febbraio 1993 1318, la 20 giugno 1996 sui limiti e gli oggetti della consulenza tecnica d'ufficio in materia civile, sulla necessità degli avvisi e della validità delle operazioni peritali e così via.

Purtroppo intervengo in un'ora tarda e chiaramente non posso somministrarvi una serie di argomentazioni soprattutto giurisprudenziali che a quest'ora secondo me sono un po' controindicate. Vorrei dire tuttavia che la problematica dei periti e dei Consulenti tecnici, a mio modo di vedere, va affrontata con una tripartizione degli aspetti. Esiste una serie di problemi di carattere ordinamentale e istituzionale, esiste una serie di problematiche per la perizia penale, esiste una serie di problematiche della consulenza tecnica nel giudizio civile.

Dal punto di vista ordinamentale e istituzionale effettivamente il sistema vigente oggi in Italia che è anche prassi varie che si differenziano da distretto giudiziario a distretto giudiziario, da tribunale a tribunale per esempio in materia dei medici legali, in materia di incarichi a psicologi o psichiatri o così via avrebbe sicuramente bisogno di una rivisitazione generale. L'argomento periti e Consulenti tecnici sconta due effetti, innanzitutto quello di non essere abbastanza conosciuto, diffuso e pubblicizzato e molte volte il cittadino sbatte la testa con il C.T.U. quando la cosa gli va male o solo quando capisce che il giudizio può derivare dal C.T.U., forse non sa neppure che cosa sia la così detta C.T.U. C'è poi un problema più generale che riguarda l'allacciamento strettissimo che vi è fra gli albi dei Consulenti Tecnico d'Ufficio e gli albi professionali, il tutto si inserisce in un discorso generale di crisi stessa degli ordini professionali che sta trovando nel nostro paese anche sulla scia di input comunitari che ci vengono dalle CEE una rivisitazione della stessa disciplina degli ordini professionali, tanto è vero che esiste un disegno di legge, un'iniziativa filo - governativa, il famoso disegno Mirone, con il quale addirittura si postula l'abolizione di tutti gli ordini professionali e quindi lo stesso vincolo che vi è sempre stato nella costituzione degli albi dei consulenti in sede civile presso i vari tribunali con la partecipazione del Presidente del tribunale o di persona da essa delegata e dei rappresentanti degli ordini professionali finisce per venire a mancare nel momento in cui con la riforma delle libere professioni dovesse venire a mancare anche i rappresentanti, gli ordini che sono gli interlocutori di questo processo selettivo.

Tutto questo quadro è dovuto anche a quella dicromia che ci viene dalla normativa Comunitaria in materia di esclusività delle professioni, in materia di esclusività delle funzioni che appunto ha portato questo disegno di legge, di cui si sconoscono a tutt'oggi gli esiti concreti e futuri e che tende ad intervenire nel campo dell'esercizio della per esempio della professionalità notarile, della funzione della certificazione degli atti e così via. L'incertezza generale di questo quadro normativo non consente purtroppo, a mio avviso, di potere in questa fase delineare quale potrà essere lo sviluppo del Consulente tecnico o del perito nel nostro Paese e se cioè esso debba basarsi sempre più su un'iscrizione ad albi rigidamente selettivi, premesso che attualmente le maglie sono molto larghe e nei grandi tribunali italiani quando si chiede ad una Cancelleria l'elenco dei Consulenti Tecnici d'Ufficio si corre il rischio di avere un rotolo di carta stampata dai computer di varie e varie decine se non metri di altezza, quindi la stretta dipendenza da quello che è il futuro del Consulente tecnico con le vicende delle professioni stesse che sono a monte della istituzione degli albi dei Consulenti tecnici e soprattutto la scelta eventuale di un sistema di registrazione, di certificazione della qualità o meno dei Consulenti tecnici e dei periti, il tutto però senza mai disgiungere questo argomento da quello che è un rapporto sicuramente fiduciario con il magistrato e con colui il quale porta avanti il processo che non deve portare sicuramente delle forme di particolare affezione fra un consulente o un perito e un giudice istruttore o un P.M., ma che, di fatto, però deve portare anche, deve comunque mantenere saldo un certo nesso fiduciario perché è chiaro che quando si decide una causa civile o quando si affronta un processo penale non è necessario solo avere un buon C.T.U. o un buon perito ma soprattutto un perito o un C.T.U. di cui ci si fida.

Nei prossimi mesi o nei prossimi anni io mi auguro che anche sulle basi di queste problematiche Comunitarie della esclusività o meno delle professioni e della esclusività o meno delle funzioni il nostro legislatore riesca a sciogliere il nodo della digenza o meno o meglio ancora della continuazione o meno degli ordini professionali nel nostro Paese e forse solo allora si potrà iniziare a definire un qualcosa per quello che riguarda le funzioni che i liberi professionisti sono tenuti a svolgere nel momento in cui, o le persone particolaramente preparate in un ambito tecnico, possono svolgere come ausiliari della giustizia. So che vi sono delle tendenze a creare albi nazionali di periti, so che vi sono delle tendenze anche riguardanti l'aggiornamento dello stesso testo normativo dell''80 per quello che riguarda le liquidazioni del C.T.U. poi vedremo le problematiche che ci sono differenti in penale e in civile però io penso che a questo rinnovamento organico della materia si potrà arrivare solo allorché si scioglieranno i nodi sugli ordini professionali.

Se questo è il quadro generale, istituzionale che presiede alla problematica del C.T.U., dobbiamo poi dire che nella prassi concreta, giurisprudenzale non esiste la C.T.U. o la perizia esistono diecimila tipi di perizia e diecimila tipi di consulenza tecnica d'ufficio con problematiche che variano in maniera enorme da un campo all'altro, da un settore ad un altro con una serie di aspetti quotidiani che possono variare nel tempo, nelle condizioni di luogo in tante cose. Ci sono ad esempio dei posti dove per le cause previdenziali quelli in materia di accertamento di invalidità si richiede soltanto la presenza dei medici legali e quindi pensando a quello che diceva un intervenuto un'ora fa c'è un certo tipo di soluzione nei problemi dell'attribuzione degli incarichi tenendo conto quelli che sono le singole specializzazioni degli stessi Consulenti tecnici atteso che oggi non esistono più poi neppure delle specializzazioni ma delle iperspecializzazioni giacché i medici legali chiaramente dovrebbero avere una via preferenziale nel momento in cui si vanno ad accertare problemi di invalidità, d'incapacità di lavoro, d'incapacità di guadagno di risarcibilità di determinati danni, nel mentre invece su problemi di tecniche operatorie o di responsabilità civile per interventi errati chiaramente lì il discorso varierebbe perché molte volte noi per un intervento agli occhi andato male dovremmo chiamare altri chirurghi oculisti e molte volte poi capita anche in grandi città che quando c'è un luminare che sbaglia un intervento non si trova nessuno che lo vuole fare, si deve fare il giro delle Corti d'Appello differenti per trovare un professore universitario che venga a periziare la persona a cui è andato male l'intervento, quindi è una materia che ha vastissime implicazioni pratiche.

Riassumendo quelli che possono essere gli aspetti più interessanti diciamo che le problematiche si differenziano nel penale per alcuni versi e nel civile per altri versi, per ora io non ho la pretesa di dire tutto assolutamente perché non esiste una ricetta per dire tutto, io sottolineerei innanzitutto la differenza nella retribuzione effettiva e concreta fra il perito penale e il Consulente Tecnico d'Ufficio. Il Consulente Tecnico d'Ufficio in sede civile ha la sua provvisionale assegnata al momento del conferimento del mandato per il resto c'è tutta una sequela e un augurio di buona fortuna nella solvibilità di coloro che chiedono la consulenza, nel penale il problema è completamente differente perché le spese chiaramente vanno per lo meno all'inizio a carico dell'erario dello Stato, io aggiungo in alcuni casi spese anche per centinaia e centinaia di milioni a carico dello Stato erano e a carico dello Stato restano. Questo crea una serie di problemi che si stanno facendo, sottolineo le cose più interessanti a mio modo di vedere, più attuali, sottolineano tutta una serie di problemi che per esempio cinque anni fa sei anni fa erano impensabili. Ci tengo, proprio qui a Milano in quest'aula a ricordare come sia stata sollevato da un giudice istruttore di questo tribunale, un G.I.P. di questo tribunale un conflitto di attribuzione nei confronti della Procura Generale della Corte dei Conti di Milano a seguito di esperimento di azione di responsabilità per avere liquidato varie centinaia di milioni ad un perito nell'ambito di procedimenti in cui in sede di liquidazione si fece riferimento all'aumento per la particolare difficoltà della perizia prevista dall'art. 5 del D.P.R. 318 dell'80 ed è stata la prima volta che si è avuta una sentenza della Corte Costituzionale in questo caso la 385 del 1996 che ha dovuto definire e decidere questo conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato con una serie infinita di massime e di problematiche che andavano fra il libero esercizio dell'attività giurisdizionale o meno, la sindacabilità della stessa in sede di azione di responsabilità da parte della Procura della Corte dei Conti nei confronti del G.I.P., se il G.I.P. nel momento in cui liquidava poneva in essere un'attività amministrativa o un'attività giurisdizionale se lo Stato doveva rifarsi attraverso l'azione di responsabilità contabile oppure se il giudice in quel caso ne doveva rispondere come responsabilità civile del magistrato ai sensi della 117 dell'88.

Ma le questioni dei periti in sede penale non finiscono qui perché per esempio sta capitando a Roma e molte volte capita che ci siano delle perizie a collegi chiamati a decidere in faccende particolari e rilevanti, tipo grossi scandali in materia di appalti, alte velocità varie, bancarotta ed altre dove ai collegi di periti vengono liquidate molti soldi dopo di che in alcuni casi sono le parti che fanno reclamo al collegio e questa volta vengono in sede civile davanti alla prima sezione del tribunale, altre volte addirittura sono gli stessi periti che impugnano perché dopo essersi visti riconoscere dai Sostituti Procuratori vari liquidazioni di parcelle notevoli a titolo di compenso per le perizie ritengono che queste non siano congrue alle attività svolte e chiedono ancora di più. Noi stiamo parlando non di decine ma di centinaia di milioni al che poi subentra un problema in questo caso l'impugnazione deve essere notificata solo alla Procura? O deve essere notificata a tutti i controinteressati? E i controinteressati quando gli atti sono secretati o a seconda del momento in cui interviene la liquidazione, si sa o non si sa quanti sono gli imputati e se ci sono se sono tutti, come si fanno ad individuare al fini della notifica a tutti? Perché la giurisprudenza della Cassazione dice che nel caso di impugnazione di liquidazione anche fatta dalla Procura nel momento in cui ci si impugna e si reclama al tribunale civile bisogna notificare comunque a tutti i controinteressati. C'è stato ancora il problema di ricorsi del P.M., invece, questa volta nei confronti di perizie presentate da periti, ma presentati oltre i termini o in maniera del tutto scadente in cui c'è stata non la liquidazione, ma un esito negativo con un decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione e la fattispecie anche questa nuova, è stata decisa il 17 dicembre 1999 dalla Corte di Cassazione Sezione seconda con sentenza 14224, pensate a quando la Cassazione faceva mille sentenze all'anno all'inizio del secolo scorso, adesso ne fa 14000/15000//16000 e in questo caso la Cassazione ha ritenuto che il decreto del P.M. di rigetto dell'istanza di liquidazione emanato dopo il deposito della relazione di consulenza sia passibile di impugnazione e sia proponibile il ricorso stesso previsto dall'art. 11 comma quinto della legge 319 dell'80. Al di là di questo io sostengo anche che quando nel nostro Paese, ammesso che si arriverà ad una concezione più attenta di quella che è l'azione di promovimento dell'azione penale, finiremo anche con fare i conti, e con questo chiudo sul settore penale, con quelli che sono i costi vivi dell'esercizio dell'azione penale tenendo presente che in altri sistemi come quello anglosassone nel momento in cui viene promossa l'azione penale addirittura il magistrato dell'accusa deve renderne conto anche da un punto di vista dei costi sociali ed economici che svolgimento che quell'azione penale implica oppure no. Negli Stati Uniti addirittura è prescritto che coloro che promuovono l'accusa, anche se il sistema è differente il P.M. è elettivo e risponde all'elettorato il P.M. debba valutare anche quelli che sono i risvolti nel promovimento dell'azione penale e l'effettiva incidenza anche negativa che possa avere nei confronti dell'economia e quindi se quell'azione penale vada o meno promossa nell'ambito di un sistema in cui non c'è l'obbligatorietà dell'azione penale. Nel nostro paese c'è l'obbligatorietà dell'azione penale però io sono convinto che nel tempo noi dovremo anche arrivare a vedere quanto ci costano gli esercizi di certi azioni penali e quanto costano all'erario delle perizie e quali siano poi i risultati che molte volte ci sono o non ci sono proprio a seguito del provvedimento di determinate azioni penali. Nel civile le questioni cambiano completamente.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Dott. Oricchio le faccio una proposta: se il civile lo facciamo dopo pranzo?

Dott. ANTONIO ORICCHIO (Magistrato civile, Ufficio Studi Consiglio Superiore della Magistratura)

Non c'è problema. Sicuramente sì

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Altrimenti la pausa diventa troppo breve. Io ringrazio non solo tutti quanti gli oratori ma tutti quanti voi che siete intervenuti, ci rivediamo alle ore 15.00 e proseguiamo con gli interventi che vi ho detto prima. Grazie.

pomeriggio



Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Inizierei subito, come abbiamo lasciato in sospeso la seconda parte dell'intervento del Dott. Oricchio dell'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura, subito appresso abbiamo un'emergenza ma da questa mattina ci siamo abituati, è stata tutta un'emergenza oggi, la Dott.ssa Gemma Gualdi che vi avevo annunciato questa mattina, Sostituto Procuratore qui al tribunale di Milano e Direzione Distrettuale Antimafia.

Volevo ripetere solo la notizia sia per quelli che sono venuti in ritardo questa mattina sia proprio per la Dott.ssa Gualdi e non so se il Dott. Oricchio era già presente questa mattina della comunicazione che abbiamo dato a seguito del nostro Convegno di Ascoli ad Ottobre dell'anno scorso. Si è finalmente formalizzata da Gennaio prossimo nasce il primo corso in Italia di Tecnica Peritale, continuiamo a chiamarlo così, brevemente, in effetti, è un po' più lungo il titolo che sarà in ogni modo definitivo nel prossimo mese che si terrà all'università di Camerino presso la sede distaccata di Ascoli. Ritengo che questa sia una notizia addirittura troppo importante per la professione del consulente tecnico, oggi e ancora di più per i prossimi anni per quello che, naturalmente, ne deriverà da questo.

Passo subito la parola al Dott. Oricchio.

Dott. ANTONIO ORICCHIO (Magistrato civile, Ufficio Studi Consiglio Superiore della Magistratura)

Dopo aver tenuto su un po' su l'uditorio alla fine della prima parte dei lavori della giornata, io mi ero fermato nel momento in cui dovevo fare le ultime conclusioni sul Consulente Tecnico d'Ufficio in materia civile. Non aggiungo nient'altro a quello che ho detto in materie di perizie, di liquidazioni di perizie da parte degli uffici del Pubblico Ministero, di eventuali impugnazioni di liquidazione di sentenze della Cassazione in proposito ed altro, lascio con piacere il compito alla collega di toccare questo argomento anche perché ho avuto modo di dirvi come per esempio a Roma si è notato negli ultimi tempi un notevole incremento della litigiosità dei periti specie quando si tratta di collegi peritali per grossi incarichi di perizie in materia di bancarotta, di appalti ed altro, del grosso contenzioso proprio sulle liquidazioni fatte dagli stessi colleghi della Procura. Non intendo assolutamente proseguire in proposito per evitare interferenze di campo.

Passiamo invece all'ultima parte della relazione e quindi agli aspetti della consulenza tecnica d'ufficio, nel rammentare anche qui che non esiste un tipo di consulenza tecnica d'ufficio in civile, ma esistono tanti tipi con tante problematiche differenti. Io direi che il limite fondamentale che soprattutto il nuovo Codice di Procedura Civile impone ai fini di una valutazione delle problematiche della consulenza tecnica d'ufficio in sede civile è la famosa distinzione che c'è stata sempre fra attività di percezione di fatti e attività valutativa o di deduzione di fatti stessi. Questo perché se è ammissibile e giustamente rilevante l'attività dell'ausiliario del giudice quando si tratta di accertare o di percepire dei fatti che per loro natura hanno necessità di saperi specialistici noi siamo di fronte ad una attività pienamente ammissibile, quando invece entriamo nel campo delle deduzioni di fatti che già sono legati agli atti di causa o che devono formare oggetto di fonte probatoria per la quale in campo civile c'è un onore delle parti ci sono dei problemi di ammissibilità oppure no delle consulenze stesse. D'altra parte teniamo presente che al di là della vecchia problematica che spesso si sente ripetere nei tribunali dei consulenti che fanno i giudici o dei giudici che pongono dei quesiti che implicitamente concernono la decisione della causa, volevo dire al di là di questa problematica che è vecchia e non nuova, esiste anche un problema di decadenza delle prove con il nuovo sistema processuale civile per cui si deve evitare che attraverso il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio si aggirino o possano aggirarsi quelle decadenze probatorie o quelle deficienze probatorie in cui siano in corse le parti stesse, atteso che il processo civile a differenze di quello penale è soprattutto unicamente un processo ad impulso di parte e non invece un processo ad impulso di ufficio. La stessa problematica di questa divisione fondamentale per ciò che è attività di percezione di fatto e ciò che è attività di deduzione e di valutazione di fatti accertati ha una sua influenza anche per ciò che concerne l'esperibilità e per esempio in grado di appello, appello sempre civile stiamo parlando, della consulenza tecnica d'ufficio oppure no ammesso che sia stato già affrontato questo aspetto nella prima parte o nel primo grado del giudizio. Poi, chiaramente, c'è anche tutta una giurisprudenza e una casistica che varia, fermo restando che in più occasioni la Cassazione ha sempre ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio non era uno strumento nella disponibilità delle parti, ma era uno strumento per l'accertamento di fatti che rientrava nella sfera dei poteri, anche discrezionali del Giudice Istruttore Civile.

Molte volte si è anche sostenuto che si può ricorrere alle consulenze tecniche d'ufficio anche per accertamenti che riguardano fonti normative o cognizioni che dovrebbero già essere nel patrimonio del giudice, si pensi per esempio in materia di violazione di istanze di costruzioni ed altro a quelle consulenze che vengono fatte per conoscere degli elementi che di per sé sono normativi, ma che non sempre il giudice civile può conoscere quali possono essere per esempio la vigenza, la validità delle norme di salvaguardia integratici degli articoli 872/873 del Codice Civile, le norme integratici di un piano regolatore in materia di distanza che a loro volta servono a puntualizzare le norme base del Codice Civile e quindi ad identificare o meno quelle violazioni che possono dar corso in sede civile alla riduzione in pristino oppure no. C'è poi tutta una casistica riguardante quelle che sono le richieste che possono essere fatte al Consulente Tecnico d'Ufficio e invece quelle richieste che non andrebbero fatte al Consulente Tecnico d'Ufficio alla stregua della "iura novit curae" cioè alla stregua di quel principio secondo cui è il giudice stesso che dovrebbe provvedere evitando incarichi di tipo esplorativo o in sostituzione dell'onere probatorio delle parti o degli incarichi inutilmente costosi. Per esempio la giurisprudenza della legittimità e la Cassazione in particolar modo hanno ritenuto in più occasioni che non possono essere attribuiti incarichi che si risolvono nella determinazione in concreto della volontà normativa, quando non ci sono particolari difficoltà come per la vigenza delle norme integratici in relazione ad un determinato rapporto giuridico, questa è la 3060 Cassazione del 1977, non sono ammissibili quando si tratti di compiti di valutazione e di definizione e di situazioni giuridiche che costituiscono l'indeclinabile essenza della giurisdizione, non sono ammissibili per compiti di interpretazione e valutazione di prove documentali allo scopo di esprimere un giudizio che è riservato al giudice circa l'esistenza di obbligazioni a carico di una delle parti Cassazione 938206, ancora oppure l'individuazione di norme che disciplinano singole fattispecie che deve essere rimessa solo al giudice o ancora sempre nel 1990 la Cassazione ha puntualizzato che ove il giudice erroneamente commetta al consulente accertamenti o formulazione di valutazioni giuridiche o di merito, ovvero quest'ultimo in tal senso eccede all'incarico ricevuto, il giudice stesso non può risolvere la controversia in base ad un semplice richiamo a queste errate conclusioni peritali che poi possono anche essere indotte da un'errata formulazione di quesiti. Quindi in sostanza in Civile, nell'ambito del diritto processuale civile, fermo restando il sistema di disponibilità delle prove, bisogna fare attenzione a che con il mezzo della consulenza non si aggirino quelle che sono le decadenze in primo grado e in secondo grado e non si tenda surrettiziamente di arrivare ad un accertamento attraverso l'esperimento di uno strumento di prova del giudice e non della parte per colmare delle eventuali carenze probatorie, di onore probatorio delle parti stesse.

Queste mi sembrano le ultime note che possono dirsi per quel che riguarda la problematica prettamente civilistica della materia della consulenza tecnica d'ufficio e per il resto, chiaramente, non ho altro da aggiungere a quella che è stata la prima parte della relazione della mattinata sui problemi più generali ordinamentali e istituzionali dei periti e delle professioni che danno i periti al nostro ordinamento e sui problemi prettamente attinenti alla liquidazione dei periti in sede penale. Ringrazio.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Grazie al Dott. Oricchio e passo immediatamente la parola alla Dott.ssa Gemma Gualdi.

Dott.ssa GEMMA GUALDI (Sostituto Procuratore Tribunale di Milano e Direzione Distrettuale Antimafia)

Ringrazio innanzitutto per questo graditissimo invito e soprattutto ringrazio coloro fra l'uditorio che già hanno svolto queste davvero preziosissime funzioni, in vero insostituibili talora. Io come già è stato preannunciato mi occupo esclusivamente del settore penale ed in particolare lavoro alla Procura della Repubblica di questo palazzo e dunque non posso che conferire alle mie parole che un taglio esclusivamente processual penalistico e soprattutto pertinente alla fase delle indagini preliminari. Anche l'esperienza dibattimentale è sfiorata dal loro ruolo come dalle mie competenze quasi come in successione logica e temporale da quello che accade nella fase delle indagini preliminari. Quindi innanzitutto consentitemi un cenno personale di ringraziamento, veramente, per il lavoro prezioso che tutti i giorni avviene nei nostri uffici da parte dei consulenti tecnici, in ogni settore dal settore più svariato ipotizzabile del delinquere umano e delle scienze umane, voglio dire è normale dalla balistica piuttosto che non alla valutazione delle colpe professionali, piuttosto che agli esami in materia delle sostanze stupefacenti, piuttosto che non alle false comunicazioni sociali, alle condotte che si assumono irregolari nella gestione delle società di capitale da parte di amministratori, piuttosto che non le valutazioni sul DNA, sui liquidi biologici, ai concorsi pubblici, all'inquinamento, alla valutazioni degli appalti delle pubbliche forniture, ai crolli degli edifici; l'elenco sarebbe interminabile davvero come la fantasia umana nel delinquere che impone a lor Signori che si applichino, che traducano le loro scienze nel singolo caso specifico che il magistrato si trova a dover istruire. Un lavoro davvero insostituibile e tanto più è insostituibile e tanto più la materia è l'oggetto della questione è specialistica, è un lavoro tanto più complesso, tanto più è complessa la materia e in questi casi tanto più qualificante è davvero l'opera di ausilio che loro recano all'ufficio del Pubblico Ministero. Insomma tanto più la questione è articolata tanto più è qualificante la loro relazione poiché in fondo il lavoro in prima istanza si traduce nella redazione di una relazione che deve assolutamente servire a reggere la struttura probatoria, io mi ricollego all'ultima parte del discorso del collega che ho ora ascoltato. Però mi avvedo e questo è più che altro il frutto dell'esperienza di qualche anno, mi avvedo che la difficoltà talora è a livello esclusivamente pratico, proprio nell'intendersi tra due mondi differenti, da un lato vi è il mondo giuridico, dell'operatore del diritto che noi rappresentiamo e dall'altra vi è il mondo scientifico che il singolo consulente o perito di volta in volta mi rappresenta e dunque non è sempre di immediata comprensione da parte del Pubblico Ministero ottenere la comprensione o rendersi chiaramente esplicabile nei confronti di quell'altro contraddittore che in quel momento è colui che rappresenta quel mondo scientifico di volta in volta coinvolto e quindi sento fortissima l'esigenza di far comprendere da un lato e comprendere io gli strumenti essenziali delle due scienze che si trovano in quel momento contrapposte, quindi occorre che il linguaggio di entrambi diventi compatibile e che da un lato il linguaggio tecnico scientifico e quello giuridico normativo s'incontrino e dall'altro che siano compresi i principi giuridici sulla base del quale quella determinata consulenza viene affidata. Voglio dire l'analisi della questione tecnica e quindi la valutazione del caso concreto sotto quella legge scientifica propria del consulente di volta in volta adito va impostato certamente sotto quei criteri di quella legge scientifica ma va altresì impostato conoscendo quali sono i principi giuridici che impostano la vicenda normativa che impongono una traduzione delle leggi scientifiche specifiche nei principi giuridici per i quali debbono essere assunti e devono alla fin fine ottenere valore anche probatorio. Dunque è un problema di linguaggio ed è un problema di principi. Penso per esempio ad esimi docenti di materie specialistiche che peraltro non hanno, magari per la loro inesperienza nel settore delle perizie, non hanno la conoscenza essenziale di quelli che sono gli elementi base perché si ragioni in diritto penale, voglio dire: che cosa è l'elemento causale, come si accerta il rapporto eziologico, come si stabilisce la colpa, pensino per esempio alle ipotesi di colpa professionale tanto per intenderci immediatamente ed ancora come sia necessario da parte del magistrato che affida loro l'incarico proprio l'esposizione dei principi fondamentali. E' inutile, certamente, studiarsi manuali sulle modalità di accertamento della colpa professionale, non è probabilmente inutile, non è ozioso ai fini dell'utilizzazione che poi quel Pubblico Ministero farà che il perito, il consulente tecnico sappia che per valutare la colpa, la giurispcrudenza presuppone determinati principi ovvero che la legge specifica l'art. 42, 43 e quant'altro del Codice Penale quali sono gli elementi costitutivi per esempio della responsabilità colposa e così ancora ed in particolare con riferimento all'annosa questione su cui si è detto e scritto del nesso causale. E' certo che se il consulente e mi riferisco, certamente, a quesiti di particolare complessità non alle vicende più elementari, non è in grado di comprovare un rapporto eziologico fra quello che si assume essere la condotta, ipoteticamente criminosa in capo ad un soggetto e l'effetto che egli è chiamato a valutare e quindi non è in grado di collegare eziologicamente la condotta di quella che è la persona sottoposta alle indagini in quel momento con quelli che sono gli effetti che egli va a valutare, tutta la ricostruzione scientifica diventa totalmente inutile, totalmente inutilizzabile ai fini di un giudizio penale.

Questi da un lato sono argomenti scontati e banali dall'altro sono così essenziali che ad ogni caso di consulenza tecnica da affidare è utile, è giovevole che il magistrato e lo scienziato specialista che in quel momento svolge la funzione di consulente tecnico se lo ricordino reiteratamente ed ancora, sempre frutto dell'esperienza il mio dire, ho trovato estremamente fruttuoso che il singolo consulente tecnico affronti insieme al magistrato, che quell'incarico gli affida, l'argomento, in ordine a quali elementi normativi quella singola ipotesi di reato che in quel momento lo stato delle indagini consente di ipotizzare presuppone. E' evidente che un conto è se si disquisisce di cessioni di sostanze stupefacenti e occorre accertare se quella sostanza è borotalco o cocaina, altro discorso è naturalmente valutare se a fronte di plurimi bilanci di esercizio della determinata società di capitali si sia trattato di false comunicazioni sociali, di regolari appostazioni delle voci di bilancio o di quant'altro. E' evidentemente una differente valutazione scientifica, ma è evidentemente anche il dover far fronte a differenti elementi normativi, gli elementi che costituiscono il reato di omicidio colposo, del chirurgo che ammazza la paziente è certamente differente dal requisito che mi è presupposto per esempio nel reato di bancarotta fraudolenta e siccome ognuno di noi svolge il suo mestiere e già si fatica a svolgere bene il proprio mestiere, certamente non occorre dare per presupposto la conoscenza anche degli elementi del mestiere altrui e dunque io magistrato domando al consulente tecnico di conoscere quali sono le mie esigenze, cioè provare l'esistenza oppure l'inesistenza di determinati elementi normativi sulla base dei quali quel reato o esiste o non esiste e la differenza non è di poco momento. Il consulente tecnico dal canto suo mi mostrerà quali sono i limiti della propria conoscenza settoriale, quali sono le possibilità eventuali di una sua valutazione tecnica. Credo quindi che all'origine vi sia la necessità di un rapporto utile, fruttifero, efficiente tra il magistrato che assegna l'incarico e il consulente tecnico, ognuno dei quali spiega all'altro i principi della propria scienza e il linguaggio della propria scienza cosicché sia chiara la fattispecie normativa nella quale in ipotesi ci si trova, così che sia chiara quali sono gli elementi necessariamente da comprovare perché quel reato esiste oppure perché quel reato non possa esistere in capo a chicchessia così che il magistrato sappia quali siano le possibilità di quella scienza, del sapere specifico settoriale.

Certo sempre affidando il mio dire sempre ad un taglio eminentemente pratico, quale forse la mia funzione mi impone, è essenziale in conseguenza di ciò che ho anticipato la redazione della relazione che è il primo frutto dell'opera specialistica dell'incaricato e dunque le modalità in cui quella relazione peritale viene redatta costituiscono la struttura, l'efficacia, l'efficienza di quell'apporto probatorio alle indagini. Certamente percepisco epidermicamente che il taglio del mio dire è certamente differente da quello del collega che mi ha preceduto perché differenti sono le esigenze del settore civile ed in quello penale. Ad un Pubblico Ministero interessa sostanzialmente sapere se quel reato è seriamente ipotizzabile oppure no e questo suddivide una prima fase delle indagini: la fase delle indagini preliminari rispetto a quella successiva. L'eventuale esercizio dell'azione penale, superata la quale le esigenze del Pubblico Ministero sono differenti e ci arriviamo ora. Ma nella prima immediata fase ovvero sia consentire al magistrato di comprendere se ci sono le strutture probatorie essenziali per ipotizzare quel reato, se effettivamente sono stati consumati le condotte necessarie per contemplare quell'elemento normativo proprio di quella fattispecie concretamente ascritto oppure no, in questa fase è essenziale la redazione della relazione che, mi scuso fin d'ora se dico banalità se utilizzo il mio tempo per ovvietà, ma valutando le relazioni che arrivano sulla mia scrivania tanto ovvietà poi statisticamente non mi sembrano.

Per esempio una efficace redazione di una relazione peritale con delle parti necessarie che sono, banalizzo, l'intestazione, il Pubblico Ministero deve sapere di che procedimento si tratta, deve sapere di che imputato si parla, deve sapere che quesito è stato sino ad allora confidato. Chiedo scusa, ma raramente le consulenze contengono tutti gli elementi che sto per dire. Immaginino loro su 700 e più procedimenti penali che per esempio pendono nel mio ufficio se mi arrivano dieci consulenze senza numero di procedimento, senza nome dell'imputato, senza quesito, io le posso buttare nel cestino della carta straccia che hanno lo stesso valore, non troverò mai il modo di attribuirle al procedimento di competenza. Non solo la parte, beh, questo veramente dico cose sciocche, la parte essenziale è la parte emotiva, parte emotiva i cui riflessi andranno poi valutati in fase successiva a quella del dibattimento di cui ora dirò, ma ancora tra l'intestazione e la parte emotiva una premessa in fatto: che cosa è accaduto che il consulente tecnico abbia visto, sentito o conosciuto dei fatti di causa per potere valutare. Voglio dire un conto è, mi giovo sempre dell'esempio dell'omicidio colposo perché è estremamente complesso ed è forse il più esemplificativo, altro è che il consulente tecnico abbia valutato il quesito assegnatole, la responsabilità in ipotesi del medico chirurgo valutando soltanto il quesito concessogli dal Pubblico Ministero ovvero sia consultando tutti gli atti di causa, ovvero sia compulsando tutte le dichiarazioni rese in fase istruttoria dai colleghi presenti all'intervento in cui si è verificato l'evento morte, in cui abbia letto l'interrogatorio del chirurgo sottoposto ad indagine per aver provocato quell'evento dannoso. E' certamente una quantità di conoscenza che imposta la consulenza tecnica su dei presupposti alquanto differenti. Dunque è necessario anche per il P.M. in prima istanza e per il giudice in una seconda fase che si esprima riga per riga tutti gli atti di causa di cui si è avuta conoscenza o lettura. Certamente vi deve essere la parte emotiva e certamente vi deve essere la parte delle conclusioni.

Ho dimenticato un passaggio essenziale il clou della relazione del consulente tecnico è certamente da un lato il quesito che viene a lui assegnato dal Pubblico Ministero dall'altra le risposte espresse a quel perito. Se cioè, certamente, ogni contenuto della parte emotiva di quella consulenza sarà rilevante, sarà oggetto di discussione, sarà sottoposto al contraddittorio dibattimentale certamente il suo campo di indagine è quello delimitato come dai paletti, dal quesito che viene a lui affidato, il fuoriuscire indebitamente dal quesito affidato potrebbe addirittura sottoporre la sua deposizione quale testimone in sede di dibattimento a delle eccezioni difensive, poiché egli è stato incaricato esclusivamente per quell'oggetto e sulla base di quello si discuterà in dibattimento. Quindi l'importanza assoluta della formulazione del quesito, ma ahimè il giudice è per sua natura ignorante che se no altrimenti non avrebbe pensato di doversi rivolgere ad un consulente esterno e dunque se il giudice è igno, il magistrato, il P.M. in questo caso è ignorante non sempre avrà capacità di dettare il quesito appropriato, di utilizzare la terminologia inequivocamente corretta, di concedere a quella questione la profondità o l'estensione sufficiente per la comprensione del caso concreto da parte della scienza specialistica. Questo in soldoni significa nient'altro che talora risulta davvero essenziale che il consulente tecnico ed il Pubblico Ministero comprendano fra loro e concordino in qualche modo l'oggetto del quesito, non perché si tratti di ottenere accordi su qualche cosa che invece spetta al Pubblico Ministero stabilire, certo non è questo, ma proprio perché il quesito sia formulato con il linguaggio appropriato, con l'estensione appropriata, con la valutazione sufficiente degli elementi che secondo quella legge scientifica, che ignora il Pubblico Ministero, sono necessari e sufficienti per la comprensione del caso concreto. Se il Pubblico Ministero sbaglia il quesito o per superficialità o per ignoranza specifica o per non competenza settoriale, ribadisco il Pubblico Ministero è già tanto fa bene il proprio mestiere, certamente non può fare il biologo o il balistico o l'ingegnere, l'idraulico altrimenti non sarebbe un Pubblico Ministero, se sbaglia il quesito, se il consulente tecnico nulla osserva e sulla base di quel quesito scorretto, improprio, incongruo, risponde sarà tutto tempo perso per il Pubblico Ministero, per gli atti di causa, per le persone sottoposte a consulenza tecnica, per il giudice, verosimilmente anche per l'imputato, credo che non sia davvero vantaggioso per nessuno né quanto esito di frutto dell'indagine o del dibattimento né per l'immagine professionale di ciascheduno di loro che quella funzione svolge. Quindi l'importanza della correttezza dei termini utilizzati nel quesito, dell'estensione, dell'approfondimento della questione.

Certo è importante che il Pubblico Ministero non utilizzi il consulente tecnico per togliere la castagna dal fuoco, per risolvere un problema che da sé solo non è in grado di risolvere, certo questo è fondamentale oltre a tutto c'è un espresso divieto di legge quindi non vi è questione. Nella pratica però quante volte senza quella consulenza tecnica il Pubblico Ministero non sa se quel reato esiste o non esiste, certo è fondamentale che il quesito sia posto correttamente, lo abbiamo detto fino ad ora, è fondamentale che il Pubblico Ministero abbia la valutazione complessiva degli elementi probatori, che decida alla fin fine quello che è suo mestiere decidere, se quelle prove raccolte sono sufficienti per esercitare l'azioni penale oppure no e quindi inviare tutto l'armamentario all'archivio certamente corposo di questo Procura della Repubblica. Però quante volte nella pratica la risposta a quella consulenza di parte, che presumiamo ineccepibile e corretta, risolve il dubbio del Pubblico Ministero se quel reato sussista o no e non è difficile pensare la banalità: se quella polvere è borotalco e non è cocaina il reato non sussiste ed è il caso più sciocco che mi può venire alla mente, ma pensiamo anche ad ipotesi per esempio di un art. 2621 del Codice Civile e false comunicazioni sociali. Se il mio consulente, commercialista, docente alla Bocconi di questo e di quell'altro mi riferisce che effettivamente quel bilancio è stato redatto a regolare d'arte oppure che quel bilancio contiene delle irregolarità, ma certamente sono state come dire scappate dalle mani del relatore e non nascondono nessuno alcun vantaggio di nessun tipo e genere, il consulente tecnico nel limite del corretto quesito risponde ad una questione scientifica e tecnica, ma per me è essenziale ed è risolutiva per comprendere se quel reato sussiste o non sussiste. Certamente a me questa scelta al consulente quella della propria scienza, ma di fatto nella deduzione delle cose, nella concretezza degli accadimenti, la risposta dell'uno importa sicuramente le scelte di quell'altro che se non fosse così sarebbe stato in fondo tutto inutile, quindi mai sostitutiva da parte di quello che deve essere il compito esclusivo del Pubblico Ministero, della valutazione degli elementi di prova oppure in merito alla opportunità dell'esercizio dell'azione penale o dell'archiviazione, ma certamente, sicuramente, grandemente influente in ordine a questa risoluzione.

Una caratteristica che in genere ho valutato esistente nei consulenti con i quali ho fino ad ora lavorato, è difficile che il consulente sappia che fra i diritti e le facoltà che il codice di procedura assegna mi riferisco ad esempio all'art. 228 ce ne sono alcune assolutamente rilevanti in taluni tipi d'indagine, penso per esempio alla facoltà del perito di assistere all'esame delle parti, all'assunzione delle prove; penso per esempio alla facoltà, ma l'abbiamo già nominata, di prendere visione degli atti e quindi di portarsi i verbali con gli interrogatori, magari con la confessione, magari con la ricostruzione indiretta da parte del testimone oculare degli accadimenti e certamente non si può dire che in taluni generi d'indagini e di quesiti specifici questi siano fatti irrilevanti. Anzi devo dire che talora ho grandemente apprezzato taluni consulenti tecnici che hanno sfruttato nella massima misura ipotizzabile questa facoltà, avendo goduto della conoscenza degli atti del processo, quindi avendo aumentato la sfera delle conoscenze su cui lavorare, hanno addirittura supportato la propria valutazione tecnica, specifica, settoriale facendo richiami espressi ad altri avvenimenti su cui nulla essi inizialmente sapevano e da cui invece è arrivato il Pubblico Ministero mediante atti istruttori. Mi riferisco ad esempio ad un caso in vero peculiare in cui un certo imprenditore era stato assassinato con modalità cruente che a noi non interessano al fine di impossessarsi di una certa azienda, bene la valutazione del valore di quella azienda al momento della morte della nostra persona offesa, del nostro assassinato era senz'altro un elemento essenziale per comprendere se gli ipotetici assassini avevano un interesse economico oppure no nel compiere ciò che io gli accusavo di aver compiuto. Bene in questa valutazione posta in essere dal commercialista che io avevo nominato come consulente tecnico vi era un richiamo continuo agli atti istruttori in cui i vari soggetti dipendenti, gli amministratori di questa società che era il prezzo del delitto sostanzialmente avevano valutato il pacchetto clienti, avevano valutato i dati di bilancio e quindi c'è stata una valutazione complessiva, assolutamente perfetta e probatoriamente insuperabile dei dati che alla fine il consulente ha reso in sede di relazione. Ecco questo mi fa ricordare è come se ciascuno di loro, magari è abituato a valutarsi come un buon consulente tecnico o come ciascun P.M. conosca quali siano i suoi buoni, fidati consulenti tecnici poi in realtà ciascun consulente tecnico non è mai un perito nel fare ciò che la procedura penale impone cioè nel deporre quale testimone dinanzi al dibattimento, ognuno di loro sa che la loro preziosissima, corposissima relazione di consulenza tecnica non ha alcun valore nel procedimento penale in sé e per sé considerata, salvo l'ipotesi residuale di riti alternativi, salvo la celebrazione del rito abbreviato, quella relazione non vale nulla o poco meno che nulla se non viene reiterato il suo contenuto in sede dibattimentale dinanzi al giudice. Il che significa che esimi professori, esimi specialisti settoriali si trovino sconvolti di fatto nel dover rispondere a domande banalissime dinanzi ad un giudice, a degli avvocati, a degli imputati, a carabinieri, agli abituali frequentatori di un'aula di giustizia di quello che è il frutto delle loro condizioni tecniche, quindi occorre ricordarsi che nel momento della relazione della consulenza quello stesso malloppino che costituisce cartaceamente la relazione deve essere poi memorizzata ed utilizzata in sede dibattimentale per rispondere alle domande del giudice o delle parti in sede di dibattimento poiché solo in quella fase avrà valore probatorio ciò che nelle indagini preliminari è stato assolto. Quindi ci sarà un po' di sconcerto nel trovarsi a deporre, ma ci sarà, ancora una volta, rilevanza estrema nel dover redigere quella relazione anche con il senno di quello che magari dopo anni deve ricordarsi quanto di peculiarissimo e di specificissimo aveva descritto ed accertato anni a dietro.

E' vero, sempre più vi è accanimento e contraddittorio acceso, non contraddittorio fisiologico, ma il contraddittorio a mo' di un ring di box, del resto ormai mi si dice che è di moda in sede di dibattimento, non solo fra le parti fisiologiche del processo, certamente, fra il Pubblico Ministero che sostiene l'accusa come si suole propriamente dire e il difensore che difende il singolo imputato, ma anche tra i vari periti. E' certo che se la questione tecnica è determinante, è essenziale, è qualificante per l'esistenza di quella fattispecie criminosa imputata, in sede di dibattimento ci sarà certamente un accesissimo contraddittorio fra il consulente che so del Pubblico Ministero e quello di parte nominato dal singolo imputato. Il che comporta che certamente si creano automaticamente non proprio le fazioni, ma le posizioni in cui ognuno sta, ognuno di essi dovrà difendere la propria impostazione scientifica, certamente solo ed esclusivamente tecnica e scientifica ed è dunque evidente che se sulla base di quella relazione il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale in dibattimento il consulente si troverà a fungere da testimone del Pubblico Ministero e dunque l'importanza estrema della propria insuperabile preparazione, della inconfutabile relazione delle proprie valutazioni scientifiche. Certamente non sarebbe auspicabile per nessuno che sulla base di quella valutazione tecnica dei fatti il P.M. abbia esercitata l'azione penale e poi in fase di dibattimento ci si accorga che la ricostruzione del consulente tecnico diventato testimone non regge, per ipotesi, al vaglio del consulente tecnico di controparte, sarebbe in vero, come dire, lesivo se vogliamo dire certamente della loro professionalità e sarebbe distruttivo per l'impostazione accusatoria, certamente. Quindi occorre valutare nella redazione della relazione, sempre lì ritorno, anche l'ipotesi di inserirvi alcuni cenni di quella che per esempio nel settore medico si chiama letteratura, piuttosto che non bibliografia, piuttosto che noi giuristi la chiameremmo dottrina cioè il riferimento a quei manuali, a quei testi, a quei settori specializzati che danno per affermato in quel settore specifico quella impostazione della teoria, quella valutazione del caso pratico e quindi ecco talora l'importanza in alcuni particolari tipi di dibattimento per esempio delle valutazioni della capacità professionale del consulente che ciascuno delle parti ha scelto. Mi capita frequentemente in dibattimento di interrogare il mio consulente di parte dicendo: "Scusi Lei che scuole ha fatto? Quanto volte ha sperimentato questo caso di cui ci descrive? Quante volte Le hanno dato ragione? Quante volte Le hanno dato torto?" Questo è divenuto ormai essenziale proprio perché il consulente del Pubblico Ministero diventa una parte processuale, sta dalla parte di chi sostiene le imputazioni e quindi necessariamente deve essere qualificato, deve essere non dico insuperabile nel proprio vaglio scientifico, questo non lo si pretende, ma deve essere molto motivato e deve essere fondato.

Insomma, in breve, la loro professionalità diventa tutt'uno con la nostra professionalità che scegliamo il consulente, insomma si diventa non solo un'analoga o medesima parte processuale, ma certamente la struttura probatoria, la validità della struttura probatoria regge, se regge l'autorevolezza scientifica della loro professionalità, della loro preparazione, della loro relazione di consulenza tecnica. Noto che se il giudice è giudice e il consulente fa il suo mestiere e ognuno dovrebbe procedere parallelamente all'altro, vi sono in realtà dei tipi di procedimenti in cui la valutazione tecnica affidata al consulente talora, veramente, diventa qualificante, diventa decisiva per stabilire la sussistenza o meno di quella condotta che si assume essere criminosa per la sussistenza o meno di quella fattispecie criminosa per la quale tizio, caio, sempronio sono stati rinviati a giudizio, sono stati sottoposti addirittura forse anche alla privazione della libertà personale, certamente per mesi sottoposti ad indagine, certamente ora posti dinanzi ad un tribunale e siccome il processo penale si qualifica per la sua serietà e per la sua verità rispetto alla verità delle cose è evidente che la loro professione, il loro ruolo è di fatto un tutt'uno con quello che ha provveduto alla loro nomina.

Non dico che il consulente tecnico diventi un giudice perché altererei certamente le carte in tavola, dico che talora se le cognizioni che sono richieste sono essenziali per costituire quell'elemento normativo della fattispecie la loro funzione è davvero talora tanto simile alla nostra e dunque dobbiamo condividerne non solo l'interesse scientifico ed intellettuale, ma soprattutto la responsabilità umana per la persona che è sottoposta a procedimento, la responsabilità giuridica delle nostre affermazioni e perché no anche il peso sulla coscienza di quello su cui la giustizia penale alla fin fine viene valutata. Ringrazio

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Ringraziamo la Dott.ssa Gualdi del suo intervento. Volevo prima di proseguire chiamare tutti i presenti ad una, magari, rapida considerazione sugli argomenti che ha toccato adesso la Dott.ssa. Volevo aggiungere due cose tra l'altro. E' piacevole riscontrare che anche la Dott.ssa ha comunque avuto la necessita di mettere in evidenza delle cose che ha chiamato ovvie, perché, in effetti ovvie erano a partire dalla intestazione della causa, il numero del procedimento che però troppo spesso, evidentemente, si perdono nel corso della perizia. Così come abbiamo avuto dei relatori, in precedenti convegni, che hanno riferito di consulenti che scrivono bibbie salvo poi dimenticarsi di rispondere ai quesiti del magistrato o del Pubblico Ministero, quindi voglio dire anche queste cose ovvie hanno la loro importanza, non a caso il nostro lavoro dal 1991 è iniziato proprio 1) codice deontologico, 2) formulazione di una perizia o consulenza tecnica prima come griglia e poi nei contenuti a partire proprio dalla copertina dove mettere in evidenza il numero del procedimento, i nomi delle parti in causa, proprio perché sono le prime cose che servono quando uno prende in mano il fascicolo, poi, ovviamente, serve tutto il resto che è certamente più importante.

Volevo sottolineare ad integrazione degli argomenti del corso di specializzazione di cui stiamo parlando da questa mattina che partirà a Gennaio del prossimo anno all'Università di Camerino, l'argomento della Dott.ssa Gualdi mi viene incontro per integrare l'informazione lì oltre che la simulazione del processo civile e penale ci sarà proprio la tecnica di come subire un interrogatorio perché a secondo della veste che avrete subirete un interrogatorio o del Pubblico Ministero, se lavorate per una delle altre parti, oppure dell'avvocato più o meno difensore, comunque dell'avvocato di una delle parti se state facendo il consulente tecnico per il Pubblico Ministero. Vi invito quindi a rapide considerazioni da parte di tutti a cominciare dal Dott. Oricchio, visto che ancora è qua.

Volevo invitare a sedersi al mio posto l'Avvocato Papa che è il Presidente della Camera Penale di Como e Lecco. Prego Dott. Oricchio.

Dott. ANTONIO ORICCHIO (Magistrato civile, Ufficio Studi Consiglio Superiore della Magistratura)

Io prenderei le mosse da quella che è stata la conclusione di questa comune attività, di questo comune intento per l'accertamento della verità che c'è sia da parte del perito come ausiliario del giudice, in questo caso nelle indagini preliminari come ausiliario del P.M.. E' un po' una visione, diciamo, assorbente di quelli che sono i mestieri forensi che hanno a che fare con la magistratura ed è in una visione molto ampia in senso lato un po' un allargamento di quella che è la concezione delle cosiddette scuole per esempio comuni di formazione che si andranno ad istituire e che riguardano al tempo stesso, magistrati, notai ed avvocati oppure un po' un qualcosa di simile alla concezione stessa che è stata posta a base del recente disegno di legge sull'assunzione straordinaria in magistratura con riserva di posti per gli avvocati di cui, sicuramente, avrete conoscenza anche per le polemiche che vi sono sugli organi di stampa. Un disegno di legge che appunto parte dalla concezione della unitarietà sostanziale delle professioni forensi e di quello che è l'apporto che al mondo forense viene dato anche da altre figure istituzionalmente previste come quelle degli ausiliari del giudice. D'altra parte in altri ordinamenti, come per esempio nell'ordinamento tedesco, normalmente, si diventa giudici o notai o avvocati facendo lo stesso iter di studi e lo stesso iter di specializzazione e di preparazione, così come in ordinamenti di tipo anglosassone c'è la figura dei medici legali o dei coroner che hanno una connotazione di tipo pubblicistico abbastanza più accentuata rispetto a quella che è la funzione dell'ausiliario tecnico del P.M. e cioè del perito. Io però non premerei troppo l'acceleratore su questo aspetto perché ritengo che dall'accertamento della verità allo svolgimento delle attività processuali, specie nella fase delle indagini, debbano concorrere varie figure, processualmente previste fra cui anche quelle del difensore, per esempio, tutte dando il loro apporto, ma con le connotazioni e le particolarità e le caratteristiche peculiari di ciascuno di questi soggetti, di queste figure e quindi anche il perito deve avere un suo ambito ben preciso.

Per il resto non è che ci sia molto da aggiungere, certo il discorso se si portasse sul campo pratico e su quelle che sono, oggi come accennavo prima all'inizio di questo mio secondo intervento del pomeriggio, le difficoltà che vi sono nei conferimenti dei mandati, le difficoltà nei rapporti fra periti e magistrati delle procure, se per esempio si andasse, a vedere come si dice, quelli che sono i costi di determinate perizie e quelli che sono gli esiti di determinati procedimenti avviati il discorso sicuramente andrebbe più su un campo toccante e vivente.

C'è poi il discorso per esempio di alcuni settori particolari, io sono fondamentalmente un civilista però c'è il discorso di alcuni settori particolari come il campo della balistica, i rapporti con i centri dei CIS, le liquidazioni che vengono fatte ai carabinieri, la normativa d'intesa che è stata fatta tra il Comando Generale dell'Arma e il Ministero di Grazia e Giustizia. C'è un problema anche di salvare un determinato "know how" in materia di corpi di reato, in materia di accertamenti su armi ed altro. Effettivamente è un settore che andrebbe un po' ridisegnato, è un settore in cui andrebbe posto un po' d'ordine, anche nel sistema delle liquidazioni, nel sistema dell'utilizzazione delle competenze professionali, sia quelle che ci provengono dai corpi specializzati e dai centri specializzati militari o della polizia sia quelle che ci provengono da privati e in cui andrebbe messo un po' d'ordine per evitare che ci siano tante Procure e tanti sistemi di utilizzazione e di liquidazione e si giunga il più possibilmente ad unificare il sistema.

Da ultimo, vorrei notare che per esempio in altri ordinamenti esistono delle figure tecniche come quella del Coroner che garantiscono anche una certa trasparenza nell'affidamento degli incarichi, nella utilizzazione di varie strutture pubbliche o private. Esistono poi anche dei problemi di attribuzione a società investigative a società tecnologiche di determinate operazioni peritali che sicuramente nelle pratica potrebbero dare adito a varie problematiche di trasparenza, di certezza e qui non mi sto riferendo a quella fase della concessione del mandato o della liquidazione dell'incarico, dell'incarico espletato ma per esempio all'esperimento stesso di determinate operazioni che potrebbero essere di una certa delicatezza e che sicuramente quando si ricorre anche a società esterne o a studi esterni e privati potrebbero dare luogo a varie preoccupazioni. Comunque, ripeto, il discorso più generale è quello di un riordino dell'intera disciplina che attiene alle professioni come dicevo questa mattina anche in dipendenza di quelle che sono le normative Comunitarie e la nuova disciplina a cui il legislatore vorrebbe tendere in materia di ordini professionali da una parte e poi delle esigenze di riorganizzazione di razionalizzazione della materia e di migliore utilizzazione anche di quelle strutture pubbliche quali possono essere appunto i centri di indagine specializzata dei carabinieri o della polizia.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Volevo mettere però anche un po' di sale però visto che siamo dopo pranzo e sugli argomenti che aveva toccato la Dott.ssa Gualdi, due accuse che poi sono la medesima accusa a seconda però della parte della quale siamo investiti. Lei sia nel 1994 che nel 1997 per esempio riguardo alle consulenze tecniche di parte aveva descritto che alcuni consulenti si arrampicano un po' troppo sugli specchi che è un errore che c'è, volevo che venissero fuori anche le critiche alla professione così come, c'è l'altra critica che è poi la medesima solo quando invece siamo consulenti del Pubblico Ministero: dell'appiattimento della relazione del consulente tecnico alle tesi del Pubblico Ministero. C'è influenza? Sono casi eccezionali o invece sono frequenti? Per esempio Dott. Cappiello e passo poi la parola alla Dottoressa Gialdi e all'Avvocato Papa.

Dott. ANTONIO CAPPIELLO (Magistrato Penale)

Io sono stato sempre giudice…

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

E' una buona angolazione.

Dott. ANTONIO CAPPIELLO (Magistrato Penale)

Quindi è ben diverso, io non sono mai stato parte in un processo…

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Però le ha viste!

Dott. ANTONIO CAPPIELLO (Magistrato Penale)

Certo, le ho valutate e le ho giudicate quindi il mio taglio è diverso da quello della collega, se la posso chiamare ancora tale, perché adesso con questa faccenda della separazione delle carriere…

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Immagino di sì comunque vi dovete mettere d'accordo tra di voi.

Dott. ANTONIO CAPPIELLO (Magistrato Penale)

A parte lo scherzo, il discorso veramente è diverso. Però quello che ha detto la collega in realtà è quello che io ho sempre sostenuto cioè la qualità del consulente. Io sono rimasto esterrefatto quando ha detto delle perizie, delle consulenze senza intestazione, in trentacinque anni di carriera i miei consulenti o periti che dir si voglia non hanno mai fatto un errore del genere, altrimenti sarebbe stata la prima e l'ultima volta, quindi mai successa una cosa del genere, rimango esterrefatto però mi rendo conto che questa è una delle prove della specializzazione che sostengo io.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Però della mancanza della risposta ai quesiti non era anche lei che qualche volta ha detto che qualcuno se lo era dimenticato?

Dott. ANTONIO CAPPIELLO (Magistrato Penale)

No, questo no. Questo sarebbe stato proprio il colmo. Magari ha risposto in modo generico e non specifico anche perché uno dei miei motti ai periti è stato sempre "ad impossibilia nemo tenetur" cioè non vi dovete arrampicare sugli specchi per dimostrare qualche cosa che in realtà non c'è. Se c'è me lo dite, se non c'è amen.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Sono casi rari e quindi non vale la pena perderci tempo o invece sono casi frequenti?

Dott. ANTONIO CAPPIELLO (Magistrato Penale)

No. No. Secondo me bisogna andarci con i piedi di piombo. Torniamo al discorso di prima, da quello che sentivo dalla collega, evidentemente, qui si applica il principio della rotazione, secondo me, per cui chi capita capita. Sentivo ad esempio parlare della lettura degli atti, i nostri consulenti a Roma la prima cosa che fanno si guardano gli atti è proprio essenziale per la comprensione del processo. Capisco che magari all'inizio, per questo ho detto sono stato sempre giudice e mai Pubblico Ministero, ad esempio all'inizio di un'indagine non si ha niente e quindi si parte solamente, che so io, dal cadavere di un uomo, dal sequestro di atti, che posso dire, dal sequestro di una sostanza che non si sa se è stupefacente o meno, cioè non c'è già qualcosa ecco perché dicevo ancora una volta il mio taglio è diverso, certi problemi io non me li sono posti. Però da qui a dire che il consulente magari, se è di parte, faccio un affermazione un po' pesante, certamente, si schiera a favore dell'assistito che lo paga arrampicandosi sugli specchi, che poi la cosa strana è questa: alcune materia, ad esempio la grafica, io posso capire. La grafica, scusatemi per i periti grafici che sono in aula, la grafica, per me, non è una scienza esatta quindi lì una stessa firma può essere autografa, di pugno diverso, può essere un'imitazione, ce ne sono centomila. Però quando si tratta di conti, i conti sono conti due più due fa quattro, almeno così a me anno sempre insegnato, stranamente anche nelle perizie contabili alcune volte due più due fa cinque o qualche volta tre, ed è una cosa che non si comprende come. Io non ho mai trovato una perizia contabile che non sia stata contestata dalla controparte, mai. Io non so nella materia sua se qualcuno per esempio dice una pelle di tigre dice: "No è leopardo", però, ripeto, il discorso di fondo evidenzia tutti quei difetti che io ho sempre sostenuto.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Dott.ssa Gualdi, Lei invece ha avuto mai la sensazione di avere dei consulenti che magari sono un po' troppo pronti a schierarsi, uso un linguaggio improprio, perché dire alle tesi a cui sta lavorando, forse è decisamente improprio, però Lei sa a cosa mi riferisco, insomma, perché diciamo è uno dei problemi che stanno un po' sul tappeto. Io cerco di mettere in evidenza queste cose perché purtroppo è evidente dal consulente tecnico quando lavora per le parti…

Dott. ANTONIO CAPPIELLO (Magistrato Penale)

Io parlo sempre di parte privata intendiamoci.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

In questo caso anch'io, dico che sembra sempre che deve schierarsi da quella parte e che io già trovo completamente anomalo perché il consulente tecnico di parte come ha giustamente detto Lei poc'anzi dovrebbe fare la sua relazione in piena scienza e coscienza come ci ha insegnato da sempre il Dott. Cappiello. Però, voglio dire, Lei ha mai avuto questa sensazione oppure no?

Dott.ssa GEMMA GUALDI (Sostituto Procuratore Tribunale di Milano e Direzione Distrettuale Antimafia)

Ma, veda, io amo impostare la questione in maniere differenti, ovvero sia sulla ideale scelta che tutti noi perseguiamo, immagino, di un consulente di parte professionalmente ineccepibile come quello di rivestire noi stessi quel modello forse inesistente ma che ci sforziamo di perseguire di Pubblico Ministero che non segue nessuna parte né quella dell'accusa né quella della difesa. Il Pubblico Ministero è a sua volta un tecnico così come lo è il giudice e come lo è il consulente, valuta con i criteri che ha dinanzi, con i parametri normativi che la legge gli impone se, a suo parere certo non è un problema d'infallibilità è evidente, se quel reato sussiste o non sussiste e negli stessi termini amerei vederla da parte del consulente tecnico. Sì accade di vedere ipotesi di appiattimento o meglio accade di vedere un determinato numero di professionisti che abitualmente si schierano dalle parti della Procura perché d'abitudine ricevono incarichi dalla Procura in questo limitato senso, ovvero perché d'abitudine svolgono le loro funzioni per il privato. Questo devo dire che effettivamente c'è questo duplice binario di professionisti entrambi stimabilissimi, ma che di abitudine per loro scelta personale svolgono questi due differenti incarichi. La domanda mi sembrava più maliziosa, se accade che un consulente tecnico da noi nominato si sforzi di aderire alle ragioni accusatorie, chiamiamole così. Beh questa domanda mi preoccupa molto, da un lato perché presuppone che sia aborigeno il Pubblico Ministero a voler sostenere una tesi e questo per principio non lo deve proprio essere poiché abbiamo detto che anche il Pubblico Ministero svolge una scelta, una valutazione tecnica, giuridica, tecnica.

Arch. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale Collegio Periti Italiani)

Avevo precisato che il mio linguaggio era leggermente improprio.

Dott.ssa GEMMA GUALDI (Sostituto Procuratore Tribunale di Milano e Direzione Distrettuale Antimafia)

E dunque parliamo di una fase delle indagini preliminari in cui un'imputazione non c'è ancora, in cui un processo non c'è ancora, ci sono delle ipotesi, la famosa iscrizione a registro a modello 21 della persona sottoposta ad indagine, è un'ipotesi accusatoria. Nella fase delle indagini preliminari il Pubblico Ministero non deve sostenere nessuna tesi salvo essere il peggior tipo di Pubblico Ministero ipotizzabile. Per sua natura la fase delle indagini preliminari serve a stabilire se quel reato sussiste ovvero no, altro è la fase del dibattimento. Nella fase del processo vero e proprio, quando l'esercizio dell'azione penale è già stata esercitata, quando un imputato si trova già condotto dinanzi ad un giudice con un'accusa, con una contestazione, con una imputazione, allora effettivamente questo profilo può essere più pericoloso perché a quel punto il processo si svolge proprio perché ci sono tre parti o tre soggetti del diritto: il giudice che è terzo e che non dovrebbe, in teoria, stare né dalla parte del privato né dalla parte del Pubblico Ministero; un avvocato che difende un imputato; un Pubblico Ministero che vanta essere stata lesa o violata una legge dello Stato. Allora sì è verosimile che il consulente debba fungere da test del Pubblico Ministero e il consulente di parte debba fungere da test dell'imputato...

…Io sono certa che nella fase delle indagini preliminari, nella fase del giudizio, nella fase della Corte d'Appello, nella fase del giudizio di Cassazione, io sono certissima che la valutazione scientifica, tecnica che il mio consulente tecnico può fare è quella e sono certa che se per errore, per disavventura, per negligenza, per superficialità, per compiacenza può essere, il consulente tecnico si adagia a declinare la propria scienza più verso una soluzione che non verso quell'altra, sicuramente lui ed io, Pubblico Ministero, la pagherà cara in dibattimento perché mi distruggeranno in dibattimento e se io dimostro che il chirurgo tal dei tali ha ucciso la paziente tal dei tali per errore professionale e lo faccio un po' per convinzione, un po' perché la letteratura è a metà e metà e un po' perché così non dispiaccio il Pubblico Ministero, io sono certa che me e il mio consulente tecnico in dibattimento ci distruggono e bene fanno. Perché il consulente tecnico deve dare una ricostruzione asettica, professionale della valutazione che gli è demandata. Se ciò accade, ciò è grave, ma ciò soprattutto è dannosissimo perché, grazie a Dio, se il processo si svolge come si deve svolgere, se leggi vengono applicate correttamente, se i giudici sanno fare il loro mestiere in dibattimento si cerca di accertare, usiamo una parola grossa? La verità degli accadimenti? Proviamo ad usarla, proviamo ad avere delle mete dinanzi e se la verità degli accadimenti e non la finzione processuale, della scenografia processuale che va ricostruita in dibattimento il consulente compiacente e insieme a lui il suo Pubblico Ministero verranno distrutti e quindi non è una scelta professionale, ne per il professionista né per il Pubblico Ministero che l'ha nominato.


... mancano alcuni interventi


Dott. PIER GIORGIO CASALENA (in rappresentanza della Commissione Europea - Rete Eurojus)

1. Libera circolazione dei professionisti e concorrenza.

A seguito della crescente specializzazione dei mestieri e delle professioni della vita moderna, l'attività di consulente tecnico e di perito in ambito giudiziario riveste una sempre maggiore importanza negli ordinamenti dei diversi paesi dell'Unione europea. Più la scienza si sviluppa, più i tribunali hanno infatti bisogno di ricorrere ad esperti per essere informati sui problemi scientifici.

Occorre evidenziare, tuttavia, la mancanza nel diritto comunitario di una normativa specifica in materia. Né, del resto, si è giunti - allo stato attuale - ad elaborare una nozione di "consulente tecnico europeo", dal momento che esistono differenze anche rilevanti fra un paese e l'altro per quanto riguarda i sistemi di formazione.

Le uniche disposizioni concernenti la professione di perito giudiziario sono contenute nel progetto di convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri della Comunità, recentemente elaborato dal Consiglio nell'ambito del c.d. Terzo pilastro su cui si fonda l'Unione europea, relativo alla cooperazione nei settori della Giustizia e degli Affari Interni.

Tali norme si aggiungono e completano le disposizioni della convenzione di Strasburgo stipulata in seno al Consiglio d'Europa nel lontano 1959, in cui veniva disciplinata la comparizione dei periti - in qualità di esperti - nelle audizioni richieste dalle autorità giudiziarie di un altro Stato membro.

Le norme del trattato istitutivo della Comunità europea ci consentono, tuttavia, di porre in qualche modo rimedio a questo "vuoto normativo". In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera c) del trattato, l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione. Per i cittadini comunitari questa comporta, in particolare, la facoltà di esercitare, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

Tale facoltà trova poi corrispondenza negli articoli 52 e 59 del trattato (rispettivamente artt. 43 e 49 nella sua versione consolidata), che garantiscono il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità europea, nonché in alcune sentenze della Corte di Giustizia.

Il diritto di stabilimento implica il trasferimento in uno Stato membro diverso da quello di origine per un periodo relativamente lungo, con l'obiettivo di perseguire a titolo continuativo una determinata attività economica o professionale.

La libera prestazione dei servizi implica, invece, lo svolgimento a titolo temporaneo di attività economica o professionale in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Un elemento costitutivo comune alle varie "libertà" - che rappresenta in buona misura il fondamento del divieto di mantenere all'interno del territorio comunitario qualsiasi tipo di barriere - è il principio di non discriminazione fra soggetti di diversi Stati membri, sulla base della rispettiva nazionalità. Questo principio è sancito in via generale dall'articolo 6 del trattato (ora art. 12) ed è espressamente ripreso all'articolo 52, 20 comma, e 60, 30 comma, per i lavoratori autonomi (rispettivamente artt. 43, 20 c. e 50, 30 c. nella versione consolidata del trattato). Il professionista può dunque, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare la sua attività in un altro paese dell'Unione europea, alle stesse condizioni imposte dallo stesso paese ai propri cittadini.

Occorre sottolineare che la libera circolazione dei professionisti si svolge in un contesto - quello del mercato interno - che sarà sempre più caratterizzato in futuro da una maggiore apertura e da una maggiore concorrenza.

Il commissario europeo per la concorrenza, Mario Monti - in occasione di un recente convegno organizzato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato6 - ha dichiarato che "i processi di apertura e di integrazione dei mercati devono sempre di più investire anche attività, come appunto quelle professionali, finora caratterizzate da molteplici vincoli di natura regolamentare che ostacolano, a svantaggio degli utenti, l'operare dei meccanismi concorrenziali".

Questo discorso coinvolge, soprattutto, il nostro paese che si trova in forte ritardo nel processo di ammodernamento e riorganizzazione delle libere professioni.

Com'è noto, lo scorso febbraio è stata avviata tra il Governo e i rappresentanti delle diverse categorie la concertazione in merito alla riforma delle attività professionali, una questione che interessa anche le associazioni delle professioni non riconosciute. L'obiettivo della regolamentazione è quello di rendere il sistema delle professioni più competitivo e più aperto, ampliando le possibilità di scelta dei professionisti e garantendo al contempo i diritti per i cittadini.

In particolare, l'accesso alla professione verrà disciplinato in maniera da salvaguardare la qualità delle prestazioni senza introdurre ingiustificate limitazioni al numero complessivo dei professionisti. Si prevede, inoltre, di stabilire regole di comportamento che garantiscano la deontologia professionale senza ridurre l'operato della concorrenza.

Un ulteriore significativo passo in avanti verso uno scenario di tipo concorrenziale potrebbe delinearsi, infine, a seguito dell'entrata in vigore della legge Comunitaria 1999 7, che ha recepito ben 42 direttive per l'integrazione economica e sociale fra i paesi dell'Unione europea.

L'articolo 16, contenente una rubrica di portata generale ("Norme in materia di domicilio professionale"), dispone infatti che "per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini del 'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza".

Le normative attualmente in vigore saldano l'iscrizione a un determinato Albo alla residenza del professionista. Questo collegamento è strutturalmente spiegabile, da una parte, con le funzioni di giudice disciplinare svolte dall'Ordine o dal Collegio locale e, dall'altra, con il bisogno dell'ente di contare su entrate certe per soddisfare le spese di funzionamento.

In passato, quando un professionista, per esempio inglese o francese, chiedeva l'iscrizione in un Albo italiano, la richiesta si scontrava sempre con la normativa interna che poneva la residenza tra i requisiti necessari per l'iscrizione stessa. L'equiparazione residenza-domicilio agevola adesso l'iscrizione all'Albo italiano del professionista europeo, il quale, mantenendo la residenza nel suo Paese d'origine, ha scelto una nostra città come "centro dei suoi affari".

L'ambito di applicazione della norma non è però limitato ai professionisti esteri che lavorano in Italia, ma vale naturalmente anche per i professionisti italiani che intendano stabilire il loro domicilio e, quindi, il centro dei loro affari in una qualsiasi città della Comunità. Se si escludesse, infatti, che l'articolo 16 si applichi anche agli italiani, si creerebbero infatti ingiustificate disparità di trattamento.


2. Il riconoscimento dei diplomi

Una questione importante che si pone a livello europeo per i consulenti tecnici e i periti che operano in ambito giudiziario è, a mio avviso, quella relativo al riconoscimento della rispettive qualifiche e competenze tecniche.

La maggior parte delle professioni non sono disciplinate da normative a livello comunitario (eccettuate le professioni - che rientrano per lo più nel settore sanitario - contemplate da direttive specifiche, dette settoriali, che contengono alcune condizioni minime). Ogni Stato membro è dunque competente per tutto ciò che interessa la normativa in materia di professioni, in particolare per le norme che ne disciplinano l'accesso e l'esercizio. Spetta quindi ai singoli Stati membri definire, eventualmente, i cicli di formazione e gli statuti professionali.

Di conseguenza, il fatto che ai titolari di alcuni diplomi sia preclusa la possibilità di iscriversi a un determinato albo professionale non configura di per sé una discriminazione ai sensi del diritto comunitario.

La libera circolazione dei professionisti suddetti è disciplinata dal diritto comunitario in materia e, in particolare, dal sistema generale di riconoscimento dei diplomi. Tale sistema è destinato alle persone che, essendo in possesso dei titoli necessari per l'esercizio di una professione in uno Stato membro, intendono esercitare la stessa professione in un altro Stato membro (cosiddetto Stato ospitante).

Il sistema generale si applica ogni volta che si ha, in uno Stato membro, una professione regolamentata, vale a dire una professione per la quale l'accesso e l'esercizio sono subordinati - da disposizioni legislative o amministrative - al possesso di un determinato diploma o titolo.

Viceversa, se la professione non è regolamentata nello Stato in cui si desidera lavorare, il riconoscimento dei diplomi non è necessario e non possono essere sollevati ostacoli di ordine giuridico; si può infatti iniziare ad esercitare la professione alle stesse condizioni dei cittadini ditale Stato: stessi diritti e stessi obblighi.

Presupposto del riconoscimento è l'identità tra l'attività professionale per la quale il migrante è stato formato nello Stato membro di provenienza e quella che desidera esercitare nello Stato membro ospitante.

Il sistema non vincola gli Stati membri a regolamentare l'esercizio delle professioni che potrebbero rientrare nel campo d'applicazione delle direttive, né coordina le formazioni. Le direttive si limitano a precisare le condizioni necessarie e sufficienti che un richiedente deve soddisfare per beneficiare del riconoscimento.

Le direttive che hanno istituito tale sistema sono: la direttiva 89/48/CEE relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali della durata di almeno tre anni e la direttiva 92/5 1/CEE relativa a un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.

L'applicabilità di una direttiva anziché dell'altra in un caso specifico dipende dal livello del diploma richiesto per accedere a una certa professione. In particolare, la prima direttiva concerne le formazioni di grado universitario, la seconda, invece, i diplomi che sanciscono formazioni professionali che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/48/CEE, di grado secondario o tecnico o di grado post-secondario, con durata minima di un anno (cioè 1 o 2 anni di studio dopo la maturità).

Meccanismo di riconoscimento: affinché il sistema generale di riconoscimento dei diplomi sia applicabile, è necessario che il migrante sia un "professionista pienamente qualificato" nel paese d'origine: oltre ad avere conseguito il diploma, il candidato deve cioè aver compiuto nel paese di provenienza tutto l'iter e le formalità necessarie per accedere a pieno titolo alla professione che desidera esercitare.

Di regola, il diploma, il certificato o il titolo (o l'insieme dei titoli) deve essere riconosciuto come tale. Il riconoscimento, tuttavia, non è automatico: per ottenerlo occorre presentare una domanda all'autorità competente dello Stato ospitante, che dovrà esaminare ogni singolo caso.

L'autorità accerta:

1.  che la professione regolamentata che si intende esercitare nello Stato membro ospitante sia la stessa per il cui esercizio la persona possiede tutti i titoli richiesti nello Stato di provenienza e

2.  che la durata ed il contenuto della formazione non presentino differenze sostanziali con la durata ed il contenuto di quella richiesta nello Stato ospitante.

Se si tratta della stessa professione e le formazioni sono sostanzialmente simili, l'autorità competente deve riconoscere i titoli presentati. Se invece la stessa autorità dimostra che esistono differenze sostanziali nelle professioni oppure nella durata o nel contenuto delle formazioni, allora può esigere una misura di compensazione.

Misure di compensazione: se la durata delle formazioni differisce di almeno un anno, l'autorità competente può esigere che la persona possieda un'esperienza professionale (della durata variabile da 1 a 4 anni). In caso di differenze sostanziali tra le professioni o nel contenuto delle formazioni, l'autorità competente può imporre un tirocinio o un esame (di regola a scelta del richiedente). In tutti i casi può imporre una sola misura di compensazione. Deve inoltre tener conto dell'esperienza professionale eventualmente acquisita nello Stato di provenienza o in qualsiasi altro Stato membro. Tale esperienza potrà semplificare la misura di compensazione prevista o evitarne l'applicazione.

Casi particolari:

a)   Se la professione per la quale è richiesto il riconoscimento dei titoli non è regolamentata nello Stato di provenienza, l'autorità competente potrà esigere il possesso di un'esperienza professionale di due anni.

b)   Se il diploma è stato ottenuto in un paese non membro dell'Unione ed è già stato riconosciuto in uno Stato membro nel quale la professione è stata esercitata per 2 o 3 anni, a seconda dei casi, il diploma potrà essere riconosciuto nello Stato ospitante.

Limiti:

1.  L'autorità competente dispone di 4 mesi per esaminare la domanda e prendere una decisione: essa può riconoscere i titoli, subordinare il riconoscimento ad una misura di compensazione, respingere la domanda.

2.  La decisione (di rigetto o di imporre una misura di compensazione) deve essere motivata e suscettibile di ricorso giurisdizionale.

3.  In mancanza di decisione nel termine di 4 mesi, è possibile promuovere un ricorso, secondo le procedure vigenti nello Stato ospitante, per mancato rispetto del termine (di 4 mesi) previsto, secondo il caso, dall'articolo 8 della direttiva 89/48 o dall'articolo 12 della direttiva 92/51.

4.  Le istituzioni comunitarie non hanno il potere di annullare una decisione amministrativa presa da un'autorità nazionale. Soltanto le autorità nazionali competenti possono annullare una decisione di rigetto della domanda. Le sentenze della Corte di giustizia CE si limitano a dichiarare l'inadempienza di uno Stato membro a motivo della non corretta applicazione del diritto comunitario o dell'esistenza di una norma nazionale incompatibile con il diritto comunitario. Spetta alle autorità dello Stato interessato modificare le decisioni individuali adottate in base ad una prassi o ad una normativa condannata dalla Corte.


3. Il perito nel diritto comparato

In Europa si individuano, fondamentalmente. due contrapposti regimi di disciplina della perizia.

Il primo è quello del contraddittorio peritale, adottato dai paesi di common law, nel quale tanto in materia civile che in materia penale l'esperto viene designato da ciascuna delle parti. I periti svolgono il loro compito non sotto la direzione del giudice, ma sotto la direzione della parte che li ha scelti. Essi non hanno la posizione dell'"expert" dell'ordinamento francese, ma sono trattati come dei testimoni. Nel diritto inglese non hanno un nome specifico, ma per denominarli si usa l'espressione "expert witness".

L'altro sistema è quello del perito d'ufficio, quale troviamo in Francia, in Belgio e in Germania. Qui il perito è nominato dal giudice e sotto la direzione del giudice effettua le sue ricerche. Non è considerato come un testimone, ma gode di uno status particolare: appare come un ausiliario del giudice.

Sebbene, dunque, siano principalmente gli ordinamenti influenzati dalla tradizione francese ad avere adottato il metodo del perito d'ufficio, mentre i sistemi di common law preferiscono il contraddittorio peritale, la realtà è un po' più complicata.

Da un lato, il diritto francese conosce un certo numero di casi particolari nei quali il legislatore ha instaurato il contraddittorio peritale.

D'altro canto, pure la procedura inglese fa un notevole impiego del perito d'ufficio: una volta stabilita la colpevolezza dell'accusato, il giudice, prima di infliggere la pena, vuole essere spesso informato sullo stato mentale o sulla salute di quest'ultimo; per questo, un perito è incaricato di esaminarlo, ed egli è generalmente scelto, nominato e retribuito dall'ufficio giudiziario.

Le due possibilità - perito designato dalle parti e perito nominato d'ufficio dal giudice - possono ritrovarsi anche insieme. Alcuni paesi europei hanno infatti adottato un sistema "misto": all'esperto designato dal giudice possono affiancarsi altri esperti nominati dalle parti.

In Italia, per esempio, le parti in causa possono scegliere degli esperti che hanno il diritto di controllare il perito nel suo lavoro e di essere sentiti in contraddittorio con lui e tra di loro in udienza. E così in Grecia si trovano dei consulenti tecnici designati dalle parti che possono presentare il loro parere sulla relazione del perito designato dal Tribunale. In Svezia, infine, degli esperti privati possono ritrovarsi accanto al perito scelto dal giudice. Per l'esercizio della professione si esige spesso un'esperienza di una certa durata o il possesso di determinati diplomi (Spagna). Talvolta ci si può anche riferire alla notorietà (Danimarca). Ma nella maggior parte dei casi gli esperti sono iscritti su liste o albi preventivamente stabiliti sia a livello nazionale che a livello di una corte d'appello (o delle giurisdizioni locali), e per poter essere iscritti bisogna dimostrare requisiti professionali più o meno precisi a seconda delle normative. In genere, la lista o l'albo degli esperti viene redatta per facilitare la scelta del giudice. In quei paesi, invece, dove la scelta dell'esperto è di competenza delle parti, il ruolo del giudice è meramente sussidiario. Sarà solo in mancanza di un accordo tra le parti che il giudice recupera in pieno il proprio potere di designazione (ma non sempre poiché in Spagna bisognerà tirare a sorte tra tre nomi).

Francia

In Francia la perizia, di regola, si svolge senza contraddittorio. Salvo che vi siano circostanze eccezionali a giustificare la designazione di una pluralità di pareri, il giudice nomina un unico perito fissando un termine per l'adempimento dell'incarico e per la stesura di una relazione contenente la descrizione delle operazioni compiute e le sue conclusioni. I periti sono scelti tra le persone fisiche che figurano "su una lista nazionale formata ogni anno dall'ufficio della Corte di Cassazione ovvero su una delle liste formate da ogni Corte d'appello". In via eccezionale, una persona qualificata - anche se non compresa in alcuna lista - può essere scelta come perito con decisione motivata, o può essere autorizzata dal giudice a unirsi al perito per coadiuvarlo nella soluzione di una questione specifica. Al momento della loro iscrizione sulla lista, i periti giurano, sul proprio onore e in coscienza, di portare il loro concorso alla giustizia.

Per presentare la propria candidatura, occorre richiedere un dossier d'iscrizione al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione si situa la residenza o si esercita la propria attività professionale. In pratica, occorre rivolgersi al Parquet (service des experts).

Il dossier deve essere consegnato entro e non oltre il l0 marzo di ciascun anno per le iscrizioni valide l'anno successivo.

Il limite di età è di 70 anni per la corte d'appello (e per il tribunale amministrativo) e di 75 anni per la Corte di Cassazione.

L'iscrizione vale per un anno.

Documenti generalmente richiesti:

a)    Domanda d'iscrizione (su modulo prestampato rilasciato dal Parquet) contenente:

1 indicazione della o delle specialità per le quali l'iscrizione è richiesta;

2 indicazione dei titoli o dei diplomi del richiedente, dei suoi lavori scientifici, tecnici e professionali, delle diverse funzioni che ha espletato e della natura di tutte le attività professionali che esercita, con, eventualmente, l'indicazione del nome e dell'indirizzo dei datori di lavoro (in genere si esige nella specialità richiesta un'esperienza professionale di almeno 15 anni);

3 giustificazione della qualifica nella specialità richiesta;

4 indicazione dei mezzi e delle strutture di cui il candidato può eventualmente disporre.

b)  Estratto dell'atto di nascita.

c)  Stato di famiglia.

d)  Foto formato tessera.

e)  Copia dei titoli e dei diplomi.

f)  Copia del casellario giudiziario.

g)  Curriculum-vitae.

h)  Elenco delle perizie già effettuate.

i)  Colloquio individuale (in certe corti d'appello).

Casi che rendono impossibile l'iscrizione

a)  Condanna penale per azioni contrarie all'onore, alla probità e ai buoni costumi.

b)  Sanzioni disciplinari o amministrative di destituzione, radiazione, revoca, rimozione. c)  Fallimento personale o bancarotta.

d)  Esercizio di una attività incompatibile con l'indipendenza necessaria all'esercizio delle missioni giudiziarie.

e)  Iscrizione su una lista di un'altra corte d'appello.

Iter del dossier

Il fascicolo di candidatura segue un iter abbastanza lungo, passando per tre tappe: un'istruttoria che si svolge da marzo a maggio, un esame da parte delle giurisdizioni di primo grado che va da giugno a ottobre, e, infine, la decisione della Corte d'appello, che è presa verso la metà di novembre.

La Corte d'appello si pronuncia previo parere delle assemblee generali del Tribunale di grande istanza, del Tribunale di commercio e/o del Collegio dei probiviri della giurisdizione.

Talvolta, i magistrati sollecitano un parere del collegio degli esperti presso il Tribunale o anche quello di una compagnia nazionale.

La Corte non è in alcun modo obbligata a seguire questo parere, ma la prassi ha dimostrato tuttavia che viene spesso preso in considerazione.

La notifica del risultato viene fatta al candidato alla fine dell'anno.

Non è motivata. I periti prescelti prestano giuramento nel mese di dicembre e successivamente seguono corsi di formazione sugli aspetti di procedura e i problemi deontologici per singola specialità.

Il numero definitivo degli esperti dipende complessivamente da fattori di varia natura indipendenti dai candidati, quali il numero delle perizie, il numero degli esperti compresi in una disciplina, gli orientamenti generali della Cancelleria, o, ancora, da altri fattori relativi all'istituto giudiziario.

Per quanto riguarda i criteri di scelta dei periti, in genere i magistrati valutano la competenza, l'esperienza, la notorietà, la disponibilità, l'indipendenza e i modi in cui gli esperti espletano i propri incarichi.

Va sottolineato, infine, che ogni anno un certo numero di periti viene radiato per colpa professionale (violazione del segreto istruttorio, termini non rispettati ecc.

Inghilterra

Il sistema inglese è quello del contraddittorio peritale, nel quale il perito (expert witness) viene scelto da ciascuna delle parti. Egli non ha la posizione dell'"expert" dell'ordinamento francese, ma è un testimone come un altro. Sarà oggetto di un interrogatorio da parte dell'avvocato che lo ha designato e di un contro interrogatorio ad opera dell'avvocato di controparte (examination e cross-examination). Il giudice assiste passivo.

La procedura inglese è, infatti, da sempre una procedura di tipo accusatorio e orale. Il giudice non ha alcuna iniziativa, è un arbitro: egli arriva al processo senza dossier, senza alcuna cognizione della causa. Spetta alle parti portare in udienza tutti gli elementi necessari alla soluzione delle causa. Il convincimento del giudice si formerà in un senso favorevole all'una o all'altra parte a seconda delle spiegazioni fornite dai periti, della loro capacità oratoria e, infine, dell'abilità dell'avvocato nel mettere in difficoltà l"'esperto-testimone" avversario.

Gli esperti sono nominati e acquistano notorietà grazie anche alla raccomandazione dei loro colleghi o dei membri delle altre professioni giuridiche. Essi devono avere acquisito numerosi anni di esperienza in un particolare campo.

La Law Society tiene un elenco (directory) degli "expert-witnesses" che i membri delle professioni giuridiche possono consultare in qualsiasi momento. I periti possono figurare in questo elenco solamente se sono già stati nominati almeno una volta in un processo in qualità di esperti. L'iscrizione avviene generalmente su presentazione di un solicitor.

Esistono anche delle organizzazioni private, quali The Academy of Experts, The Society of Expert Witnesses e The Expert Witness Jnstitute, che tengono un proprio albo (register) dei periti e operano a tutela degli iscritti, fornendo loro i formulari-tipo per la nomina e le informazioni sulle modalità di pagamento degli onorari.

In Inghilterra, numerose professioni - nel cui ambito vengono scelti i periti - sono organizzate in collegi o istituti. I membri di questi istituti si suddividono a livello gerarchico in due diversi categorie: i membri ordinari e i "fellows".

A titolo di esempio, affinché un membro ordinario del collegio degli ingegneri civili possa acquisire il titolo di fellow, questi deve avere assunto delle importanti responsabilità nella concezione, la realizzazione e la promozione di grandi progetti di ingegneria. È anche possibile ottenere questo titolo onorifico occupando una posizione di rilievo in una facoltà universitaria o in un istituto di ricerca, ma è comunque poco probabile che una persona di età inferiore ai 40 anni possa ottenerlo. I periti hanno generalmente i titoli di fellow.

Gli inglesi sono noti per il loro rispetto del pragmatismo più che dell'accademismo. L'atteggiamento dei tribunali nei riguardi dei periti riflette questa posizione. Così un giudice sarà senz'altro più impressionato da un perito con 25 anni di esperienza nella sua specialità piuttosto che da un laureato specializzatosi ma con un livello minimo di esperienza.


Germania

In materia penale, la scelta e la determinazione del numero dei periti spettano al pubblico ministero nel corso della fase preparatoria; al giudice istruttore od anche all'accusato al dibattimento. Non è previsto un elenco dei periti abilitati.

La perizia è obbligatoria in determinati casi: quando è possibile l'internamento di uno stabilimento psichiatrico al fine di un esame delle condizioni mentali dell'accusato; per effettuare esami corporali o autopsie; quando si sospetta un avvelenamento; in caso di falsificazione di monete o timbri.


Belgio

Nella prassi, il giudice si rivolge frequentemente ai periti, valutando in piena libertà se disporre una perizia, e decide discrezionalmente circa l'estensione dell'incarico che intende conferire al perito prescelto. Generalmente, il giudice incarica uno degli specialisti iscritti, dietro loro richiesta, sulla lista dei periti ufficiali, formato dal pubblico ministero; ma nulla gli impedisce di scegliere altrove.

I periti si pronunciano sui fatti, non sulle questioni di diritto, la cui soluzione rientra nella responsabilità del giudice. Essi chiudono la loro relazione con il giuramento che la legge impone loro di prestare. Quanto alle spese del loro intervento, rientrano tra quelle dell'azione penale pubblica.

Le perizie in materia penale, a differenza di quelle in materia civile, non si svolgono in contraddittorio. Le relazioni vengono discusse unicamente in udienza, dove il giudice potrà ascoltare il perito e, se lo ritiene necessario, chiedergli informazioni supplementari.


.....mancano alcuni interventi

 

La partecipazione, gratuita, e' stata numerosa e qualificata.

Ringraziamo tutti i presenti della collaborazione dimostrata e l'affetto dimostrato verso il Collegio Periti Italiani.

Ringraziamo, inoltre, tutte quelle associazioni territoriali di periti ed esperti che, in occasione di questo convegno, hanno preso contatto con noi.

 

Prima notizia Importante

Il Collegio Periti Italiani ha raggiunto uno dei due obiettivi principali che si era prefissato. E' stato, infatti, definitivamente approvato dall'Università di Camerino il primo corso di specializzazione in "Teoria, Tecnica e Deontologia della Consulenza Tecnica" che si sia mai tenuto Italia. Il corso si terrà ad Ascoli Piceno nella sede che l'Università di Camerino già utilizza per altri corsi di Laurea.
Il nuovo corso di specializzazione sarà un vero punto di riferimento per la categoria dei periti giudiziari che nel corso troveranno tutta quella parte giuridica-tecnica comune ad ogni categoria di consulenti tecnici e periti.
Merito dell'iniziativa va al Prof. Ugo Biader Ceipidor che con il Segretario Nazionale del Collegio Periti Italiani Arch. Alessio Russo hanno preso l'iniziativa di concepire ed organizzare una proposta che potesse essere di base al corso che poi si è venuto formalizzando. Tutto questo grazia anche alla sensibilità del Rettore Magnifico dell'Università di Camerino Prof. Ignazio Buti, al Sindaco di Ascoli Piceno Ing. Piero Celani ed al Vice Sindaco Avv. Achille Bonfigli; oltreché al Preside della Facoltà di Scienze M.F.N. Prof. Fulvio Esposito ed al Preside della Facoltà di Giurisprudenza Prof. Antonietta di Blase, all'Avv. Leonardo Carbone, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, all'Ing. Manrico Farina, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno, al Dott. Filippo Altilia, Presidente dell'Ordine dei Medici di Ascoli Piceno, al Dott. Giuseppe Cesari, decano dei Medici legali di Ascoli Piceno.

Obiettivi che si intendono raggiungere

Primo obiettivo è certamente la costituzione di un Albo Nazionale della categoria, oppure un sistema di associazioni riconosciute sul tipo di quelle inglesi, strutture che sostituiscono egregiamente il sistema dei nostri Ordini Professionali, che in concorrenza fra loro associano consulenti tecnici, garantendo il cittadino sulla loro qualità.
Con questo sistema sarebbe finalmente riconosciuta anche la professione stessa del Consulente Tecnico. Infatti, la professione del Consulente Tecnico in ambito giudiziario non è una parte della propria professione, qualsiasi essa sia, è da considerarsi una professione! Ha, quindi, la necessità di conoscenze di leggi e procedure ed una propria filosofia ed etica. Doti da affinare incarico dopo incarico.
Più volte abbiamo dimostrato che una cosa è essere, ad esempio, un buon ingegnere ed un conto è essere un buon consulente tecnico in ingegneria.
Da specificare, infine, che la proposta di questo corso non deve far pensare che vi sia spazio per una professione a se stante di consulente tecnico. Tranne rarissime eccezioni nessun consulente riuscirebbe a trovare da vivere facendo solo il consulente tecnico.
Questo corso vuole solo affermare il principio che non esiste professionista che possa pensare di fare il consulente tecnico in una aula di giustizia solo perché laureato. Troppi guasti giudiziari sono figli di questa credenza, che oltretutto non ha convincimenti contrari od almeno noi non siamo riusciti a trovarli. Non è una professione per risolvere il problema dei giovani laureati sulla pelle del cittadino che chiede giustizia! La selezione e l'aggiornamento, quindi, oltreché necessari potrebbero essere di stimolo alla professionalità di molti periti.


Il Convegno ha avuto un simpatico prologo la sera prima, giovedì alle ore 19,00 l'intera delegazione del Collegio Periti Italiani è stata ricevuta alla Provincia di Milano, dove è stata guidata ad una visita del palazzo di circa min. 20. Alle ore 19,20 l'intera delegazione è stata ricevuta dal Presidente della Provincia di Milano On. Ombretta Colli. Il Presidente ha gentilemente consegnato nelle mani del Presidente Carlo Baronti una targa della Provincia di Milano come ricordo del 3° Convegno Nazionale. Il Presidente Carlo Baronti ha ringraziando la Provincia di Milano della gentilissima accoglienza che ha ricevuto l'intera delegazione del Collegio Periti Italiani sottolineando anche a nome di tutti i consulenti tecnici che operano in Italia. Il Presidente, ringraziando per la targa ricevuta, ha consegnato un affettuoso ricordo alla Provincia ed il Consigliere Nazionale anziano Dott. Roberto Polidori ha consegnato il diploma di Socio Onorario del Collegio Periti Italiani per il Presidente On. Ombretta Colli.